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Informationen zum Dokument  BGer 7B.94/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.94/2006 vom 28.06.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.94/2006 /biz
 
Sentenza del 28 giugno 2006
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, presidente,
 
Meyer, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
restituzione di un termine,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il
 
30 maggio 2006 dalla Camera di esecuzione
 
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
 
Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso A.________ con diversi precetti esecutivi rimasti senza opposizione. Dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento delle esecuzioni, il 14 febbraio 2006 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento.
 
2.
 
Con sentenza 30 maggio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, l'istanza 20 febbraio 2006 di restituzione del termine per interporre opposizione. L'autorità di vigilanza si è altresì dichiarata incompetente a pronunciarsi su una censura intesa a contestare l'esattezza dell'ammontare dei crediti posti in esecuzione.
 
3.
 
Con ricorso 6 giugno 2006 A.________ chiede al Tribunale federale la sospensione dell'"intimazione restrittiva" e segnala di aver pagato il 2 giugno 2006 all'Ufficio di esecuzione "gli atti esecutivi del presente incarto". Comunica pure di essere invalido e che la "misura restrittiva" gli impedirebbe di vivere.
 
4.
 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
 
In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza e non contiene conclusioni comprensibili, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile. Giova tuttavia rilevare che giusta l'art. 12 cpv. 2 LEF i pagamenti fatti all'Ufficio liberano il debitore e che è compito delle autorità di esecuzione provvedere affinché le esecuzioni non continuino per gli importi pagati (DTF 73 III 69 consid. 1). Se l'Ufficio dovesse invece proseguire le esecuzioni anche per gli importi che gli sono stati versati, il ricorrente potrà nuovamente ricorrere all'autorità di vigilanza e, se del caso, al Tribunale federale.
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Confederazione Svizzera, allo Stato del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 28 giugno 2006
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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