BGer 1A.102/2006 | |||
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BGer 1A.102/2006 vom 19.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1A.102/2006 /biz
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Sentenza del 19 maggio 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Sindacato interprofessionale della Svizzera italiana,
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Sindacato indipendente Studenti e Apprendisti,
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ricorrenti,
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contro
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Cancelleria federale.
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Oggetto
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votazione del 21 maggio 2006 (spiegazioni del Consiglio federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione),
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ricorso di diritto amministrativo contro lo scritto
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del 3 maggio 2006 della Cancelleria federale.
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Fatti:
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che in data 20 aprile 2006 il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA), adducendo d'essere l'unico movimento ticinese membro del Coordinamento Nazionale "NO il 21 maggio!", ha inviato tramite posta elettronica un messaggio alla Cancelleria federale nel quale, rilevato che la Cancelleria del Cantone Ticino non avrebbe risposto a una sua lettera, chiedeva di concedergli la possibilità di redigere in lingua italiana sull'opuscolo delle votazioni i motivi che si opporrebbero alle spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare del 21 maggio 2006 concernente il nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione;
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che con messaggio elettronico del 3 maggio 2006 la Cancelleria federale, rilevato che le spiegazioni per la votazione erano già state pubblicate nelle quattro lingue - come peraltro già comunicato all'istante dall'Ufficio votazioni ed elezioni del Cantone Ticino il 23 aprile 2006 - ha ricordato che, secondo l'art. 11 cpv. 2 terzo periodo delle legge federale sui diritti politici, del 17 dicembre 1976 (LDP; RS 161.1), nel caso di iniziative popolari e referendum i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale, il quale le riprende nelle spiegazioni;
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che l'oggetto in votazione non essendo tuttavia né un referendum né un'iniziativa popolare, essa ha aggiunto, il punto di vista degli opponenti viene redatto dal Consiglio federale stesso, sulla base dei dibattiti parlamentari;
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che avverso questo scritto il Sindacato Interprofessionale della Svizzera Italiana (SIP) e il SISA presentano, il 17 maggio 2006, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullare la "decisione" del 20 aprile 2006 (recte: 3 maggio 2006), la quale negherebbe loro il diritto di argomentare contro il nuovo ordinamento;
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ch'essi postulano inoltre di dichiarare nulla la votazione del 21 maggio 2006, "qualunque sia il risultato se non viene concesso a questo ricorso l'effetto sospensivo";
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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Diritto:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 145 consid. 2);
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che i ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto), si limitano a richiamare l'art. 103 lett. a OG, senza neppure dimostrare che sarebbero abilitati a rappresentare il Coordinamento Nazionale "No il 21 maggio!" (cfr. sentenza 1P.520/2004 dell'11 novembre 2004 consid. 1.6, apparsa in RtiD I-2005 n. 43);
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che nella misura in cui il ricorso parrebbe essere stato inoltrato anche in nome di "tutti i partiti, organizzazioni sindacali, organizzazioni studentesche nonché dei singoli cittadini" che non avrebbero potuto proporre le proprie argomentazioni al Consiglio federale, esso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione, il gravame non potendo infatti essere presentato a tutela d'interessi di terzi;
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che, visto l'esito del gravame, le questioni di sapere se il criticato scritto costituisca una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA, ritenuto inoltre che l'oggetto del litigio sono in realtà le criticate spiegazioni del Consiglio federale e se, quindi, il gravame sia o no tempestivo e se sussista ancora un interesse pratico e attuale al ricorso, non devono essere esaminate oltre;
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che in concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti politici ai sensi dell'art. 85 lett. a OG, relativo alle elezioni e votazioni cantonali, non è manifestamente dato, trattandosi di una votazione federale (sentenza 1P.48/1992 del 3 febbraio 1992, consid. 2 apparsa in ZBl 93/1992 pag. 308);
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che in sostanza i ricorrenti si limitano ad addurre che il Consiglio federale, riportando nelle sue spiegazioni al testo in votazione soltanto la sua opinione e "tergiversando in modo palese e arbitrario le ragioni del Coordinamento Nazionale", avrebbe leso il principio della parità di trattamento;
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ch'essi disattendono tuttavia che, secondo la giurisprudenza, nell'ambito di votazioni federali, contro un'eventuale carente oggettività o l'asserita mancata presa in considerazione delle opinioni di importanti minoranze nelle spiegazioni del Consiglio federale, di massima, non è dato il cosiddetto ricorso sul diritto di voto ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 80 LDP (sentenza 1P.48/1992 del 3 febbraio 1992, consid. 3 e 4b; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 379 seg., e relativo "Ergänzungsband" del 2005, pag. 378 e 381; Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo, 2000, n. 1286; Michel Besson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, tesi, Berna 2003, pag. 243 e 257);
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che pertanto il ricorso è inammissibile e sarebbe comunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 2 OG; DTF 131 II 449 consid. 1.3, 130 I 312 consid. 1.3.1);
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che l'art. 11 cpv. 2 primo periodo LDP recita che ai testi in votazione è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga conto anche delle opinioni di importanti minoranze;
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che il progetto di modifica della Costituzione federale in esame non è scaturito da un'iniziativa popolare o da un referendum, ma dall'iniziativa parlamentare "Articolo costituzionale sull'istruzione", inoltrata il 30 aprile 1997 da un consigliere nazionale;
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che i ricorrenti non spiegano perchè, contrariamente a quanto rilevato nel contestato scritto, sarebbe stato leso l'art. 11 cpv. 2 terzo periodo LDP, secondo cui, tuttavia nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale, che le riprende nelle spiegazioni;
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che, infatti, l'art. 80 LDP, neppure richiamato dai ricorrenti, prevede il ricorso di diritto amministrativo in maniera assai limitata (cfr. al riguardo DTF 130 II 449 consid. 1.1, 129 II 305 consid. 1.1), in particolare avverso le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum, fattispecie non realizzate in concreto, ed essi non spiegano del tutto perchè la Cancelleria federale avrebbe interpretato in maniera lesiva del diritto federale l'art. 11 LDP;
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che i ricorrenti nemmeno sostengono che si sarebbe in presenza di irregolarità riguardanti le votazioni e che sarebbe quindi proponibile il cosiddetto ricorso sulla votazione al Governo cantonale giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, la cui decisione sarebbe impugnabile dinanzi al Consiglio federale (art. 81 LDP): gravame che sarebbe comunque manifestamente tardivo poiché non presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione (art. 77 cpv. 2 LDP), termine da collegare alle spiegazioni del Consiglio federale trasmesse ai cittadini alcune settimane orsono (cfr. art. 11 cpv. 3 LDP);
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che i ricorrenti, che non fanno valere una violazione del loro diritto di voto, misconoscono inoltre che non sono un comitato promotore secondo l'art. 11 LDP e, limitandosi ad accennare all'opposizione di alcuni cantoni, non precisano d'altra parte del tutto questo accenno di critica;
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che l'emanazione del presente giudizio rende privo di oggetto l'accenno a un'implicita richiesta di effetto sospensivo, domanda pure mancante di una qualsiasi motivazione;
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che, sebbene il ricorso sia al limite del temerario, si può nondimeno rinunciare a prelevare una tassa di giustizia ritenuto che si tratta di un gravame in materia di diritti politici;
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si preleva tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti e alla Cancelleria federale.
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Losanna, 19 maggio 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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