BGer 1P.767/2006 | |||
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BGer 1P.767/2006 vom 27.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.767/2006 /biz
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Sentenza del 27 novembre 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di Y.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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ordine di sgombero,
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 20 ottobre 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che, senza chiedere alcun permesso, anni or sono A.________ ha pavimentato a Y.________ una striscia di terreno lunga 50 m e larga 15 (particella xxx), fuori della zona edificabile, posandovi un box prefabbricato destinato a ufficio per il commercio di autoveicoli usati;
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che il 21 dicembre 2001 il Municipio di Y.________ ha negato al proprietario il permesso in sanatoria, decisione confermata con sentenza dell'11 settembre 2002 dal Tribunale cantonale amministrativo, ribadita poi con giudizio dell'8 settembre 2003, con il quale è stata respinta una domanda di revisione;
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che il 16 agosto 2004 il Municipio ha ordinato all'interessato di sgomberare i veicoli esposti, di allontanare il box prefabbricato, di eliminare la pavimentazione e di ripristinare la superficie agricola;
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che questo provvedimento è stato confermato il 6 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile siccome tardiva un'impugnativa inoltrata dall'interessato, decisione confermata il 2 maggio 2006 dalla Corte cantonale;
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che il 20 giugno 2006 il Municipio ha ribadito l'ordine di sgombero, decisione impugnata direttamente dall'interessato, il 20 luglio 2006, dinanzi al Tribunale federale, che ha trasmesso il ricorso, per competenza, al Governo cantonale;
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che il 4 ottobre 2006 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato il gravame irricevibile siccome tardivo e poiché rivolto contro un atto confermativo di una decisione cresciuta in giudicato; risoluzione confermata con giudizio del 20 ottobre 2006 dal Presidente del Tribunale cantonale amministrativo;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
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che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie ritenuto che si tratta di asserite lesioni del diritto di procedura cantonale, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1);
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che il ricorso non adempie affatto queste esigenze;
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che il ricorrente si limita infatti ad accennare, richiamando semplicemente in maniera inammissibile, visto che la motivazione del gravame deve figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), quanto espresso nei suoi precedenti scritti;
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che del resto l'assunto ricorsuale, secondo cui il Tribunale federale avrebbe dovuto esaminare il suo ricorso del 20 luglio 2006, è privo di ogni e qualsiasi fondamento, ritenuto che l'art. 86 OG impone l'esaurimento del corso delle istanze cantonali;
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che, come rettamente stabilito dal Consiglio di Stato, contro decisioni municipali in materia edilizia è dato il ricorso a detta autorità (art. 21 della legge edilizia cantonale), e che del resto le autorità cantonali hanno correttamente ritenuto che la criticata diffida è inappellabile, argomentazioni sulle quali il ricorrente neppure si esprime;
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che il ricorso, peraltro chiaramente infondato anche nel merito, è pertanto inammissibile;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Y.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 novembre 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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