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Informationen zum Dokument  BGer K 22/2005  Materielle Begründung
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BGer K 22/2005 vom 18.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 7}
 
K 22/05
 
Sentenza del 18 maggio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
Natura Cassa della salute, rue du Nord 5, 1920 Martigny, ricorrente,
 
contro
 
M.________, opponente, rappresentata dallo Studio legale Marzorini & Canevascini, via Sempione 8, 6600 Muralto
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 31 gennaio 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
A.a M.________, nata nel 1943, cittadina germanica residente in Ticino senza permesso particolare, dopo essersi in un primo momento affiliata alla Cassa malati Supra su esplicita richiesta del Comune di X.________, che nell'ottobre 2001 le aveva fatto presente l'obbligo assicurativo dei residenti nel Cantone, nel novembre 2002 ha significato la disdetta a quest'ultima e ha sottoscritto un contratto assicurativo con la Cassa malati Natura (in seguito: la Cassa) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (secondo la LAMal) e per le assicurazioni integrative (secondo la LCA) con effetto dal 1° gennaio 2003.
 
A.b Dopo avere ricevuto di ritorno la fattura riferita al premio assicurativo dell'agosto 2003 per cambiamento d'indirizzo dell'assicurata e avere appreso dall'Ufficio controllo abitanti di X.________ che la stessa si era trasferita a K.________ (Germania), la Cassa con lettera 8 ottobre 2003 ha disdetto il contratto assicurativo a far tempo dal 30 giugno 2003, motivando la comunicazione con la sua partenza per l'estero.
 
A.c Con decisione formale 2 marzo 2004, sostanzialmente confermata il 13 aprile seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, la Cassa ha rifiutato l'affiliazione di M.________ e l'assoggettamento della stessa all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LAMal in quanto la medesima risultava domiciliata in Germania.
 
B.
 
Patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, M.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione in lite. Accertando il mantenimento del rapporto assicurativo sociale tra le parti anche dopo il 30 giugno 2003, la Corte cantonale ha accolto il ricorso per giudizio 31 gennaio 2005.
 
C.
 
La Cassa interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la riconferma della decisione su opposizione.
 
Sempre patrocinata dall'avv. Balerna Gianotti, M.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Oggetto del contendere è il tema di sapere se, limitatamente all'assicurazione base ai sensi della LAMal, la Cassa malati Natura debba continuare il rapporto contrattuale concluso con M.________ anche dopo il 30 giugno 2003.
 
1.2 Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
2.
 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno giustamente rilevato che la controversia dev'essere esaminata sulla sola base del diritto interno svizzero. Infatti, come esposto dagli stessi giudici, l'opponente non rientra, ratione personae, nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
 
2.2 Il campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è definito dal suo art. 2. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, il regolamento si applica in particolare ai lavoratori subordinati o autonomi, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. Le nozioni di «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» utilizzate dall'art. 2, n. 1, del predetto regolamento sono definite dall'art. 1, lett. a). Esse designano qualsiasi persona coperta da assicurazione nell'ambito di uno dei regimi previdenziali citati all'art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati nella detta norma (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I-3419, punti 19 e 20, 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martinez Sala, Racc. pag. I-2691, punti 35 a 37, 30 gennaio 1997, cause riunite C−4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira, Racc. pag. I-511, punto 27, e 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 9; a proposito della rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC).
 
2.3 Orbene, l'opponente, la quale, come è stato accertato dalla Corte cantonale, risulta essere divorziata senza attività lucrativa e senza rendita da lavoro alcuna, non rientra in questa categoria e non può essere considerata quale lavoratrice subordinata o autonoma ai sensi del regolamento no. 1408/71.
 
3.
 
3.1 I primi giudici hanno quindi giustamente osservato come, non svolgendo attività lucrativa, l'interessata, per potere essere affiliata in Svizzera dovrebbe quantomeno esservi domiciliata ai sensi degli art. 23 a 26 del Codice civile svizzero (combinati disposti di cui agli art. 3 LAMal e 1 OAMal). Essi hanno al riguardo correttamente ricordato come, per l'art. 23 CC, il domicilio di una persona si trovi nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, e come tale circostanza presupponga che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi, personali, familiari e professionali, l'esistenza di un permesso di soggiorno o di residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non essendo determinanti ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 seg. consid. 2a, 120 III 8 consid. 2a, 97 II 3 consid. 3).
 
3.2 Tenuto conto del potere cognitivo limitato che caratterizza la presente procedura (consid. 1.2), gli accertamenti di fatto sugli indizi che permettono di situare il centro degli interessi non possono essere esaminati liberamente dal Tribunale federale delle assicurazioni, bensì solo dal profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. per analogia la sentenza 10 agosto 2005 della II Corte di diritto pubblico in re X., 2P.49/20059).
 
3.3 Alla luce degli accertamenti compiuti dalla precedente istanza - i quali hanno evidenziato come l'interessata, di cittadinanza germanica e sprovvista sia di attività lucrativa che di titolo di soggiorno particolare, avesse il proprio domicilio formale a K.________, disponesse, per stessa ammissione della sua patrocinatrice, solo di un "domicilio di vacanze" in Ticino, dove i suoi soggiorni, anche se ripetuti, non superavano i tre mesi per volta e venivano regolarmente controllati dalle autorità -, questa Corte ritiene di poter aderire all'analisi dei primi giudici e di potere negare l'esistenza di un domicilio in Svizzera.
 
4.
 
Alla pronuncia impugnata può infine essere prestata adesione pure nella misura in cui essa ha comunque tutelato la posizione di M.________ e ha ammesso la sua affiliazione alla Cassa anche dopo il 30 giugno 2003 in ragione della sua buona fede.
 
4.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare nella sentenza pubblicata in RAMI 2004 no. KV 298 pag. 374 (sentenza del 28 maggio 2004 in re A., K 17/04), avente per oggetto una questione di reticenza, che la cassa non può imputare all'assicurato un errore che giustificherebbe la soppressione retroattiva della copertura assicurativa se appare contrario alle regole della buona fede fare sopportare al richiedente la responsabilità per indicazioni non conformi alla verità. In quell'occasione, questa Corte aveva osservato che il fatto che il richiedente avesse apposto la propria firma in calce al formulario - compilato dal suo datore di lavoro - non poteva apparire determinante alla luce delle circostanze specifiche del caso. Nell'evenienza in oggetto era stato accertato che il richiedente, oltretutto non proprio ben cognito della lingua, non aveva di fatto altra scelta se non quella di riporre la propria fiducia nel datore di lavoro e firmare, senza rileggerlo, il formulario di ammissione che era stato compilato, durante una breve pausa, sul cantiere di lavoro. Questa Corte ne aveva dedotto che l'inosservanza dell'obbligo di compilare in maniera completa e veritiera il questionario andava imputata al datore di lavoro, il quale nella specifica circostanza aveva agito in qualità di rappresentante della cassa.
 
4.2 Dalla documentazione agli atti emerge tra l'altro che la proposta assicurativa è stata formulata mediante l'intervento di tale N.________, azionista della T.________ SA, la qual società avrebbe "contratti con una decina di ass. malattia e si occupa sostanzialmente della consulenza assicurativa" convogliando i clienti, a dipendenza delle loro esigenze, "su uno degli assicuratori da noi rappresentati" (verbale di audizione N.________ del 18 novembre 2004). Risulta inoltre che lo stesso N.________ ha personalmente inserito nel formulario per la domanda di adesione alla Natura la lettera "D a significare la Germania" senza tuttavia specificare la natura del permesso né indicare alcunché alla voce "Domicilio legale (se non identico a quello sopra indicato)".
 
Dalla testimonianza di B.________ - amica di M.________ dal 1990 e anch'essa, al pari di N.________, sentita dal giudice delegato in sede cantonale - emerge che quest'ultimo, dopo avere inizialmente convinto lei e l'amica ad aderire alla Supra, avrebbe in seguito indotto entrambe a cambiare assicurazione. La teste B.________ ha pure precisato che l'incontro per la sottoscrizione della domanda, avvenuto alla sua presenza - dovendo lei fungere da traduttrice per M.________, non proprio ben cognita della lingua italiana - presso il Bar P.________, di fronte alla stazione, si sarebbe svolto in poco tempo perché lei doveva prendere il treno. Ha confermato che era stato N.________ a riempire il formulario e a porre le domande che gli interessavano, mentre M.________ lo avrebbe solo sottoscritto. Ha precisato che lo stesso N.________ avrebbe chiesto a quest'ultima "se esisteva un permesso A o B", alla qual domanda l'interessata avrebbe risposto in modo negativo Ha pure specificato che "N.________ sapeva che l'interessata andava e veniva dalla Germania", pur non avendo il recapito germanico (audizione della teste B.________ del 18 novembre 2004).
 
4.3 Era quindi ben noto all'assicuratore - cui il comportamento di N.________, per quanto esposto dallo stesso in sede cantonale, deve essere imputato - che M.________ fosse cittadina germanica. Ciononostante la Cassa ha accettato di assicurarla senza minimamente appurare - da subito e non solo dopo avere ricevuto (e peraltro concesso in data 23 settembre 2003) la richiesta di garanzia di pagamento per un ricovero, determinato da una grava malattia, presso l'Ospedale universitario Y.________ - presso le autorità preposte se la stessa ossequiasse effettivamente i presupposti per un'affiliazione alla LAMal e, in particolare, se avesse il domicilio o altro titolo di soggiorno nel Cantone Ticino o qui vi lavorasse. Il modus operandi della Cassa è connotato da leggerezza, incompatibile con i doveri dell'assicuratore. Essa non può ora pretendere, in contrasto con il suo pregresso agire, di disdire con effetto retroattivo al 30 giugno 2003 il rapporto contrattuale, tanto più se si tiene conto del fatto che l'interessata non sembrerebbe disporre altrimenti di una copertura assicurativa contro le malattie in Germania.
 
4.4 Né si potrebbe rimproverare a M.________ un comportamento reticente per avere essa sottoscritto una proposta assicurativa incompleta. L'assenza di risposta a una domanda non costituisce infatti, di per sé, reticenza. Al di fuori di situazioni particolari, non realizzate in concreto, spetta infatti alla Cassa esigere dall'assicurato il completamento del formulario se vi vede un interesse. Se non lo fa, deve sopportarne le conseguenze (DTF 125 V 296 consid. 3d con riferimento). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto un tale completamento. Essa non può pertanto imputare all'assicurata di aver firmato un formulario incompleto che peraltro è stato compilato da persona ben cognita della materia e agente (anche) nel suo interesse.
 
4.5 L'inosservanza dell'obbligo di compilare in maniera completa e veritiera il questionario va di conseguenza imputata, in definitiva, alla Cassa.
 
4.6 Ne consegue che M.________ dal profilo assicurativo sociale dedotto dalla LAMal deve continuare a essere ritenuta affiliata alla Cassa malati Natura anche dopo il 30 giugno 2003.
 
5.
 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della Cassa malati ricorrente, la quale verserà altresì all'opponente, assistita da un legale, fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della Cassa malati ricorrente e saranno compensate con la garanzia versata.
 
3.
 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 18 maggio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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