BGer 5C.13/2006 | |||
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BGer 5C.13/2006 vom 09.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.13/2006 /biz
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Sentenza del 9 ottobre 2006
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Meyer, giudice presidente,
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Hohl, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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attrice e ricorrente, patrocinata dall'avv. Francesca Nicora,
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contro
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B.________,
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convenuta e opponente.
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Oggetto
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contratto di assicurazione,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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28 novembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni
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del Canton Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________, attrice e qui ricorrente, ha sottoscritto il 18 gennaio 2003 presso la B.________ una proposta assicurativa per alcune coperture complementari secondo la LCA, entrate in vigore il successivo 1° marzo 2003. Il 19 agosto 2004, l'assicurata ha comunicato ad B.________ la propria totale inabilità lavorativa, richiedendo qualche giorno più tardi le indennità giornaliere pattuite. B.________ ha interpellato il medico curante: è emerso che i dolori alla schiena di cui soffriva l'assicurata, conseguenza di una sindrome lombovertebrale nell'ambito di una discopatia L4-L5 e L5-S1, si erano già manifestati nell'ottobre 2002. B.________ ha allora rifiutato di elargire le prestazioni richieste ed ha annullato per reticenza tutte le coperture complementari. L'attrice ha allora convenuto B.________ avanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Nella propria risposta di causa, B.________ ha comunicato di aver ripristinato le polizze assicurative dell'attrice, ma ha confermato di non intendere versare le indennità per perdita di guadagno in considerazione dell'art. 4.4.1 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), secondo il quale non sono coperte le affezioni in corso al momento della sottoscrizione dei contratti assicurativi complementari. Con sentenza 28 novembre 2005, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la petizione di A.________.
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B.
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L'attrice interpone contro la sentenza cantonale un ricorso per riforma, chiedendo l'accoglimento integrale della propria petizione e la conseguente condanna di B.________ a dar seguito ai suoi obblighi contrattuali versando l'indennità per perdita di guadagno.
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Invitata a rispondere, B.________ ha chiesto la reiezione del ricorso e la riconferma del giudizio cantonale.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1; 131 I 57 consid. 1; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.).
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1.2 Incontestatamente, la vertenza riguarda prestazioni scaturenti da assicurazioni complementari. Conformemente all'art. 12 cpv. 3 LAMal, queste sono ormai vertenze di natura civile, rette dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; DTF 127 III 421 consid. 1d pag. 422 s. e consid. 1b non pubblicato), e non rientrano più nelle competenze del giudice delle assicurazioni sociali. Nulla muta a ciò il fatto che la legislazione cantonale (art. 75 della Legge ticinese di applicazione della LAMal) abbia attribuito la competenza di statuire in tema di assicurazioni complementari al medesimo giudice delle assicurazioni sociali: la natura della procedura rimane prettamente civile (DTF 124 III 44 consid. 1a/aa), così come i rimedi di diritto a disposizione delle parti sono pure unicamente quelli riservati alle vertenze di carattere civile. Nel caso di specie, il valore di causa minimo di cui all'art. 46 OG è manifestamente raggiunto, per cui il ricorso in questione, tempestivo, può senz'altro essere esaminato nel merito.
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1.3 Tardiva è, per contro, la risposta proposta dalla convenuta, che ha erroneamente ritenuto che il termine di risposta cadesse già durante le ferie giudiziarie estive: invece, esso scadeva il 14 luglio 2006, ultimo giorno prima dell'inizio delle ferie giudiziarie. Di conseguenza, la risposta non verrà tenuta in considerazione.
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2.
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Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252, con rinvii). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile (art. 55 cpv. 1 lit. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136, loc. cit.; 127 III 73 consid. 6a pag. 81).
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3.
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3.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha circoscritto il tema della vertenza all'interpretazione dell'art. 4.1.1 delle CGA della convenuta, in virtù del quale sono escluse dall'assicurazione "le affezioni oggetto di una riserva. Allo stesso modo, le affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione quando l'assicurato beneficiava di prestazioni analoghe presso un altro assicuratore o, altrimenti, al momento dell'entrata in vigore del contratto, come pure i postumi d'infortuni sopraggiunti prima dell'entrata in vigore del contratto". Il Tribunale ha, per contro, potuto esimersi dal chinarsi sulla questione della reticenza ex art. 6 LCA, poiché la convenuta stessa ha rinunciato in risposta di causa ad avvalersene, ripristinando le coperture complementari precedentemente disdette. Il Tribunale ha indi interpretato l'art. 4.1.1 delle CGA nel senso che la copertura assicurativa complementare d'indennità giornaliera per perdita di guadagno doveva entrare, ed è effettivamente entrata in vigore il 1° marzo 2003, quando l'affezione che ha provocato l'inabilità lavorativa dell'assicurata era invece già sorta e le era stata comunicata.
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3.2 Per costante giurisprudenza, citata con numerosi riferimenti dal Tribunale delle assicurazioni, al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la "vera e concorde volontà dei contraenti", se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; 126 III 119 consid. 2a pag. 120; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb pag. 215, consid. 3c pag. 221; 127 III 444 consid. 1b; Christine Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Va infine ricordato che il Tribunale federale non può, nell'ambito di un ricorso per riforma, riesaminare l'interpretazione soggettiva operata dall'autorità cantonale, poiché essa scaturisce dall'accertamento dei fatti; il Tribunale federale può, per contro, chinarsi sull'interpretazione normativa del contratto, considerata questione di diritto (DTF 131 III 606 consid. 4.1; 126 III 25 consid. 3c pag. 29, 59 consid. 5b pag. 68, 375 consid. 2e/ee pag. 379).
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3.3 Vista alla luce dei principi appena rammentati, la lettura che il Tribunale delle assicurazioni ha dato dell'art. 4.1.1 delle CGA (supra, consid. 3.1) - una lettura in chiave oggettivizzata, ovvero normativa, secondo il principio dell'affidamento, e dunque suscettibile di riesame da parte del Tribunale federale in sede di ricorso per riforma (supra consid. 3.2) - appare conforme al diritto federale. Incontestatamente, la clausola si applica a tre fattispecie ben distinte: il caso della riserva espressa formulata dall'assicuratore, il caso di affezioni presenti al momento della firma della proposta d'assicurazione, infine il caso di affezioni presenti al momento dell'entrata in vigore del contratto. Ora, il caso della riserva espressa dell'assicuratore non si applica alla fattispecie, non avendo la convenuta formulato alcuna riserva. Parimenti senza rilievo qui è la seconda fattispecie, in quanto l'attrice non beneficiava di prestazioni analoghe erogate da un altro assicuratore al momento di firmare la proposta assicurativa.
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3.4 Resta da verificare se i fatti constatati dall'istanza cantonale possano essere sussunti sotto la terza fattispecie, in virtù della quale una copertura assicurativa è esclusa per affezioni in corso al momento dell'entrata in vigore del contratto. Il Tribunale delle assicurazioni ha risposto affermativamente alla questione, accertando in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 OG, supra consid. 2) da un lato che il contratto era entrato in vigore al 1° marzo 2003, e d'altro lato che la discopatia all'origine dei dolori che causeranno l'inabilità lavorativa a partire dall'agosto 2004 era stata diagnosticata prima del marzo 2003. Corretta appare poi la conclusione della Corte cantonale, implicita nel suo ragionamento, che individua l'affezione, elemento scatenante delle prestazioni assicurative, non tanto nell'incapacità lavorativa intervenuta dall'agosto 2004, quanto piuttosto nella sindrome soggiacente, ovvero nella discopatia diagnosticata precedentemente (DTF 127 III 21 consid. 2b/bb pag. 25; 124 V 118 consid. 6b pag. 124 s.). La divergente opinione dell'attrice, insufficientemente motivata (art. 55 cpv. 1 lit. c OG), non merita attenzione.
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3.5 In quanto ricevibili, le obiezioni che l'attrice solleva nei confronti delle conclusioni del Tribunale delle assicurazioni paiono inconsistenti.
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3.5.1 In primo luogo, l'attrice solleva dubbi sul valore probatorio della testimonianza del dott. C.________, lo specialista in neurochirurgia che ha fatto risalire l'inizio dei processi degenerativi a prima del 2000. Diretta contro l'apprezzamento di una prova da parte della Corte cantonale, la censura è irricevibile (supra, consid. 2).
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3.5.2 Per il resto, le sue obiezioni sembrano essere il frutto del seguente ragionamento: dato che l'attrice aveva segnalato, nella propria proposta del 18 gennaio 2003, di aver dovuto consultare il proprio medico curante nel dicembre 2002 per un mal di schiena, la convenuta avrebbe potuto e dovuto, se avesse avuto dubbi, formulare domande supplementari. Non facendolo, la convenuta avrebbe accettato di assicurare l'attrice per un evento già avvenuto, contravvenendo in tal modo al divieto dell'assicurazione retroattiva di cui all'art. 9 LCA.
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Le disquisizioni dell'attrice finalizzate a criticare la mancata formulazione, da parte dell'assicuratore, di domande addizionali scritte, come previsto all'art. 4 cpv. 1 LCA, si fondano su fatti non constatati nella sentenza impugnata: il Tribunale delle assicurazioni non si è espresso su cosa l'assicuratore sapesse o meno, rispettivamente su quali dubbi potesse o dovesse avere. In quanto intendono rimettere in discussione l'accettamento dei fatti operato dall'autorità cantonale in punto all'assenza di domande addizionali e alle conseguenze che l'attrice era autorizzata a dedurne, esse sono irricevibili (supra consid. 2).
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3.5.3 L'attrice, riferendosi alla sentenza del Tribunale federale 5C.45/2004 del 9 luglio 2004, sembra ora pretendere che la convenuta, comportandosi nel modo descritto, abbia fatto nascere in lei delle aspettative - fra le quali quella di essere assicurata per perdita di guadagno - che ha in seguito deluso, contravvenendo al principio della buona fede ed originando in tal modo sue pretese fondate sulla culpa in contrahendo.
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L'attrice ha frainteso la portata del precedente al quale si riferisce. Il Tribunale federale si è limitato a spiegare che in presenza di un contratto di assicurazione nullo per violazione dell'art. 9 LCA (in proposito v. DTF 127 III 21 consid. 2a/aa pag. 23 s.), il contraente a conoscenza della reale situazione di fatto al momento della conclusione del contratto può essere chiamato a rispondere di eventuali danni alla controparte, ignara, secondo le regole della culpa in contrahendo (sentenza 5C.45/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2.1.3). Tuttavia, come traspare da un'attenta lettura di quella sentenza, l'eventualità di una responsabilità per culpa in contrahendo dipende dall'adempimento di severe condizioni: se tale responsabilità vuole essere ricondotta a circostanze connesse con la conclusione del contratto (rivelatosi successivamente nullo per violazione dell'art. 9 LCA), il giudice deve accertare in fatto che l'assicuratore sapeva della nullità e abbia sottaciuto tale fatto all'assicurato, lasciando anzi credere a quest'ultimo di essere coperto nella misura desiderata (sentenza citata, consid. 2.2.1). Il comportamento dell'assicuratore dev'essere inoltre causale per il danno successivamente verificatosi; ciò non è ad esempio il caso se il giudice accerta che l'assicurato avrebbe concluso il contratto anche senza tutta la copertura voluta (sentenza citata, consid. 2.2.2).
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Nel presente caso, accertamenti di fatto che permettano di ritenere una culpa in contrahendo a carico della convenuta mancano del tutto: il Tribunale delle assicurazioni, come già detto, non si è espresso su cosa la convenuta sapesse o meno, rispettivamente su quali dubbi potesse o dovesse avere a proposito dello stato di salute della schiena dell'attrice. Né il Tribunale delle assicurazioni è stato messo in grado di verificare, nell'ottica della causalità ipotetica, se l'attrice avrebbe concluso il contratto in questione anche qualora la convenuta avesse escluso una copertura per perdita di guadagno susseguente a problemi di schiena.
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Le divergenti supposizioni dell'attrice si fondano dunque su fatti non accertati, né ella pretende che l'assenza di tali accertamenti sia la conseguenza di una violazione di disposizioni federali in materia di prove, e neppure spiega se rispettivamente perché gli accertamenti della Corte cantonale necessitino di completazione. Pertanto, le supposizioni dell'attrice non possono essere sentite (supra, consid. 2). Di riflesso, la sua teoria di una responsabilità dell'assicurazione per culpa in contrahendo si rivela priva di fondamento.
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3.5.4 L'attrice propone infine, quale sua ultima censura, una lettura dell'art. 4.1.1 delle CGA differente da quella del Tribunale delle assicurazioni: a suo dire, non avrebbe dovuto essere ritenuta vincolante la data di entrata in vigore della copertura complementare per perdita di guadagno, dunque il 1° marzo 2003, bensì la data della firma della proposta assicurativa, ovvero il 18 gennaio 2003. Non sarebbe infatti corretto che l'assicuratore abbia la facoltà di scelta se ritenere vincolante l'una o l'altra data. Inoltre, l'assicurazione medesima avrebbe sostenuto tale punto di vista.
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La censura appare già di dubbia ricevibilità, dato che non discute la conclusione della Corte cantonale circa la determinazione della data sulla quale basarsi. Nel merito, poi, essa si rivela francamente temeraria: accertato in fatto che l'origine della discopatia risale ad una data - almeno all'anno 2000 - anteriore tanto alla firma della proposta da parte dell'attrice quanto all'entrata in vigore delle assicurazioni complementari, è evidente che richiamarsi ad una data piuttosto che all'altra non cambia assolutamente nulla. Che, poi, la convenuta medesima abbia considerato come determinante il momento della firma della proposta d'assicurazione da parte dell'attrice, escludendo in tal modo scientemente la possibilità di richiamarsi al successivo momento dell'entrata in vigore delle coperture assicurative complementari, è una mera supposizione dell'attrice stessa: non constatata dai giudici cantonali nella sentenza impugnata, sarebbe ipotesi fattuale di cui non si potrebbe comunque tenere conto (supra, consid. 2).
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4.
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Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso si appalesa dunque infondato e deve essere respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attrice soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono dovute ripetibili alla convenuta, già perché non assistita da un legale esterno, e poi anche perché il suo allegato di risposta, tardivo, non ha potuto essere preso in considerazione.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'attrice.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 ottobre 2006
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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