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Informationen zum Dokument  BGer C 231/2005  Materielle Begründung
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BGer C 231/2005 vom 24.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 7}
 
C 231/05
 
Sentenza del 24 luglio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
S._________, ricorrente,
 
contro
 
Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 10 agosto 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
S._________ è stato presidente del consiglio di amministrazione della I.________ SA con diritto di firma individuale. Il 27 agosto 2004 si è dimesso da tale carica, la quale è stata assunta da sua moglie, K.________ . Con lettera firmata da quest'ultima il 31 agosto 2004 la ditta lo ha licenziato con effetto al 30 novembre 2004. Nel corso dell'assemblea generale straordinaria tenutasi il 20 dicembre 2004, gli azionisti della I.________ SA hanno accettato le dimissioni dell'interessato, nominando al suo posto sua moglie quale presidente del consiglio di amministrazione. Il 14 gennaio 2005 S._________ è stato cancellato dal registro di commercio.
 
L'11 novembre 2004 l'interessato si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione, rivendicando l'erogazione delle relative indennità a partire dal 1° dicembre seguente. Mediante decisione del 14 dicembre 2004 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino gli ha negato il diritto a prestazioni assicurative considerandolo inidoneo al collocamento. Il 10 febbraio 2005 l'amministrazione, in parziale accoglimento dell'opposizione dell'assicurato, ha riformato il proprio provvedimento nel senso che ha ammesso l'idoneità al collocamento dell'interessato a far tempo dal 14 gennaio 2005, data della sua cancellazione dal registro di commercio.
 
B.
 
Adito dal Segretariato di Stato dell'economia (seco), il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con pronuncia 10 agosto 2005, ha accolto il gravame, annullato la decisione amministrativa querelata e negato all'insorgente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione. Benché licenziato, vista la posizione di sua moglie all'interno della ditta sua ex datrice di lavoro, l'assicurato, a mente del primo giudice, continuava a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.
 
C.
 
S._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento dell'idoneità al collocamento negatagli dal primo giudice.
 
La Sezione cantonale del lavoro e il seco hanno rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
L'atto di ricorso è redatto in lingua tedesca, come ammissibile in virtù dell'art. 30 cpv. 1 OG. Non vi è tuttavia motivo di derogare al principio dell'art. 37 cpv. 3 in relazione con l'art. 135 OG, secondo cui le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni sono di regola redatte nella lingua ufficiale in cui è stata prolata la decisione impugnata, ossia, in concreto, l'italiano. Nemmeno il ricorrente pretende invero il contrario.
 
2.
 
Oggetto del contendere è, in sostanza, la questione di sapere se a decorrere dal 14 gennaio 2005 l'indennità di disoccupazione debba o meno essere negata al ricorrente a dipendenza della posizione occupata da sua moglie all'interno della società ex datrice di lavoro. Il tema dell'idoneità al collocamento, cui l'amministrazione fa riferimento nei propri provvedimenti del 14 dicembre 2004 e del 10 febbraio 2005, ma che non è necessariamente connesso con la questione appena esposta, può, per i motivi che seguono, essere lasciato indeciso.
 
3.
 
In concreto, è pacifico e incontestato che il ricorrente nel periodo di tempo intercorso tra il 14 gennaio 2005 e il 10 febbraio seguente, data della decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2), era sposato - come lo è tuttora - con K.________ , nominata in sua sostituzione quale nuova presidente del consiglio di amministrazione dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti della I.________ SA tenutasi il 20 dicembre 2004 e iscritta a partire dal 14 gennaio 2005 quale amministratrice unica con firma individuale della ditta a registro di commercio. Pur essendo stato licenziato con effetto al 30 novembre 2004 e cancellato dal registro di commercio il 14 gennaio 2005, l'interessato è pur sempre rimasto, quindi, coniuge di una persona che rivestiva una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro all'interno della ditta ex datrice di lavoro, il che, per la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, lo esclude dal diritto a percepire le indennità di disoccupazione (vedi fra le altre sentenze del 17 ottobre 2005 in re C., C 179/05, consid. 2 e dell'11 agosto 2003, C 30/03, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
 
4.
 
Dato quanto precede il giudizio cantonale querelato merita tutela.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di disoccupazione UNIA e al Segretariato di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 24 luglio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere:
 
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