BGer 2A.200/2006 | |||
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BGer 2A.200/2006 vom 22.09.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.200/2006 /biz
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Sentenza del 22 settembre 2006
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Billag SA, Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni televisivi, avenue de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
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Ufficio federale delle comunicazioni,
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rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
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Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, 3003 Berna.
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Oggetto
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tasse di ricezione radiotelevisive,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 15 marzo 2006 dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
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Fatti:
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A.
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In seguito al rifiuto opposto da A.________ di pagare la totalità delle fatture trimestrali emesse dal 5 ottobre 2002 al 5 aprile 2003 dalla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (di seguito: Billag SA), al motivo che non riceveva i programmi in francese ed in tedesco, gli è stato notificato, il 30 settembre 2003, un precetto esecutivo per un importo totale di fr. 138.85. Dopo il rigetto dell'opposizione pronunciato dalla Billag SA il 29 dicembre successivo, A.________ si è rivolto, il 9 gennaio 2004, all'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM), il quale, in data 30 settembre 2004, ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che ha confermato il rigetto limitatamente alle fatture sopraccitate, ha mantenuto l'opposizione per altre due fatture nonché ha ridotto l'ammontare delle spese di richiamo. Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale) il 15 marzo 2006.
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B.
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Il 10 aprile 2006 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui domanda che la decisione dipartimentale sia annullata, che vengano introdotte delle tariffe differenziate, che sia ridotto ad un terzo l'importo della tassa di ricezione da pagare e che sia sanzionata la lungaggine della precedente autorità.
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Chiamati ad esprimersi, il Dipartimento federale e l'UFCOM hanno chiesto che il ricorso sia respinto, in quanto ammissibile. La Billag SA non ha presentato osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
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1.2 La decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991 e relativa ordinanza (LRTV, RS 784.40; ORTV, 784.401), quindi sul diritto pubblico federale, è stata emanata da un dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b OG. Inoltre nessuno dei motivi d'inammissibilità di cui agli art. 99 a 101 OG è realizzato nella fattispecie; in particolare l'art. 99 lett. b OG non osta al ricorso di diritto amministrativo, dato che questo rimedio di diritto è ammissibile contro decisioni che applicano una tariffa (DTF 116 V 130 consid. 2a; 109 Ib 308 consid. 1). L'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) è, quindi, in linea di principio, ammissibile (cfr. DTF 128 II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa).
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2.
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2.1 Secondo il ricorrente una tassa è giustificata se connessa ad una prestazione. Pertanto, dato che presso le sue residenze secondarie non può captare i programmi in francese e in tedesco (alla differenza della residenza principale, ove possiede un collegamento via cavo), egli ritiene di dover pagare solo tasse di ricezione radiotelevisive ridotte. Aggiunge poi che la mancata diffusione dei citati programmi lo pregiudica nella sua sfera personale, sia dal profilo culturale che linguistico, e lo discrimina rispetto agli altri utenti. Censura poi una violazione dell'obbligo imposto allo Stato di provvedere ad una trasmissione dei programmi sull'intero territorio nazionale. Al riguardo adduce che in Ticino, prima della soppressione alcuni anni fa di antenne ricetrasmittenti, tutti i programmi nazionali potevano essere visti, allorché ora ciò è possibile solo se vi è un collegamento via cavo, ciò che porta ad un'ulteriore disparità di trattamento, alla quale si potrebbe rimediare introducendo tasse differenziate.
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2.2 Giusta l'art. 55 LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente e deve inoltre pagare una tassa di ricezione (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione e, a tale fine, tiene conto del presumibile fabbisogno finanziario della SSR e di quello delle emittenti regionali e locali per l'adempimento dei loro compiti così come delle loro ulteriori possibilità di finanziamento nonché delle spese per la diffusione dei programmi della SSR e per la riscossione delle tasse di ricezione (art. 55 cpv. 2 lett. a-c LRTV).
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2.3 Come il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare (DTF 121 II 183 segg.), le tasse di ricezione della radio e della televisione sono delle tasse di regalia: chi utilizza un apparecchio radiofonico o televisivo dev'essere al beneficio di una concessione, poiché si tratta di un diritto di monopolio spettante alla Confederazione. Dette tasse non sono quindi dovute - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - quale controprestazione della ricezione di determinati programmi, bensì per potere svolgere un'attività soggetta a monopolio, riservata di principio alla Confederazione. Le menzionate tasse sono percepite indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi (ricezione diretta, via cavo o per satellite) e dai programmi ricevuti; esse sono infatti legate alla messa in servizio di un apparecchio ricevente (e all'autorizzazione necessaria a tal fine) e al diritto di monopolio della Confederazione (DTF 121 II 183 consid. 3a e numerosi riferimenti). Al riguardo si può osservare che, come rilevato dall'autorità precedente, anche se dall'emanazione della decisione pubblicata in DTF 121 II 183 e segg. sono intervenute delle modifiche costituzionali, ciò non cambia nulla in concreto, siccome il contenuto e la sistematica del nuovo disposto determinante sono sostanzialmente simili a quello precedentemente in vigore.
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Va poi osservato che sebbene uno dei compiti principali della legge sulla radiotelevisione sia di garantire una diffusione equa in tutte le regioni della Svizzera, il legislatore già all'epoca era consapevole che ciò non sarebbe sempre stato possibile e ciò sia per motivi tecnici che finanziari (DTF 121 II 183 consid. 3b/bb). Non vi è quindi, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, alcuna violazione di asseriti compiti statali né disparità di trattamento tra gli utenti delle varie regioni linguistiche. Per quanto concerne poi il fatto che in seguito alla soppressione di antenne ricetrasmittenti in Ticino determinati programmi non possono più essere ricevuti, salvo via cavo, ciò che porterebbe ancora una volta ad una disparità di trattamento, va ricordato che detta problematica è di competenza del Consiglio federale il quale, sia rilevato di transenna, si è già pronunciato sulla questione in una vertenza analoga (pubblicata in GAAC 68/2004 pag. 1319 segg.), ove è giunto alla conclusione che delle eccezioni al principio della copertura nazionale erano ammissibili a determinate condizioni: la censura esula pertanto della presente fattispecie ed è inammissibile.
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Infine, riguardo alla richiesta di tasse differenziate, ci si limita a ricordare che tale possibilità è stata scartata dal legislatore, il quale ha espressamente rinunciato a prevedere una tariffa differenziata a seconda dei programmi ricevuti o della qualità della ricezione (per un esposto più dettagliato al riguardo, cfr. DTF 121 II 183 consid. 3b/bb e riferimenti).
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2.4 Ritenendo la durata della procedura dinanzi al Dipartimento federale eccessiva, il ricorrente censura infine la violazione del principio della celerità. Per prassi costante vi è ritardo ingiustificato quando l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della vertenza e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Il quesito di sapere se il principio della celerità sia stato violato va deciso soprattutto in base a un apprezzamento globale del lavoro effettuato; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e rinvii). In concreto, la procedura avviata dinanzi all'istanza precedente, durante la quale sono state effettuate varie misure istruttorie, è durata quasi un anno e mezzo dall'inoltro del ricorso fino all'emanazione del giudizio contestato: la stessa non appare eccessiva e il ricorrente, per di più, non adduce che ne sarebbero derivati particolari pregiudizi.
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2.5 Premesse queste considerazioni, la decisione impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG e il giudizio querelato va confermato.
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3.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG), mentre non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
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Losanna, 22 settembre 2006
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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