BGer I 782/2003 | |||
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BGer I 782/2003 vom 24.05.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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I 782/03
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Sentenza del 24 maggio 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere
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Parti
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C.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Daniele Calvarese, Via Nassa 21, 6901 Lugano,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 27 ottobre 2003)
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Fatti:
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A.
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C.________, nata nel 1972, di formazione parrucchiera, in seguito a due incidenti della circolazione di cui è rimasta vittima nel 1993 si è vista costretta a rinunciare all'esercizio della professione appresa, svolta in proprio dal 1992, per sottoporsi a riformazione professionale a carico dell'assicurazione invalidità, ottenendo, in data 30 settembre 1997, il diploma di assistente di cura. La nuova attività è stata svolta a tempo pieno presso la casa per anziani G.________ fino alla fine del 1998. A partire dal 1° gennaio 1999 l'interessata ha ridotto il tempo di lavoro all'80% per motivi di salute e dal 1° aprile 2000 al 40%.
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A causa dei disturbi persistenti, l'assicurata ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) una domanda tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti (richiesta del 28 luglio 2000).
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Dopo aver sottoposto l'interessata ad esame medico specialistico a cura del Servizio X.________ ed aver esperito alcuni accertamenti di natura economica, l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione del 10 dicembre 2002. Prendendo in considerazione quale reddito senza invalidità quello che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute come parrucchiera indipendente e quale reddito da invalida quello ragionevolmente esigibile nell'attività di assistente di cura al 50% (tasso corrispondente all'incapacità lavorativa stabilita, per tale professione, dai periti del Servizio X.________), l'UAI ha stabilito un grado di incapacità al guadagno del 25%, insufficiente per concedere il diritto a una rendita.
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B.
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Rappresentata dall'avv. Daniele Calvarese, C.________ è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità. In particolare, l'interessata ha contestato il metodo di determinazione dell'invalidità e in particolare l'accertamento del reddito da valida, che, anziché fondarsi sulla media dei redditi conseguiti da alcune parrucchiere indipendenti esercitanti a B.________ negli anni in questione - come per contro ha fatto l'amministrazione -, avrebbe dovuto essere stabilito in fr. 65'000.- annui sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassa di compensazione dei parrucchieri.
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Mediante giudizio del 27 ottobre 2003 il Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame, confermando l'operato dell'UAI.
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C.
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Sempre rappresentata dall'avv. Calvarese, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di assegnazione di una mezza rendita di invalidità. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è espresso.
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Diritto:
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1.
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Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché il giudice delle assicurazioni sociali non può di principio tenere conto di modifiche di legge o fattuali successive alla data della decisione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con i riferimenti). Per le stesse considerazioni non sono neppure applicabili le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2004, in seguito alla quarta revisione dell'AI.
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2.
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2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il grado di invalidità e quindi l'eventuale diritto alla rendita di invalidità di persone che svolgono attività lucrativa (art. 4 e 28 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che in questi casi il grado di invalidità è determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI), la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità.
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2.2 Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
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2.3 Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; DTF 104 V 136 seg. consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b). Questo metodo particolare si applica eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.
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2.4 La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se ci si volesse, nel caso di persone attive, fondare esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
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3.
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Nel caso di specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo ordinario possono essere quantomeno stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo straordinario, per contro invocato dalla ricorrente.
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3.1 Contestato è essenzialmente il reddito da valida che l'UAI e il Tribunale di prime cure hanno stabilito con riferimento all'attività di parrucchiera indipendente e che gli stessi hanno quantificato in fr. 36'857.- annui sulla base degli accertamenti compiuti dall'amministrazione su un campione di sette saloni attivi nel B.________.
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3.1.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
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3.1.2 Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI], cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
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3.1.3 Nel caso di lavoratori indipendenti, il guadagno senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto conto delle sue attitudini professionali e personali come pure del genere di attività, nonché della situazione economica e dell'andamento dell'azienda prima dell'insorgere dell'invalidità (RCC 1963 pag. 427, 1961 pag. 338). Il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125).
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3.1.4 Nell'evenienza concreta, amministrazione e primo giudice hanno ampiamente esposto le difficoltà relative all'accertamento del reddito che l'insorgente, senza il danno alla salute, avrebbe potuto conseguire quale parrucchiera indipendente sana. L'interessata aveva infatti da poco (primavera 1992) avviato il suo esercizio quando rimase vittima, nell'aprile e nell'ottobre 1993, dei due noti incidenti della circolazione. Ella aveva quindi beneficiato di indennità giornaliere da parte dell'assicuratore infortuni per il 1994 e per parte del 1995, prima di cessare definitivamente l'attività nel maggio dello stesso anno. Giustamente l'UAI e il giudice cantonale non potevano fondarsi sui pochi e inattendibili dati contabili relativi al breve periodo di attività svolto come parrucchiera indipendente. Dati che non permettevano nemmeno di procedere ad una proiezione economica affidabile.
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3.1.5 Nulla ostava pertanto a un accertamento del reddito da valida sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. L'UAI ha così effettuato delle verifiche presso sette aziende con caratteristiche e strutture analoghe a quella avviata dall'insorgente. L'amministrazione ha in particolare analizzato la situazione, per i bienni 1999-2002, di sette parrucchiere indipendenti attive da diversi anni nel B.________ e senza personale a carico. Tale indagine ha permesso di accertare un guadagno medio annuo di fr. 36'857.-. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, il rilevamento così ottenuto può dirsi senz'altro attendibile e applicabile alla fattispecie concreta. Assai meno attendibile appare per contro il dato invocato dalla ricorrente e dedotto dalla dichiarazione 28 novembre 2002 della Cassa di compensazione dei parrucchieri, attestante, per il 2001 e per una parrucchiera diplomata di età compresa fra i 30 e 39 anni, un salario medio mensile di fr. 4'401.-, e per una parrucchiera indipendente della stessa fascia di età un importo maggiorato del 20-30%. Giustamente il primo giudice ha osservato che tale dichiarazione non poteva essere posta a fondamento della determinazione del reddito senza invalidità, in quanto, già solo per il fatto di esprimere un valore medio nazionale e di non specificare la cerchia degli interessati (non è in particolare dato di sapere se l'importo indicato si riferisca a parrucchiere con o senza dipendenti), essa faceva completamente astrazione dalla realtà concreta dell'interessata (v. consid. 3.1.1).
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3.1.6 Nulla muta a tale giudizio l'osservazione secondo cui il reddito senza invalidità ritenuto dall'amministrazione e dal primo giudice non differirebbe di molto dal salario minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro nell'attività specifica (fr. 2'800.- mensili per l'anno 2000 e fr. 3'000.- mensili a partire dal 1° gennaio 2002). A tal proposito è utile ricordare alla ricorrente che un contratto collettivo di lavoro non garantisce a un'azienda un guadagno minimo, il risultato di un'attività indipendente dipendendo in maniera determinante, oltre che dalla situazione congiunturale, dall'impegno e dalle capacità del titolare (sentenza del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3a).
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3.1.7 Per quanto concerne inoltre il riferimento ricorsuale alla cifra marg. 3030 della CIGI, va precisato che quest'ultima è tratta da una sentenza pubblicata in RCC 1981 pag. 40, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni si è limitato ad affermare l'inammissibilità di dedurre il guadagno conseguibile da un assicurato indipendente dal solo utile realizzato da un'unica azienda attiva nella regione quand'anche essa presenti caratteristiche analoghe a quella che dev'essere esaminata. Ora, l'accertamento compiuto in concreto dall'UAI è avvenuto su più ampia scala e già solo per questo motivo la fattispecie non può essere equiparata a quella che ha occupato questa Corte in RCC 1981 pag. 40.
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3.1.8 Quanto infine al fatto che i dati raccolti dall'UAI partirebbero dalla (errata) presunzione secondo cui l'interessata sarebbe rimasta a B.________ e non avrebbe mai assunto dipendenti, tale censura appare infondata e in contrasto con il principio che vuole - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - che la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
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3.1.9 In tali condizioni, l'operato dell'amministrazione e del primo giudice in merito alla determinazione del reddito senza invalidità dev'essere tutelato.
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3.2 Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalida, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).
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L'UAI ha posto a fondamento del reddito da invalida il salario comunicatogli dalla Casa per anziani G.________ (fr. 56'100.- annui per un'occupazione al 100% nell'anno 2002). Essendo l'interessata stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del 50% nell'attività di assistente di cura (limitazione che è stata attestata dai medici curanti a partire dal 1° aprile 2000), l'amministrazione poteva ritenere quale importo determinante il 50% di tale salario, adeguandolo al valore per l'anno 2001 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). L'importo accertato (fr. 27'425.75) è condivisibile e non è contestato dalle parti.
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3.3 Ne discende che i due redditi di riferimento potevano essere determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario. L'autorità giudiziaria cantonale non era pertanto tenuta a determinare l'invalidità dell'insorgente secondo il metodo straordinario. Pure correttamente amministrazione e primo giudice hanno negato il diritto a una rendita d'invalidità, il tasso d'incapacità di guadagno risultante del 26% (130 V 123 consid. 3.2 in fine) essendo di gran lunga insufficiente per dare luogo a un tale obbligo di prestazione (art. 28 cpv. 1 LAI).
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4.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 maggio 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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