BGer 7B.187/2006 | |||
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BGer 7B.187/2006 vom 26.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.187/2006 /viz
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Sentenza del 26 ottobre 2006
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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opposizione a un precetto esecutivo,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il
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21 settembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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L'avv. dr. A.________ ha escusso B.________ con precetto esecutivo del 7/12 aprile 2006 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio. Atteso che sull'esemplare del precetto destinato al creditore non risultava alcuna opposizione, l'avv. dr. A.________ ha chiesto ed ottenuto il 30 maggio 2006 dall'Ufficio l'emanazione dell'avviso di pignoramento.
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Con scritto 7 giugno 2006 l'escussa ha comunicato all'Ufficio di aver fatto opposizione, ma che in seguito alla posizione non corretta della carta carbone, la stessa figura sul retro del suo esemplare e non su quello destinato alla procedente. Ella ha altresì prodotto una dichiarazione scritta dell'agente notificatore in cui questi conferma quanto indicato.
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L'8 giugno 2006 l'Ufficio ha iscritto nell'apposito registro l'opposizione dell'escussa e ha annullato l'avviso di pignoramento.
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2.
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Con sentenza del 21 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dalla creditrice procedente. L'autorità di vigilanza ha dapprima rilevato che l'opposizione non soggiace a particolari esigenze di forma e che spetta all'escusso provare di averla tempestivamente interposta. Ha poi ritenuto che in concreto l'escussa ha apportato la prova mediante la dichiarazione dell'agente notificatore di aver tempestivamente fatto opposizione al precetto esecutivo. Ha quindi considerato che, indipendentemente dalla mancata indicazione dell'opposizione sull'esemplare del precetto destinato al creditore, l'Ufficio ha correttamente rifiutato di proseguire l'esecuzione.
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3.
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Con scritto intitolato "RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 84 e seg. OG) RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EX ART. 19 LEF (art. 97-115 OG) CON DOMANDA DI ESENZIONE DA TASSA E SPESE DI GIUDIZIO (in quanto la procedura è gratuita ed ev. ex art. 6 § 3 lett. c CEDU e 29 cpv. 3 CF)" l'avv. dr. A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo e per quanto concerne il "ricorso di diritto amministrativo (art. 19 LEF)" l'annullamento della decisione cantonale e la sua riforma nel senso che il precetto esecutivo risulta validamente intimato all'escussa al momento in cui verrà accertata la tardività dell'opposizione.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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4.
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Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto pare sostenere la ricorrente, il ricorso di cui all'art. 19 cpv. 1 LEF non è un ricorso di diritto amministrativo ai sensi del titolo quinto dell'OG, ma un rimedio giuridico a sé stante, disciplinato nel titolo terzo dell'OG (art. 75 - 82 OG).
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5.
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5.1 Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Qualora, come in concreto, un allegato ricorsuale racchiuda diversi tipi di ricorso, questi devono essere chiaramente distinti: risulta segnatamente inammissibile l'allegato che contiene una commistione di censure, che non possono quindi essere chiaramente attribuite ad un determinato rimedio (DTF 115 II 396 consid. 2a; 120 III 64 consid. 2).
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5.2 In concreto l'atto ricorsuale è suddiviso in 7 parti intitolate in via preliminare (I), nel merito (II), ricorso di diritto pubblico (III), "ricorso di diritto amministrativo (ex art. 19 LEF)" (IV), domanda di assistenza giudiziaria (V), "norme di diritto costituzionale confederale/internazionale violate" (VI) e conclusioni (VII). Ora, l'unica parte del ricorso che può essere ascritta ad un ricorso alla Camera delle esecuzioni e fallimenti è quella intitolata "ricorso di diritto amministrativo (ex art. 19 LEF)". Tuttavia, tale sezione della memoria non soddisfa le esigenze di motivazione previste dall'art. 79 cpv. 1 OG: essa si limita infatti a contenere considerazioni sul ricorso di diritto pubblico, sul ricorso di diritto amministrativo e sul ricorso ex art. 19 LEF, senza spiegare in alcun modo perché la decisione impugnata violerebbe il diritto federale.
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso ex art. 19 cpv. 1 LEF si rivela inammissibile. Con l'evasione del rimedio la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione alla ricorrente, alla controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 26 ottobre 2006
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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