BGer 4C.147/2006 | |||
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BGer 4C.147/2006 vom 07.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.147/2006 /biz
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Sentenza del 7 luglio 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Rottenberg Liatowitsch,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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convenuto e ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Nicola Fornara,
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contro
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B.________SA,
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attrice e opponente,
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patrocinata dall'avv. Nicola Zorzi.
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Oggetto
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contratto d'appalto,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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21 marzo 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nel febbraio 2002 A.________ ha effettuato la revisione del motore di una pala meccanica Cummins Mitch 275 di proprietà della B.________SA; per il lavoro svolto egli ha incassato fr. 20'000.--.
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Una mezz'ora dopo essere stato rimesso in funzione, il motore si è fermato. La B.________SA ha allora ricontattato A.________. Nonostante il suo intervento, il problema non è stato definitivamente risolto.
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La riparazione è stata per finire affidata ad un'altra impresa che ha proceduto a una nuova revisione e rimesso in funzione il motore.
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B.
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Il 26 febbraio 2003 la B.________SA ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento del contratto d'appalto, quantificato in fr. 64'405.05, ovvero: fr. 20'000.-- per la mercede versata; fr. 20'010.90 per le spese di riparazione del motore da parte di terzi; fr. 4'630.15 per le spese di trasporto e sdoganamento; fr. 15'064.-- per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo; fr. 2'700.-- per le spese di montaggio e smontaggio del motore. In sede di conclusioni ha ridotto la sua pretesa a fr. 59'705.05.
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Affermando di aver effettuato correttamente la revisione del motore e di averlo consegnato perfettamente funzionante, A.________ si è opposto alla pretesa attorea.
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Con sentenza del 28 dicembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 23'766.--. Confermata l'esistenza di un contratto d'appalto in virtù del quale A.________ si era impegnato a effettuare la revisione completa del motore dietro corresponsione della mercede di fr. 20'000.--, il giudice ha infatti rilevato che il motore non solo era stato consegnato in ritardo e non funzionante, ma che nemmeno era stato sottoposto a revisione completa; in queste circostanze egli ha reputato giustificato il rifiuto dell'opera da parte dell'attrice. Donde la condanna di A.________ alla restituzione della mercede e al risarcimento delle (sole) spese di nolo per un veicolo sostitutivo durante 7 giorni, pari a fr. 3'766. --.
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C.
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Adita dal soccombente, il 21 marzo 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado, riducendo a fr. 20'000.-- l'importo riconosciuto alla B.________SA.
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Sulla base delle tavole processuali la massima istanza ticinese - a differenza del primo giudice - ha negato di poter imputare al convenuto il blocco del motore. Essa ha per contro condiviso le conclusioni pretorili circa il mancato adempimento del contratto, posto come il convenuto stesso abbia ammesso di aver eseguito solo una revisione parziale - e non totale - del motore. In queste circostanze, ha proseguito l'autorità ticinese, l'attrice poteva scegliere tra il completamento dell'opera e la riduzione della mercede. Chiedendo la restituzione della mercede essa ha implicitamente optato per la seconda possibilità. Data l'assenza, agli atti, di elementi sufficienti per determinare l'entità del lavoro svolto dal convenuto, gravato dall'onere probatorio, la Corte ticinese ha tuttavia, per finire, ritenuto di non poter ridurre in maniera corrispondente la somma da lui dovuta all'attrice, indi per cui ha confermato la condanna alla restituzione dell'intera mercede. L'obbligo di rimborsare i costi per il nolo di un veicolo sostitutivo durante sette giorni è invece stato annullato.
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D.
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Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione delle norme sull'appalto nonché dell'art. 8 CC, A.________ postula, in via principale, la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza respingere integralmente la petizione. In via subordinata chiede che l'incarto venga rinviato all'autorità ticinese per nuovo giudizio.
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Con risposta del 19 giugno 2006 la B.________SA ha proposto la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Sulla qualifica giuridica della relazione venuta in essere fra le parti non v'è contestazione: si tratta di un contratto d'appalto (art. 363 segg. CO).
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Controverso è per contro il contenuto di tale contratto, ovvero la questione di sapere se le parti avessero pattuito una revisione totale oppure parziale.
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Il convenuto ricorda che l'8 febbraio 2002 egli aveva sottoposto all'attrice un'offerta dettagliata nella quale si diceva pronto ad eseguire la revisione totale del motore per il prezzo di fr. 29'149.90. L'attrice non l'aveva accettata. L'11 febbraio seguente ha dato invece conferma "di quanto stabilito con il nostro signor C.________ in merito alla revisione totale del motore in oggetto" e indicando che il prezzo era stabilito in fr. 20'000.--. Con riferimento a questa missiva il convenuto spiega che C.________ aveva ridotto il prezzo, riservandosi di indicare lui i lavori da eseguire, così come confermato anche dal teste D.________.
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Sia come sia, a mente del convenuto la riduzione del 30% implicava necessariamente un intervento più limitato di quello prospettato nell'offerta dell'8 febbraio 2002, vale a dire la sola sostituzione dei pezzi strettamente necessari. La conclusione in senso contrario della Corte ticinese sarebbe lesiva del diritto federale.
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1.1 Innanzitutto va precisato che non possono essere tenute in alcuna considerazione le allegazioni circa l'intervento di C.________, in quanto prive di ogni riscontro nel giudizio impugnato (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106, 136 consid. 1.4 pag. 140; 129 III 618 consid. 3).
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L'esame dell'applicazione del diritto federale può avvenire unicamente sulla base della fattispecie accertata dai giudici del Tribunale d'appello (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG; DTF citati).
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1.2 Giusta l'art. 1 CO il contratto è perfetto quando i contraenti hanno manifestato - espressamente o tacitamente - concordemente la loro reciproca volontà.
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Qualora le parti abbiano manifestato in maniera concorde la loro reciproca volontà e ciascuna parte abbia compreso la vera volontà dell'altra, si ammette l'esistenza di un consenso effettivo circa il contenuto del contratto. Qualora invece le parti si siano espresse in maniera concorde, ma non abbiano attribuito il medesimo significato alle rispettive manifestazioni di volontà, vi è un dissenso nascosto. In questo caso la stipulazione di un contratto viene - ciononostante - ammessa quando il principio dell'affidamento permette di tutelare una parte nella sua comprensione della dichiarazione di volontà dell'altra, ovvero quando il significato da lei attribuito alla manifestazione di volontà dell'altra corrisponde al senso che ogni contraente avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta. Le stesse considerazioni valgono quando ci si trova confrontati con un comportamento che, nella situazione concreta, permette a una parte di concludere in buona fede per l'esistenza di una volontà di contrarre dell'altra. Il principio dell'affidamento permette dunque d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 con rinvii).
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Va detto che un comportamento puramente passivo non può essere interpretato in maniera generale come un'espressione della volontà di stipulare un accordo e in particolare come accettazione di un'offerta. Fa eccezione il caso in cui la parte silente possa o debba essere consapevole del fatto che nelle circostanze specifiche - a lei note o riconoscibili - il suo comportamento vale quale manifestazione di volontà in tal senso (Ernst A. Kramer in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 1 CO; Bruno Schmidlin in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 6 CO; Pierre Engel, traité des obligations en droit suisse, 2a ed. pag, 130 segg.).
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1.3 Tornando al caso concreto, si osserva che nello scritto dell'11 febbraio 2002 l'attrice aveva chiaramente dato il suo consenso ad una revisione totale per un prezzo di fr. 20'000.--, precisando che il prezzo accordato era inteso per tutti i lavori indicati nell'offerta.
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In queste circostanze, se il convenuto non era disposto ad eseguire tutti i lavori elencati nell'offerta dell'8 febbraio per il prezzo auspicato dall'attrice, egli avrebbe dovuto comunicarglielo esplicitamente, visto che dal tenore del suo scritto appariva chiaro il senso ch'essa attribuiva all'accordo. In assenza di una simile - esplicita - comunicazione, l'attrice poteva in buona fede ritenere che il convenuto avesse acconsentito ad eseguire la revisione totale, così come indicata nello scritto dell'8 febbraio 2002, per un prezzo di fr. 20'000.--.
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1.4 In conclusione, la decisione secondo la quale, effettuando semplicemente una revisione parziale, il convenuto non ha ossequiato gli impegni assunti contrattualmente risulta conforme al diritto federale e merita pertanto di essere confermata.
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2.
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La Corte ticinese ha proseguito rilevando come, in presenza di un'opera incompleta, l'attrice era legittimata a pretendere la riduzione del compenso spettante al convenuto, richiesta che ha implicitamente formulato mediante la domanda di restituzione della mercede.
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2.1 Il convenuto contesta questa tesi e rileva irrevocabilità della scelta operata dall'attrice nel quadro dei diritti concessile dall'art. 368 CO. A suo modo di vedere, avendo essa chiaramente optato per la ricusa dell'opera, la possibilità di ottenere una riduzione della mercede le sarebbe preclusa. Procedendo in tale modo, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 368 CO.
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2.2 La censura è infondata.
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Ove siano adempiute le condizioni previste dall'art. 368 CO, il committente ha il diritto di scegliere tra il rifiuto dell'opera difettosa, la riduzione della mercede e la riparazione gratuita. L'atto con cui il committente sceglie il diritto che intende esercitare ha carattere formativo; una volta comunicata, la scelta fatta dal committente è definitiva ed egli non può modificarla senza l'accordo dell'appaltatore (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4169-4170). In teoria, dunque, il committente che ha optato per la ricusa dell'opera e ha chiesto la restituzione della mercede non può pretendere sussidiariamente la riduzione della mercede, per l'eventualità in cui le condizioni dell'azione redibitoria non fossero soddisfatte. Questa problematica ha dato luogo a una controversia dottrinale che il Tribunale federale ha risolto in una decisione del 20 dicembre 1996 allorquando, aderendo alla tesi di Georg Gautschi (Berner Kommentar n. 15a ad art. 368 CO), ha deciso - tenuto conto del principio "in maiore minus" e, per analogia, dell'art. 205 cpv. 2 CO (cfr a questo proposito Heinrich Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 8a ed. pag. 283) - che qualora il committente abbia avviato un'azione redibitoria il giudice può ridurre la mercede se ritiene non vi siano i presupposti per sciogliere il contratto (sentenza del 20 dicembre 1996 nella causa 4C.242/1996 consid. 5c). La fattispecie in rassegna non induce a rivedere tale giudizio.
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2.3 Ciò significa che, nonostante l'attrice abbia optato per la ricusa dell'opera e, quindi, lo scioglimento del contratto, i giudici cantonali potevano pronunciarsi sulla riduzione della mercede senza con ciò violare il diritto federale.
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3.
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I giudici del Tribunale d'appello hanno valutato tale questione sulla base dell'art. 373 CO, che disciplina l'ammontare della mercede a corpo, e hanno posto a carico del convenuto - "che nonostante la sua inadempienza pretende di aver diritto alla mercede" - il compito di dimostrare l'entità dei lavori eseguiti e la congruità della mercede, "ritenuto che l'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l'onere della prova quo all'esistenza e all'entità del vantato diritto".
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Essi hanno dipoi evidenziato l'assenza, negli atti e negli allegati del convenuto, di indicazioni precise in merito ai lavori da lui eseguiti e ai pezzi sostituiti. Ciò ha comportato l'impossibilità di stabilire l'entità del suo intervento e, di conseguenza, l'ammontare del compenso dovutogli. Donde l'accoglimento della domanda tendente alla restituzione dell'intera mercede, non avendo il convenuto reso verosimile che la somma versatagli era dovuta.
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3.1 Il convenuto contesta questa impostazione. Egli precisa che l'art. 373 CO disciplina le situazioni in cui le parti hanno pattuito una mercede a corpo, mentre non conferisce alcun diritto al committente per quanto riguarda la riduzione del prezzo per difetti dell'opera. Contrariamente a quanto asseverato nella pronunzia impugnata, la fattispecie in esame non verte sul diritto dell'appaltatore alla mercede, già pagata, bensì sul diritto del committente alla restituzione parziale della mercede a causa dei difetti dell'opera. In queste circostanze, la decisione della Corte ticinese di mettere a suo carico l'onere della prova delle prestazioni eseguite viola l'art. 8 CC. Incombeva semmai all'attrice dimostrare il buon fondamento del credito da lei fatto valere.
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3.2 La censura è fondata.
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La riduzione della mercede a causa di difetti dell'opera è regolata dall'art. 368 cpv. 2 CO e non dall'art. 373 CO. Quest'ultima norma ha per oggetto la fissazione del compenso dovuto dal committente per l'opera esente da difetti (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 899). In concreto, la Corte cantonale ha statuito su questo punto laddove ha stabilito che le parti hanno concluso un contratto relativo alla revisione totale del motore per un prezzo forfettario di fr. 20'000.--.
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Il diritto del committente alla riduzione del prezzo a causa di difetti sottostà invece, come detto, all'art. 368 cpv. 2 CO.
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In questo caso, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, incombe al committente l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto così come anche l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte (Zindel/Pulver, op. cit., n. 90 e 93 ad art. 368 CO; Theodor Bühler in: Zürcher Kommentar, n. 41 ad art. 368 CO; Peter Gauch, op. cit., n. 1667; Heinrich Honsell, op. cit., pag. 81 combinata con pag. 283 e 284; François Chaix in: Commentaire romand, n. 75 ad art. 368 CO; nel medesimo senso, infine, anche se implicitamente, cfr. DTF 100 II 52 consid. 4 in fine).
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4.
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In conclusione, la decisione dei giudici ticinesi di trattare la questione della riduzione della mercede nonostante l'attrice abbia chiesto la risoluzione del contratto è conforme al diritto federale. In altre parole, qualora nell'ambito di un'azione redibitoria il giudice giunga alla conclusione che l'opera presenta dei difetti, ma che questi non la rendono né inservibile né inaccettabile (art. 368 cpv. 1 CO), egli può - senza violare il diritto federale - procedere alla determinazione del minor valore, anche in assenza di una richiesta esplicita in questo senso, e riconoscere al committente che ha pagato l'intera mercede il diritto alla restituzione dell'importo corrispondente al minor valore così accertato. Nel caso in cui l'ammontare del minor valore non sia stato dimostrato e gli atti non forniscano elementi sufficienti per determinarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, è il committente - gravato dall'onere allegatorio e probatorio a questo riguardo - che sopporta le conseguenze dell'assenza di prove (cfr, anche se riferito a una compravendita, DTF 124 III 456 consid. 5, non pubblicato).
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Nel caso di specie, non è possibile per il Tribunale federale pronunciarsi su questo punto. Il giudizio impugnato, fondato su una ripartizione dell'onere probatorio errata, non contiene infatti accertamenti che permettono di stabilire se il committente ha fornito gli elementi necessari per poter stabilire la misura del minor valore.
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In parziale accoglimento del ricorso per riforma, la causa deve pertanto essere rinviata all'autorità cantonale affinché proceda ai necessari accertamenti (art. 64 cpv. 1 OG).
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5.
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Visto l'esito del gravame, gli oneri processuali vengono posti a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno (art. 156 cpv. 3 OG), compensate le ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 luglio 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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