BGer 4P.179/2006 | |||
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BGer 4P.179/2006 vom 24.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.179/2006 /viz
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Sentenza del 24 ottobre 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Rottenberg Liatowitsch,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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rappresentata dal sindacato C.________,
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sindacato C.________,
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ricorrente,
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contro
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X.________ SA,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Claudia Viscardi,
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Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile; rappresentanza processuale),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 3 luglio 2006 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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L'attuale controversia trae origine dalla disdetta del contratto di lavoro significata ad A.________ dalla X.________ SA. L'11 novembre 2005 A.________, rappresentata dal sindacato C.________, si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, postulando, in particolare, la condanna della X.________ SA al pagamento di fr. 4'500.-- oltre interessi, pari al salario per il mese di agosto 2005.
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La pretesa di A.________ è stata respinta il 1° giugno 2006. Visto l'esito del procedimento, la questione della legittimazione del sindacato C.________ a rappresentare processualmente la lavoratrice - contestata dalla X.________ SA - è stata lasciata aperta.
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2.
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Con ricorso per cassazione del 10 giugno 2006 A.________, sempre rappresentata dal sindacato C.________, ha chiesto alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la modifica della pronunzia di primo grado nel senso di accogliere la sua domanda.
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Dopo aver rammentato che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 n. 4 CPC/TI), nella sentenza emanata il 3 luglio 2006 la Corte ticinese ha dichiarato nulla (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI) sia l'istanza dell'11 novembre 2005 sia tutti i successivi atti processuali, ivi compresa la pronunzia di primo grado e il ricorso per cassazione. I giudici cantonali hanno infatti stabilito che al sindacato C.________ difetta la qualità di "associazione professionale o di categoria" legittimata - giusta l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI - a rappresentare una parte nelle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416-418 CPC/TI.
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3. .
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Il 6 luglio 2006 A.________, ancora una volta rappresentata dal sindacato C.________, ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico volto a ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello e della pronunzia pretorile.
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Con lettera del 1° settembre 2006 la X.________ SA ha proposto di respingere l'impugnativa, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
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4.
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Prima ancora di esaminare l'ammissibilità del gravame, occorre precisare che, nonostante la prima pagina dell'allegato ricorsuale indichi la sola A.________ quale ricorrente, dalla terza pagina del medesimo scritto emerge chiara anche la volontà di ricorrere del sindacato C.________. Vi si legge infatti che "giusta l'art. 88 OG, il sindacato C.________ ha diritto di ricorrere al Tribunale federale, in quanto lesa [recte: leso] nei suoi diritti costituzionali da una decisione finale, della massima autorità giudiziaria cantonale [...] pronunciatasi in virtù del diritto cantonale (art. 64a e 417 cpv. 1 CPC/TI)."
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5.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).
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5.1 Si può immediatamente precisare che il ricorso è in ogni caso irricevibile nella misura in cui postula l'annullamento della pronunzia di primo grado unitamente a quella della seconda.
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Per costante giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello di che compete al Tribunale federale nel quadro di un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1a con rinvii). Tale situazione non si verifica nel caso in rassegna, dato che la Camera di cassazione ha statuito con pieno potere d'esame sul presupposto processuale della legittimazione del rappresentante, mentre il Tribunale federale può rivedere l'applicazione del diritto processuale cantonale, solo sotto il (ristretto) profilo dell'arbitrio (DTF 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219).
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5.2 Venendo agli altri requisiti di ricevibilità, si ricorda che il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali è di principio ammissibile solamente contro decisioni cantonali finali di ultima istanza (art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG).
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Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 87 OG, è finale la decisione che pone fine al processo, sia mediante un giudizio di merito sia per ragioni di ordine procedurale (DTF 128 I 215 consid. 2).
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La decisione attualmente impugnata rientra in questa seconda categoria giacché essa pone fine al processo intentato da A.________, assistita dal sindacato C.________, per ragioni di ordine procedurale, senza determinarsi sul merito della sua pretesa né impedirle di avanzare nuovamente le sue pretese nei confronti dell'opponente. Sotto questo profilo il ricorso si avvera pertanto ricevibile.
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5.3 La legittimazione a ricorrere di A.________ è pacifica; più complessa è invece quella del sindacato C.________.
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5.3.1 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente avesse qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa norma riconosce il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Nel caso di una decisione concreta, tale legittimazione spetta unicamente a chi è toccato nei suoi interessi giuridicamente tutelati, vale a dire quegli interessi che derivano da una regola di diritto federale o cantonale o direttamente da una garanzia costituzionale specifica (DTF 129 I 217 consid. 1 pag. 219).
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5.3.2 In concreto, il ricorrente si prevale unicamente della violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI, che riconosce, fra l'altro, a "rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria" la facoltà di rappresentanza processuale nelle cause derivanti da contratto di lavoro "nei limiti stabiliti dagli art. 416 - 418 CPC/TI."
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A suo modo di vedere, la decisione di negargli il diritto di rappresentare la lavoratrice nella controversia che la oppone al suo datore di lavvoro lo lederebbe nei suoi interessi giuridicamente protetti, giacché esso rientra fra le associazioni contemplate dall'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI, contrariamente a quanto arbitrariamente deciso dalla Corte ticinese. Il ricorrente non si prevale tuttavia della violazione di un diritto costituzionale, quale potrebbe ad esempio essere la libertà economica, ciò che rende la sua legittimazione ricorsuale assai dubbia.
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La questione non necessita di venir risolta poiché la decisione della Corte ticinese resiste in ogni caso alla censura di arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale, per le ragioni esposte al consid. 8.
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6.
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Dinanzi al Tribunale federale vengono invocate la violazione del diritto di essere sentito - garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - di A.________ e l'applicazione arbitraria dell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI.
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7.
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Il tenore dell'allegato ricorsuale impone una prima precisazione quo all'onere di motivazione a carico della parte ricorrente.
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7.1 Appare opportuno rammentare che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con rinvii).
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7.2 Contrariamente a quanto paiono credere i ricorrenti, le esigenze di motivazione appena descritte valgono anche qualora venga fatta valere la violazione del diritto di essere sentito. Il fatto che in tale campo il Tribunale federale disponga di pieno potere d'esame (DTF 126 I 15 consid. 2) non dispensa la parte che ricorre dall'esporre in cosa consista tale violazione.
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La censura concernente la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) si avvera pertanto inammissibile per carente motivazione.
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7.3 Va detto che, qualora la ricorrente avesse inteso prevalersi della violazione di tale garanzia costituzionale nella forma del diritto di essere rappresentato e assistito (DTF 119 Ia 260 consid. 6a), il suo ricorso sarebbe stato in ogni caso respinto.
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Questo diritto non è infatti assoluto: esso non concede alla parte il diritto di essere rappresentata in ogni tipo di procedimento civile (cfr. DTF 105 Ia 288 consid. 2b) e/o da chiunque, poiché, nell'interesse pubblico, il diritto cantonale può - anzi deve - disciplinare la rappresentanza delle parti davanti alle autorità in base a criteri di capacità e responsabilità professionale (cfr. sentenza del 20 dicembre 1988 nella causa 5P.256/1988, consid. 4, pubblicata in Rep 1989 102, in particolare pag. 106).
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Nel caso in esame la Corte cantonale non ha negato ad A.________ il diritto, in generale, di essere rappresentata o assistita, ma solamente di essere rappresentata dal sindacato C.________. Nella misura in cui essa conserva la possibilità di rivolgersi a un avvocato o a un'organizzazione autorizzata ai sensi dell'art. 64a CPC/TI, non è possibile ravvedere nella decisione impugnata una violazione del suo diritto di essere sentita.
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8.
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La questione della rappresentanza processuale del sindacato C.________ conduce alla seconda censura ricorsuale, concernente l'applicazione arbitraria dell'art. 64a CPC/TI.
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8.1 A questo proposito è innanzitutto necessario ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 132 III 209 consid. 2.1). Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. unicamente se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).
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Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata come arbitraria la violazione delle legge dev'essere manifesta e immediatamente riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).
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8.2 A mente del ricorrente la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello sarebbe incorsa nell'arbitrio interpretando l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI nel senso che tale norma concede la facoltà di rappresentanza processuale solamente alle associazioni di lavoratori (sindacati) ai sensi dell'art. 356 CO, ovvero a quelle associazioni che, disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza, possono essere parte ad un contratto collettivo.
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Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non contesta la decisione secondo cui esso non può sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO. La sua critica si rivolge piuttosto contro la decisione di considerare tale facoltà quale requisito indispensabile per poter riconoscere a un'associazione professionale o di categoria - ciò che ritiene di essere, in contrasto con quanto asseverato nel giudizio impugnato - il diritto di rappresentanza processuale ex art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI. Secondo il ricorrente sarebbe infatti privo di ogni logica reputare la facoltà di sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro quale condizione unica ed essenziale per poter opportunamente tutelare il lavoratore dipendente; dovrebbe bastare il solo fatto di essere un'associazione avente per scopo la tutela degli interessi dei lavoratori. Assodato che l'estensione della rappresentanza processuale nell'ambito delle procedure derivanti da contratto di lavoro s'inserisce fra le misure di carattere sociale, volte a facilitare l'accesso ai tribunali a quella che è unanimamente reputata "parte debole", il formalismo procedurale di cui fa prova la Corte cantonale sarebbe inoltre contrario allo spirito della legge, all'interesse pubblico che si vuole proteggere e al principio della proporzionalità.
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8.3 Gli argomenti esposti nel ricorso non inducono a considerare il criterio adottato dalla Corte cantonale manifestamente insostenibile.
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Come già detto al consid. 7.3, il diritto cantonale può, nell'interesse pubblico, disciplinare la rappresentanza delle parti davanti alle autorità in base a criteri di capacità e responsabilità professionale; quali requisiti è lecito porre nel singolo caso è una questione di proporzionalità.
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Ora, il Codice di procedura civile ticinese prevede che "Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale" (art. 64 cpv. 1 CPC/TI). Nell'intento di offrire una più accessibile rappresentanza processuale nell'esclusivo interesse della parte in causa, il legislatore ticinese ha tuttavia deciso di estendere la facoltà di patrocinio, limitatamente alle cause elencate nell'art. 64a cpv. 1 CPC/TI, a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, fiduciari con l'autorizzazione cantonale e amministratori d'immobili oggetto della lite.
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Non essendosi il legislatore però espresso nel dettaglio in merito alla qualifica "di associazioni professionali o di categoria" incombeva ai giudici ticinesi il compito di stabilire i requisiti necessari per poter essere definiti tali. La decisione di riconoscere tale qualità - "nelle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416 417 e 418 CPC" (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI) - unicamente alle associazioni di lavoratori o datori di lavoro che adempiono le condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO rappresenta una soluzione ragionevole, che tiene conto sia del citato principio del monopolio degli avvocati nelle cause civili sia delle considerazioni di ordine sociale all'origine dell'estensione della rappresentanza processuale.
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Contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente, dunque, il giudizio della Corte ticinese appare del tutto sostenibile.
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9.
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Ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico va respinto.
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Trattandosi di una controversia derivante, all'origine, da contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). I ricorrenti dovranno tuttavia versare all'opponente, in solido, un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 5 OG; DTF 115 II 30 consid. 5c a pag. 42).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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Non si preleva tassa di giustizia. I ricorrenti rifonderanno all'opponente, in solido, fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 ottobre 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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