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Informationen zum Dokument  BGer 1P.658/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.658/2006 vom 23.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.658/2006 /biz
 
Sentenza del 23 ottobre 2006
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aeschlimann, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
denegata giustizia,
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
 
il 15 settembre 2006 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Visto:
 
che A.________, difeso dall'avvocato di fiducia B.________, si trova in carcere preventivo dal 3 febbraio 2006 poiché accusato di ripetuta truffa aggravata;
 
che con scritto dell'8 agosto 2006 l'accusato ha chiesto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) che tutte le decisioni gli siano notificate personalmente, richiesta ribadita il 12 settembre seguente con la quale egli ha inoltre preteso di poter prendere personalmente conoscenza degli atti e dei documenti e di riceverne copia;
 
che con decisione del 15 settembre 2006 il GIAR ha ritenuto che il reclamo è irricevibile riguardo all'evasione diretta della richiesta di esaminare gli atti, poiché non rientrante nella competenza del GIAR, mentre ha respinto l'altra censura ritenendo che gli atti sono stati comunicati al difensore del reclamante, che deve e che, per deduzioni concludenti, l'ha informato sull'andamento del procedimento;
 
che avverso questa decisione A.________ il 2 ottobre 2006 ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale - completato su invito della Corte suprema con scritto dell'11 ottobre 2006 - chiedendo di annullare la decisione impugnata, di rinviare l'incarto al GIAR per nuovo giudizio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non sono state chieste osservazioni.
 
Considerato:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
 
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c);
 
che per sostanziare la censura di arbitrio (art. 9 Cost.) non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3);
 
che, per di più, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii);
 
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente tali esigenze formali;
 
1. che in effetti il ricorrente si limita semplicemente a ribadire che non gli è stata trasmessa una copia della chiusura dell'istruzione formale, disattendendo che il GIAR ha ritenuto ch'egli ne ha avuto conoscenza per il tramite del suo patrocinatore;
 
che nel complemento al gravame il ricorrente precisa poi di non contestare la facoltà di notificare gli atti al difensore;
 
ch'egli sostiene soltanto che il GIAR non si sarebbe espresso su una sua censura, segnatamente quella di ricevere personalmente copia degli atti comunicati al suo difensore e in particolare della chiusura dell'istruzione formale;
 
2. che al riguardo il GIAR ha rilevato che il codice di rito prevede esplicitamente la comunicazione contemporanea all'accusato e al suo difensore solo di determinati atti, segnatamente della sentenza (art. 263 CPP/TI), del decreto o dell'atto di accusa (art. 209 e 224 CPP/TI) e del decreto d'abbandono (art. 215 CPP/TI), mentre la chiusura dell'istruzione formale (art. 197 CPP/TI), per deduzioni concludenti, è stata comunicata al ricorrente per il tramite del difensore, per cui dette norme non sono state violate né egli ha subito, né lo sostiene, alcun pregiudizio;
 
3. che il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la decisione di irricevibilità pronunciata dal GIAR sarebbe arbitraria, né perché la decisione impugnata violerebbe gli art. 57 CPP/TI, relativo ai diritti della difesa, e 58 CPP/TI, concernente la difesa da parte dell'accusato, per cui il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione;
 
4. che giova nondimeno rilevare che il reclamo presentato al GIAR avrebbe potuto essere trattato quale reclamo contro l'implicito rifiuto del Procuratore pubblico, sia come omissione sia come diniego di giustizia, di trasmettere all'accusato, a sua richiesta, copia degli atti (art. 280 cpv. 1 CPP/TI);
 
5. che, in effetti, la possibilità di autodifesa garantita dal CPP ticinese va oltre lo standard minimo previsto a livello europeo e in particolare dalla CEDU;
 
6. che secondo l'art. 58 CPP/TI l'accusato, compatibilmente con il suo statuto e le esigenze dell'inchiesta, può infatti personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia e che contro il diniego di accesso agli atti è dato il reclamo al GIAR, ricordato che un eventuale ricorso alla CRP è ammissibile solo se la richiesta di accedere agli atti sia connessa a una procedura relativa alla libertà personale (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 21 all'art. 58; sull'accesso agli atti vedi, n. 1-3, 13 e 19 all'art. 58 e n. 9 all'art. 57);
 
che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, il ricorso non avendo possibilità di esito positivo fin dall'inizio (art. 152 cpv. 2 OG);
 
che, d'altra parte, il ricorrente, invitato a dimostrare il suo stato d'indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4), si è limitato ad addurre genericamente di fruire del solo peculio e di non possedere alcuna sostanza, sebbene possa finanziare la sua difesa da parte di avvocati di fiducia in Svizzera e in Italia.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 ottobre 2006
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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