BGer I 949/2005 | |||
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BGer I 949/2005 vom 24.07.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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I 949/05
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Sentenza del 24 luglio 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
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Parti
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M.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Antonio Baldacchino, via Luigi Sturzo 77, 92100 Agrigento, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 4 novembre 2005)
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Fatti:
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A.
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M.________, cittadino italiano nato il 16 gennaio 1946, coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1987 solvendo regolari contributi all'AVS/AI.
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Dopo il rimpatrio, l'assicurato ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente quella di meccanico autoriparatore indipendente dal maggio 1988 al 16 settembre 2003, quando ha cessato l'attività per ragioni di salute.
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Statuendo su una domanda dell'interessato 6 ottobre 2003 intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha con decisione 29 ottobre 2004 denegato il diritto a prestazioni per il motivo che il richiedente non presentava un'invalidità di grado pensionabile.
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Rappresentato dall'avv. Baldacchino, M.________ ha avverso la decisione in questione presentato un'opposizione che è stata respinta dall'Ufficio AI con pronunzia 11 aprile 2005.
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B.
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Chiamata a statuire su gravame dell'interessato, sempre tutelato dall'avv. Baldacchino, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto l'istanza mediante giudizio 4 novembre 2005.
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C.
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Ancora patrocinato dall'avv. Baldacchino, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui fa valere di essere portatore di turbe causali di incapacità di lavoro pensionabile, producendo documentazione medica.
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Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, l'Ufficio AI postula la reiezione dell'impugnativa.
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Diritto:
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1.
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Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
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2.
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La Commissione federale di ricorso ha già esposto nei considerandi del suo giudizio a quali presupposti è subordinato il riconoscimento di una rendita dell'AI svizzera: a questa esposizione può essere fatto riferimento.
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3.
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Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha considerato non essere i presupposti in questione adempiuti nella fattispecie.
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In concreto l'assicurato, come emerge da una perizia dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) 28 ottobre 2003, è portatore di poliartrosi con modesto impegno funzionale e di gastroduodenopatia. Il medico di fiducia dell'interessato dottoressa L.________ attesta inoltre la presenza di cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale, ispessimento carotideo bilaterale e sindrome vertiginosa.
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Per quel che concerne le conseguenze invalidanti di tali affezioni, i primi giudici hanno osservato come il medico dell'INPS avesse posto un tasso d'inabilità del 20%, con la precisazione che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere la sua precedente attività di meccanico e che in ogni caso potrebbe essere riadattato. I giudici di prime cure hanno poi rilevato come i sanitari dell'Ufficio AI, dottori H.________ e A.________, avessero considerato inadempiuta la condizione dell'esistenza d'incapacità di lavoro pensionabile. Il dott. H.________ aveva in particolare osservato che le lombalgie croniche erano note da tempo e non erano causali di limitazioni importanti nell'attività di meccanico d'auto. Se la documentazione radiografica evidenziava marcati segni di artrosi a livello lombo-sacrale e cervicale, tali disturbi non si traducevano in un'insufficienza rilevante dell'apparato osteoarticolare. Dal profilo gastroenterologico non sussistevano patologie degne di rilievo, essendo l'interessato affetto da una comune ulcera duodenale e bulbare emendabile con terapia farmacologica o, se del caso, con intervento chirurgico. Circa i disturbi cardiologici menzionati dal medico di fiducia dell'assicurato, essi non trovavano riscontro nell'elettrocardiogramma eseguito in sede di un esame 13 maggio 2004; in quella sede si era solo constatata una lieve ipertonia controllata da farmaci. L'ipoacusia, poi, si verificava solo alle alte frequenze e non costituiva una malattia invalidante. Infine, privo di rilievo patologico era il riscontro di un ispessimento carotideo bilaterale.
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4.
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Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi di giudizio suscettivi di infirmare la pronunzia commissionale impugnata.
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Egli produce documentazione medica, vale a dire un certificato 6 dicembre 2005 della dottoressa L.________ e un elenco 16 gennaio 2005 di medicamenti prescrittigli.
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Interrogato al riguardo, il dott. H.________ ha affermato che le turbe indicate nel certificato della dottoressa L.________ corrispondevano in sostanza a quelle già segnalate in precedenza dallo stesso medico e che erano state debitamente prese in considerazione dall'amministrazione a fondamento della sua decisione. Il dott. H.________ ha soggiunto che il certificato di cui si tratta menzionava un unico nuovo disturbo, ossia una sindrome ansioso-depressiva; per quest'ultimo sanitario si tratta però di un disturbo non invalidante che, come emergeva dalla lista dei medicamenti allegata, poteva essere curato alla stregua di un leggero stato depressivo o ansioso.
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5.
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In queste condizioni il giudizio querelato merita tutela.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 luglio 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere:
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