BGer 1P.549/2006 | |||
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BGer 1P.549/2006 vom 26.09.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.549/2006 /biz
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Sentenza del 26 settembre 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Aeschlimann, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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Comunione ereditaria fu B.________,
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Comunione ereditaria fu C.________,
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D.________SA,
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ricorrenti,
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tutti patrocinati dall'avv. Giovanna Masoni Brenni,
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contro
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Comune di Rancate, 6862 Rancate,
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rappresentato dal suo Municipio,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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piano regolatore,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 agosto 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che A.________ e i membri delle comunioni ereditarie fu B.________ e fu C.________ sono proprietari del fondo part. n. 761 di Rancate, di 3'700 m2, ubicato in località Tana, nei pressi della strada espresso Mendrisio-Stabio, inserito nella zona industriale J2 del piano regolatore comunale del 1983;
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che il 15 febbraio 2000 il Consiglio comunale di Rancate ha adottato il progetto di revisione generale del piano regolatore, che prevedeva la conferma del precedente azzonamento, attribuendo quindi il fondo alla zona industriale Ia;
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che, con risoluzione del 6 maggio 2003, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha negato l'approvazione della zona industriale Ia così come concepita dal Comune, siccome non teneva in considerazione il tracciato del previsto raccordo viario tra la strada nazionale N2 e quella espresso;
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che il Governo ha quindi ordinato al Comune l'elaborazione di una variante del piano regolatore per una migliore definizione del comparto interessato;
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che, adito dai proprietari e dalla D.________SA, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame dei primi e dichiarato inammissibile quello della seconda;
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che sia i proprietari sia la D.________SA impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 4 settembre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo;
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ch'essi fanno segnatamente valere la violazione della garanzia della proprietà, del divieto dell'arbitrio, del divieto di retroattività della legge, del diritto di essere sentiti, nonché dei principi della buona fede, della proporzionalità e della legalità;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii);
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che, in quanto presentato tempestivamente dai proprietari del fondo oggetto del contestato provvedimento pianificatorio e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico, diretto contro una decisione di ultima istanza cantonale, è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 88, 89 cpv. 1 OG e 34 cpv. 3 LPT;
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che un eventuale ricorso di diritto amministrativo, ipotizzato dai ricorrenti, non entra per contro in considerazione, non trattandosi di una decisione concernente un'indennità per restrizioni della proprietà, conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile o autorizzazioni ai sensi dell'art. 24-24d LPT (cfr. art. 34 cpv. 1 LPT), né essendo la decisione impugnata direttamente fondata sul diritto federale;
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che il ricorso di diritto pubblico in esame è presentato anche dalla Immodomus SA, il cui gravame è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dalla Corte cantonale;
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che, per quanto concerne il ricorso della D.________SA, l'oggetto della causa è quindi circoscritto alla questione della mancanza di legittimazione ricorsuale in sede cantonale;
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che spettava quindi alla ricorrente spiegare in questa sede, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quali ragioni la precedente istanza le avrebbe a torto rifiutato la legittimazione ricorsuale, negandole in concreto un interesse proprio e diretto, indipendente rispetto a quello dei proprietari (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
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che al proposito la D.________SA, riferendosi invero alla legittimazione a presentare il ricorso di diritto pubblico in esame (art. 88 OG), si limita a sostenere di avere un interesse proprio derivante dal danno economico subito in seguito alla mancata edificazione della particella;
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ch'essa non si confronta tuttavia con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata sull'aspetto litigioso, spiegando in particolare per quali motivi la Corte cantonale, negandole la legittimazione a ricorrere, avrebbe applicato in modo manifestamente insostenibile e pertanto arbitrario l'art. 38 cpv. 4 lett. c della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, disposizione cantonale che disciplina il quesito in oggetto;
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che, perlomeno in quanto presentato dalla D.________SA, il gravame non adempie di conseguenza i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 130 I 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c pag. 43);
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che, con riferimento al gravame presentato dai proprietari del fondo, secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali ed incidentali notificate separatamente dal merito soltanto se le stesse riguardano la competenza o le domande di ricusazione (cpv. 1), rispettivamente se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2);
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che se non adempiono questi presupposti, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3);
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che, per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori; poco importa che la decisione si fondi su ragioni di merito oppure su motivi procedurali;
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che sono per contro incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concluderlo; pure queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I 313 consid. 3.2, 129 III 107 consid. 1.2.1, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b);
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che un pregiudizio è poi irreparabile, ai sensi dell'art. 87 OG, quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente, tale danno dovendo inoltre essere di carattere giuridico, mentre non sono sufficienti semplici inconvenienti di fatto, come per esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa (DTF 131 I 57 consid. 1, 129 III 107 consid. 1.2.1, 128 I 177 consid. 1.1, 127 I 92 consid. 1c);
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che, in concreto, respingendo il gravame dei ricorrenti, la Corte cantonale ha sostanzialmente confermato la decisione governativa di ordinare al Comune di Rancate l'elaborazione per il comparto interessato di una variante sulla base di ulteriori approfondimenti, tenendo conto del raccordo stradale previsto;
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che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale e riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il Governo non ha definitivamente negato l'attribuzione del fondo litigioso alla zona edificabile, segnatamente a quella industriale, un suo inserimento nella stessa rimanendo di per sé possibile nel seguito della procedura sulla base di un esame più approfondito della fattispecie;
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che la decisione impugnata non pone quindi fine alla controversia e integra gli estremi di un provvedimento incidentale (cfr. sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001, consid. 1c, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg.; sentenze 1P.641/2002 del 21 marzo 2003, consid. 1.2, 1P.717/2004 del 12 agosto 2005, consid. 1.2 e 1P.167/2005 del 16 febbraio 2006, consid. 1.3);
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ch'essa non appare per il resto suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, il quale, come esposto, non può essere ravvisato nel semplice prolungamento della procedura o nel conseguente aumento dei suoi costi (DTF 131 I 57 consid. 1 e rinvii);
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che, del resto, gli stessi ricorrenti riconducono l'esistenza di un danno irreparabile al momento di un'eventuale futura esclusione del loro fondo dalla zona industriale;
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che contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse negare definitivamente alla superficie in discussione la destinazione di zona edificabile o risultare comunque sfavorevole ai ricorrenti, essi potranno se del caso nuovamente adire il Tribunale federale;
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che questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità dell'art. 87 OG, adottato per esigenze di economia processuale e volto ad evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura, dovendosi piuttosto esprimere con un'unica decisione sul complesso della vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1b);
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che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio di Rancate, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 settembre 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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