BGer 1A.144/2006 | |||
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BGer 1A.144/2006 vom 14.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.144/2006 /biz
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Sentenza del 14 luglio 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Aemisegger, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, 3003 Berna,
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ricorrente,
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contro
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B.________N.V.,
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patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
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Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano,
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6962 Viganello.
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Oggetto
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Revisione della sentenza del Tribunale federale
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del 6 giugno 2006 (1A.314/2005),
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Visto e considerato:
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che con sentenza del 6 giugno 2006 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto amministrativo presentato dalla B.________N.V., tendente alla levata del sequestro della "X.________ collection" ordinato nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria belga;
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ch'esso ha quindi annullato la decisione impugnata emanata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), invitando il Ministero pubblico ticinese a ordinare il dissequestro della collana (dispositivo n. 1), mentre il dispositivo n. 2 ha il tenore seguente: "Non si preleva tassa di giustizia. L'Ufficio federale di giustizia rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. A.________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Stefano Pizzola. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--.";
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che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) inoltra al Tribunale federale un'istanza di revisione fondata sull'art. 136 lett. d OG: chiede di annullare il citato giudizio e che il Tribunale federale si pronunci di nuovo, annullando la seconda frase del dispositivo n. 2 dello stesso e ponendo le ripetibili a carico della CRP;
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che non sono state chieste osservazioni all'istanza;
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che secondo l'istante, per svista, il Tribunale federale non avrebbe considerato che non è stata impugnata una sua decisione e che, pertanto, esso, quale autorità di vigilanza, non era parte soccombente: ammette nondimeno d'aver partecipato attivamente alla procedura quale intermediario fra le autorità estere e quelle svizzere, comunque in accordo con il Ministero pubblico ticinese;
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che la domanda soddisfa i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1) e può essere proposta contro il dispositivo relativo alle ripetibili (DTF 111 Ia 154 consid. 2);
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che secondo l'art. 136 lett. d OG la revisione di una sentenza è ammissibile, ovvero, più correttamente, la domanda è fondata (DTF 81 II 475 consid. 1), quando il Tribunale federale, per svista, non abbia apprezzato fatti rilevanti che risultino dagli atti;
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che la nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto in modo erroneo, scostandosi per inavvertenza dal suo preciso tenore, in particolare da quello letterale (cfr. DTF 115 II 399 consid. 2a, 96 I 279 consid. 3);
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che il motivo di revisione dell'art. 136 lett. d OG non è per converso destinato a correggere eventuali errori di diritto del giudice, fattispecie questa peraltro non realizzata in concreto: in particolare la revisione non può assumere, come implicitamente chiesto dall'istante, la funzione di mezzo di diritto idoneo a comportare il riesame di una decisione (DTF 122 II 17 consid. 3 pag. 18/19 e riferimenti, 96 I 280 consid. 3) e quindi non consente di ridiscutere l'apprezzamento delle prove e l'argomentazione giuridica, segnatamente la criticata applicazione dell'art. 159 cpv. 2 OG;
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che del resto si era in presenza di un causa particolare, nell'ambito della quale l'istante, a partire dall'emanazione della sentenza 1A.14, 15/2000 del 3 gennaio 2001, ha gestito autonomamente per anni, quale autorità competente e responsabile, questa fase della procedura, partecipando poi alla causa 1A.314/2005, ove ha chiesto di mantenere il contestato sequestro e di respingere il ricorso;
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che nella sentenza di cui è chiesta la revisione, il Tribunale federale non ha seguito l'assunto dell'istante, considerando implicitamente per la messa a carico delle ripetibili, quanto appena esposto, soluzione non dovuta a una svista, ma a una diversa valutazione della fattispecie, apprezzamento che non può costituire motivo di revisione;
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che la domanda di revisione è quindi inammissibile (art. 143 cpv. 1 OG) e che non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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Non si preleva tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione all'istante, ai patrocinatori delle parti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano.
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Losanna, 14 luglio 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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