BGer U 422/2004 | |||
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BGer U 422/2004 vom 05.10.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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U 422/04
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Sentenza del 5 ottobre 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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N.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6900 Lugano,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 26 ottobre 2004)
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Fatti:
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A.
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A.a N.________, nato nel 1962, cittadino portoghese, coniugato, al momento dei fatti attivo quale carpentiere presso l'impresa generale di costruzioni A.________ e come tale obbligatoriamente assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un primo incidente della circolazione in data 2 gennaio 1997, riportando una distorsione cervicale, una contusione alla spalla destra, nonché una contusione pretibiale destra.
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L'assicuratore infortuni ne ha assunto le conseguenze fino al 1° febbraio 1999. La chiusura del caso per assenza di nesso di causalità adeguato tra incidente e disturbi psichici così come per carenza di disturbi di natura organica riconducibili all'infortunio è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 4 settembre 2000, passato in giudicato.
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A.b In data 26 luglio 2001 l'assicurato è rimasto coinvolto in un nuovo incidente della circolazione in Francia, mentre, alla guida della propria autovettura, si recava in Portogallo con la famiglia per trascorrervi le vacanze. In seguito all'infortunio egli ha accusato dolori cervicali e dorso-lombari senza lesioni ossee radiologicamente documentabili (certificato medico emesso lo stesso giorno dall'ospedale di B.________). Il medico curante, dott. S.________, e i sanitari della clinica Z.________, presso cui l'assicurato è stato degente dal 3 ottobre al 14 novembre 2001, hanno diagnosticato un trauma da accelerazione della colonna cervicale. L'INSAI ha assunto il caso, corrispondendo le relative prestazioni di legge.
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Dopo aver sottoposto l'interessato a perizia neurologica eseguita dal dott. F.________, direttore del servizio di neurologia dell'ospedale H.________, che aveva già esaminato l'assicurato in occasione del primo infortunio, con decisione dell'8 gennaio 2004, confermata il 19 febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, rappresentato dall'avv. Sciuchetti, l'assicuratore infortuni ha ritenuto che egli avesse raggiunto lo status quo sine e pertanto ha negato, a partire dal 1° gennaio 2004, il diritto al rimborso di spese di cura e al versamento di ulteriori indennità giornaliere, precisando che le affezioni di cui soffriva erano riconducibili a malattia. Nel provvedimento su opposizione l'INSAI ha inoltre attestato di rinunciare a stabilire se tra i disturbi psichici di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio vi era un nesso di causalità naturale, in quanto in ogni caso non era dato il nesso di causalità adeguato.
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B.
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Contro la decisione su opposizione N.________, sempre patrocinato dall'avv. Sciuchetti, ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendone l'accoglimento, segnatamente, in via principale, il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno il 70%, mentre in via subordinata postulava l'accertamento del nesso di causalità tra l'infortunio e i disturbi di cui soffriva. A motivazione del gravame l'insorgente ha precisato che l'infortunio andava considerato medio-grave e che l'incapacità lavorativa causata dai dolori in nesso causale con l'infortunio era durata a lungo e si era verificata immediatamente dopo un precedente infortunio che aveva anch'esso provocato inabilità lavorativa.
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Con giudizio del 26 ottobre 2004 la Corte cantonale ha respinto il gravame, ritenuto che da un punto di vista organico era stato raggiunto lo status quo ante, mentre per quanto riguardava i disturbi psichici non vi era nesso di causalità adeguato con l'infortunio subito, non essendo adempiuto alcun criterio in maniera particolarmente incisiva né più criteri cumulativamente.
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C.
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L'assicurato, ancora rappresentato dall'avv. Sciuchetti, insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone in via principale e in via subordinata le richieste di prima istanza. Dei motivi si dirà, se necessario, in seguito.
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Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso
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Diritto:
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1.
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1.1 Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita di invalidità dell'assicurazione infortuni a N.________, segnatamente l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra infortunio e disturbi psichici dopo il 1° gennaio 2004. Non è invece (più) contestato che, per quanto riguarda le conseguenze di natura organica, lo status quo sine sia stato nel frattempo raggiunto.
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1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF).
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Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili, come già evidenziato dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le norme in vigore successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445).
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2.
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Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
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Indipendentemente dall'applicabilità temporale (e personale: si veda in proposito l'art. 2 no. 1 del regolamento n. 1408/71) dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 130 V 160 consid. 5 e 128 V 317 consid. 1b/bb), i presupposti materiali per un eventuale obbligo prestativo dell'assicuratore infortuni ricorrente oltre la data litigiosa del 1° gennaio 2004 si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. sentenza del 15 aprile 2004 in re F., U 76/03, consid. 1.3).
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3.
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3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente indicato i presupposti necessari per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e art. 15 segg. LAINF).
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3.2 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate).
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3.3 In materia di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortunio del tipo "colpo di frusta" senza prova di deficit funzionale, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di guadagno deve essere ammessa, di principio, in presenza del quadro clinico tipico riconosciuto in tale ambito, caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, nausee, affaticabilità, disturbi della vista, irritabilità, labilità affettiva, depressione ecc.. Occorre tuttavia che l'esistenza di un tale trauma cervicale come pure le sue conseguenze siano debitamente attestate da indicazioni mediche attendibili (DTF 119 V 340 consid. 2b/aa). Ciò significa che non basta dimostrare la presenza di un trauma cervicale per ricondurre a quest'ultimo tutta una serie di disturbi, peraltro rientranti nel quadro tipico di una simile lesione, senza avere precedentemente accertato se i singoli disturbi siano o meno conseguenza del trauma cervicale oppure eventualmente di una patologia preesistente (sentenza del 2 settembre 2003 in re L., U 299/02, consid. 2.3).
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4.
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4.1 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa, 117 V 367 consid. 6a).
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4.2 Nel caso di disturbi di natura psichica conseguenti ad infortunio, la valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato viene effettuata in base a determinati criteri nell'ipotesi in cui ci si trovi confrontati oppure no con un trauma tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, con un trauma analogo o con un trauma cranio-cerebrale. Se viene in particolare ammessa l'esistenza di uno dei traumi elencati, per stabilire l'adeguatezza del nesso causale ci si deve fondare sui criteri elencati in DTF 117 V 366 seg. consid. 6a e 382 seg. consid. 4b, se si tratta di un infortunio di media gravità, non essendo decisivo accertare se i disturbi siano piuttosto di natura psichica o fisica (DTF 117 V 367 consid. 6a). Per contro, negli altri casi l'esame dell'adeguatezza si deve eseguire in base ai criteri di cui alle sentenze pubblicate in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa.
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In particolare il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico ed i pregiudizi, rispettivamente le limitazioni della capacità lavorativa e di guadagno ad esso riconducibili (DTF 122 V 415, 117 V 359), deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 e 403) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti ivi citati).
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In seguito ad una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia recentemente stabilito che l'esame del nesso di causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (RAMI 2002 no. U 465 pag. 438 seg. consid. 3a e b e riferimenti ivi citati).
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5.
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5.1 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138 segg. consid. 6-7, 405 segg. consid. 4-6). Questa Corte ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (cfr. anche RDAT 2003 II no. 67 pag. 279 consid. 4.2).
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5.2 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale), l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
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5.3 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
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5.4 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
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- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
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- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
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- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
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- i dolori somatici persistenti;
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- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
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- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
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- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
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5.5 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare uno solo per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di complicazioni durante la cura. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti).
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6.
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Nel proprio ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non contesta che l'incidente stradale di cui è rimasto vittima in autostrada nel 2001 a seguito di un tamponamento sia da classificare nella categoria media. Egli ritiene tuttavia, contrariamente al parere della Corte cantonale, che il nesso di causalità adeguato vada riconosciuto in quanto la ripetizione dell'evento così come l'incapacità lavorativa, che si sarebbe protratta per ben sei anni e meglio dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, devono essere ritenuti aspetti determinanti per l'insorgenza dei disturbi psichici. In proposito il patrocinatore precisa che il ripetersi di un evento risentito estremamente cagionevole da parte dell'assicurato, che già aveva vissuto analoga situazione, non potrebbe non assurgere a valore "incisivo" per determinare l'adeguatezza del nesso causale. In pratica egli chiede che, per stabilire il nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio del luglio 2001, venga tenuto conto delle conseguenze provocate da entrambi gli infortuni.
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7.
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In via preliminare va rilevato che la Corte di primo grado ha applicato implicitamente, cioè senza addurre motivazione alcuna, malgrado l'assicurato sia rimasto vittima di un trauma tipo "colpo di frusta", diagnosticato da diversi sanitari, la giurisprudenza riguardante l'evoluzione psichica abnorme in seguito a infortunio (v. in proposito DTF 115 V 138 seg.).
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Tale agire non è contestato dalle parti e va confermato, ritenuto che sin dall'inizio la problematica psichica si è posta in primo piano, come emerge dai rapporti medici redatti dai sanitari della clinica Z.________ e dalla terapia intrapresa presso il dott. E.________, che in ogni caso essa lo è senz'altro per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2004, oggetto della presente procedura (il perito ha attestato uno stato psichico aggravato e diagnosticato reazione acuta ad un fattore di stress [F43.01] nonché episodi di amnesia dissociativa [F44.0] presso un paziente che soffre di disturbi dell'adattamento con perturbazione mista delle emozioni e del comportamento [F43.2]), e che, infine, essa esisteva già precedentemente all'infortunio.
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8.
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8.1 Secondo costante giurisprudenza, se in seguito a due o più infortuni si manifestano problemi psichici, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato deve di principio essere esaminata separatamente in relazione ad ogni singolo infortunio secondo la prassi pubblicata in DTF 115 V 138 segg. consid. 6. Questo principio si applica in particolare se gli infortuni riguardano parti del corpo differenti ed hanno causato lesioni distinte (RAMI 1996 no. U 248 pag. 177 consid. 4b; sentenze del 26 aprile 2006 in re S. U 39/04, consid. 3.3.2, del 9 dicembre 2004 in re K., U 84/04, consid. 4.2.1, del 16 marzo 2001 in re F., U 259/00, consid. 4, del 26 gennaio 2000 in re K., U 249/99, consid. 2, e del 6 giugno 1997 in re D., U 187/95, consid. 6c).
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8.2 Nella sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 101 pag. 210 consid. 10 il nesso di causalità adeguato è stato ad esempio ammesso per il cumularsi di esperienze negative vissute dall'assicurato sin dal 1963, consistenti in un primo infortunio, intervenuto in quell'anno, a cui sono susseguiti un'impressionante serie di ricadute, il prolungarsi di una sequela di interventi terapeutici talvolta cruenti e un nuovo infortunio nel 1981.
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In DTF 119 V 399, in cui due colpi al capo hanno provocato l'insorgere di epilessia, la valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato è stata effettuata tenendo conto delle conseguenze causate da entrambi gli infortuni.
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Con sentenza dell'8 aprile 1991 (in re B., U 47/90) questa Corte, in un caso in cui l'assicurato aveva subito due infortuni alla schiena, alla colonna cervicale la prima volta e alla colonna lombare la seconda, ha esaminato il nesso di causalità adeguata dapprima separatamente e poi globalmente, negandone l'esistenza (consid. 5b-d).
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Nella sentenza del 3 novembre 1995 in re I. (U 92/95) non è stata per contro risolta la questione se due o più incidenti di media gravità, di cui era rimasto vittima l'assicurato in tempi brevi, potevano, in determinate circostanze, essere paragonati, per quanto concerneva gli effetti complessivi sulla salute, ad un infortunio grave (consid. 4b). In effetti, nella misura in cui era stato fatto valere che l'assicurato era rimasto vittima di un secondo incidente durante il periodo di convalescenza, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che da un punto di vista obiettivo l'assicurato era stato considerato abile al lavoro al 100% e che l'inabilità lavorativa residua era riconducibile a problemi psichici e quindi era irrilevante.
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Con pronunzia del 30 marzo 2005 in re E., U 426/04, poi, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e due incidenti della circolazione con trauma tipo "colpo di frusta" intervenuti a due anni di distanza è stata esaminata separatamente, senza alcun accenno alla succitata giurisprudenza.
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Da quanto sopra illustrato emerge che una valutazione complessiva delle conseguenze causate da ripetuti infortuni ai fini di stabilire l'esistenza di un nesso di causalità adeguato non è esclusa soprattutto in caso di incidenti che hanno colpito la medesima parte del corpo e provocato lesioni uguali.
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8.3 La questione, per quanto riguarda ripetuti traumi da accelerazione della colonna cervicale, come nel caso in esame, è stata di recente chiarita tramite sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04 (che rinvia alle sentenze del 16 dicembre 2005 in re G., U 297/04, consid. 4.1.2, e del 7 febbraio 2003 in re G., U 241/02), in cui questa Corte ha stabilito che se un assicurato è stato ripetutamente vittima di un trauma tipo "colpo di frusta" o di un trauma analogo vale la giurisprudenza pubblicata in RAMI 1996 no. U 248, succitata, relativa al manifestarsi di problemi psichici in seguito al succedersi di più infortuni. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia precisato che non è escluso, nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato, tener conto del fatto che la medesima parte del corpo è stata ripetutamente toccata. Tale procedere è ipotizzabile in particolare quando le conseguenze dei diversi eventi su alcuni disturbi insorti e/o sulla durata della capacità lavorativa non possono essere delimitate chiaramente.
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In tale ipotesi è quindi possibile tener conto di un danno alla colonna cervicale preesistente e duraturo sufficientemente comprovato (ad esempio tramite l'assegnazione di una rendita), causato da un precedente infortunio assicurato nell'ambito della valutazione dei singoli criteri - ad esempio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa o della durata della cura medica, rispettivamente del tipo di lesione.
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9.
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9.1 In primo luogo è in concreto necessario evidenziare che l'assenza di un nesso di causalità adeguato, accertata dalla Corte di prime cure, tra il primo incidente della circolazione e i disturbi psichici sopravvenuti in seguito non può essere rivista in questa sede, ritenuto che era stata stabilita dal giudizio cantonale del 4 settembre 2000, passato in giudicato, che può essere messo in discussione solo tramite istanza di revisione da presentare presso la Corte giudicante.
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In quell'occasione l'infortunio era stato considerato di media gravità al limite della categoria inferiore, mentre il Tribunale cantonale aveva ritenuto che nessuno dei fattori di rilievo risultava soddisfatto, senza addurre alcunché a titolo di motivazione.
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9.2 Per quanto concerne l'incidente occorso nel 2001, la cui classificazione nella categoria media non è (più) contestata e va ammessa in quanto conforme alla giurisprudenza in vigore, dagli atti emerge che l'assicurato ha subito un tamponamento durante la notte mentre rientrava in autostrada, dopo essersi fermato presso un'area di sosta, non essendosi egli accertato che sulla corsia da lui inboccata stava per transitare un autoveicolo, che in simili condizioni non ha potuto evitare lo scontro.
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Alla luce di questi fatti l'infortunio non può essere considerato particolarmente spettacolare né le circostanze concomitanti risultano particolarmente drammatiche.
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Non vi è stata inoltre cura medica errata - l'assicurato si è sottoposto agli usuali provvedimenti medici previsti in caso di trauma da accelerazione della colonna cervicale (soggiorno nella clinica Z.________, fisioterapia) - rispettivamente un decorso sfavorevole della stessa né complicazioni rilevanti. Del resto tale circostanza non è stata fatta valere neppure dal ricorrente.
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La durata della cura medica in caso di trauma tipo "colpo di frusta" è all'incirca in media di due/tre anni (sentenze del 30 marzo 2005 in re E., U 426/04, del 6 dicembre 2004 in re S., U 158/04, e del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98) e corrisponde a quella dell'infortunio del 2001, che inoltre non ha in alcun modo influenzato i progressi della prima cura medica, durata meno di due anni, in quanto conclusasi prima del 1° febbraio 1999, data della chiusura del caso da parte dell'INSAI. Di conseguenza neppure tale presupposto è adempiuto.
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Lo stesso vale per il criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente della loro idoneità, secondo l'esperienza, a provocare disturbi psichici (vedi sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98). In effetti, contrariamente a quanto statuito nella sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04, consid. 3.4.2, il primo trauma tipo "colpo di frusta" non ha causato un danno rilevante alla colonna cervicale, atto a provocare, in caso di un secondo trauma, un'esacerbazione particolarmente intensa dello stato patologico. Effettivamente il perito giudiziario in occasione del suo primo referto aveva precisato che l'evento traumatico assicurato aveva giocato un ruolo causale semplicemente transitorio associato ad una sindrome dolorifica d'origine morbosa preesistente e aveva pertanto stabilito che a partire dal 1° febbraio 1999 non vi era più alcun nesso di causalità naturale con l'infortunio, quindi nessuna incapacità lavorativa ad esso riconducibile. Per contro nella succitata sentenza U 39/04, in cui è stato considerato soddisfatto il criterio in esame, il danno provocato dal primo "colpo di frusta" aveva giustificato l'erogazione di una rendita del 25% e quindi era stato reputato rilevante. Non va infine dimenticato che secondo il perito il secondo infortunio è stato considerato soltanto causa di un aggravamento iniziale dello stato preesistente, mentre in seguito, per lo meno dal 1° gennaio 2004, solo fattori indipendenti dall'infortunio hanno continuato ad avere un ruolo.
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Per quanto riguarda poi il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, l'inabilità provocata dal primo infortunio è stata fissata il primo mese al 100%, poi per due mesi al 50%, di nuovo al 100% durante il soggiorno a N.________ nel mese di aprile 1997, poi al massimo nella misura del 25% fino al 1° febbraio 1999. Secondo il perito, da quella data un'eventuale incapacità lavorativa (ritenuta pari al 25%) non era più riconducibile all'infortunio, bensì a malattia (fibromialgia diffusa e lesioni cerebrali prenatali).
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Nel secondo caso, l'inabilità totale per motivi fisici è durata dal 26 luglio al 19 novembre 2001, da tale data l'incapacità lavorativa essendo stata fissata al 50%; tuttavia l'assicurato ha ripreso l'attività per un solo giorno. Dopodiché il curante ha attestato un'inabilità lavorativa del 100%, riconducibile solo per metà all'infortunio. Nel febbraio 2002 l'assicurato ha iniziato a lavorare a scopo terapeutico. La sua capacità lavorativa è stata fissata nel 10% dal 2 maggio 2002, nel 25% dal 1° luglio 2002 e nel 30% dall'ottobre 2002. Dal 1° gennaio 2004 egli è stato ritenuto abile al lavoro al 100%, in quanto i disturbi residui non erano più riconducibili a infortunio, bensì a malattia (in particolare alla fibromialgia diffusa, già diagnosticata tramite la prima perizia, a lesioni cerebrali prenatali e a disturbi di natura psichica).
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Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può ammettere che l'inabilità lavorativa complessiva sia perdurata dal 1997 al 2003. Come nel caso di cui alla sentenza del 3 novembre 1995 in re. I., U 92/95, il secondo infortunio è intervenuto ben un anno e mezzo dopo la chiusura del primo caso da parte dell'INSAI. Di conseguenza, il secondo evento non ha aggravato né prolungato un'incapacità lavorativa riconducibile ad un infortunio preesistente, contrariamente a quanto risulta ad esempio nella sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04, in cui un grado di invalidità preesistente del 25% si era trasformato in un'inabilità lavorativa del 50%. Del resto il dott. F.________ nella propria perizia aveva precisato che l'evento traumatico assicurato aveva giocato un ruolo causale semplicemente transitorio, associato ad una sindrome dolorifica d'origine morbosa preesistente. In simili condizioni, le conseguenze dell'incapacità lavorativa provocata dai due infortuni non può essere valutata complessivamente.
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Ora, se è vero che, per quanto riguarda il secondo infortunio, l'inabilità lavorativa, divenuta parziale dopo circa sei mesi, è durata poco meno di due anni e mezzo, quindi piuttosto a lungo, è altrettanto esatto che essa è stata ben presto influenzata anche da motivi psichici, di cui non occorre tener conto. Il criterio non va quindi considerato soddisfatto (si vedano gli esempi elencati in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 e anche sentenza del 27 gennaio 2000 in re P., U 308/98, di gravità analoga: incapacità lavorativa pari ai 2/3 per venti mesi e inabilità lavorativa durevole nella misura del 25%).
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Del resto anche nell'ipotesi in cui lo fosse, non lo sarebbe in misura incisiva (si confronti in proposito la sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98, in cui un'incapacità lavorativa di oltre tre anni al 50%, all'inizio per due mesi al 100%, non è stata considerata tale; v. anche sentenza del 20 novembre 1991 in re T., U 96/90: due anni di incapacità lavorativa totale e poi parziale al 33 1/3% è stata considerata di un certo significato, ma non incisiva).
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Neppure infine il criterio dell'esistenza di dolori somatici persistenti, di cui neppure il ricorrente si avvale, dev'essere ammesso, seppure senz'altro presente in una certa misura. Nel primo caso la maggior parte degli stessi, e in ogni caso a partire dal 1° febbraio 1999, era riconducibile alla sindrome fibromialgica e a lesioni cerebrali prenatali. Lo stesso vale per quanto riguarda il secondo infortunio, poiché anche in tal caso i dolori sono riconducibili solo in parte al trauma, mentre parzialmente sono anch'essi provocati da fibromialgia e da disturbi di natura psichica.
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Infine non va dimenticato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il modo in cui l'assicurato ha vissuto ed elaborato il trauma non è rilevante, bensì l'evento infortunistico stesso va esaminato da un profilo oggettivo. I principi della parità di trattamento, rispettivamente della sicurezza del diritto, impongono in effetti di ricorrere a criteri oggettivi per esaminare la questione di sapere se tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un nesso di causalità adeguata (DTF 123 V 141 consid. 3d, 115 V 139 in alto; RAMI 1990 no. U 101 pag. 210; sentenze del 30 marzo 2005 in re E., U 426/04, consid. 7.2, e del 13 giugno 1996 in re M., U 233/95, consid. 3a).
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10.
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Visto quanto sopra esposto, essendo infondato, il ricorso di diritto amministrativo va respinto, mentre la decisione su opposizione e il giudizio impugnato devono essere confermati.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 5 ottobre 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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