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Informationen zum Dokument  BGer U 395/2005  Materielle Begründung
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BGer U 395/2005 vom 07.12.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa {T 7}
 
U 395/05
 
Sentenza del 7 dicembre 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, 6500 Bellinzona,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 12 settembre 2005)
 
Fatti:
 
A.
 
In data 11 settembre 2000, C.________, nato nel 1976, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta F.________ SA in qualità di meccanico addetto a una fresa e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato in particolare la frattura dell'acetabolo destro con rottura del cinto pelvico anteriore, una ferita lacero-contusa pretibiale sinistra e un piccolo pneumotorace destro. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
 
Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 3 giugno 2004, sostanzialmente confermata l'11 agosto seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, gli ha assegnato una rendita d'invalidità del 14% con effetto dal 1° dicembre 2003 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%. Ritenendo l'assicurato pienamente in grado di svolgere un'attività leggera, l'istituto assicuratore ha posto a fondamento della sua valutazione un reddito da valido di fr. 47'515.- annui e un reddito da invalido pari a fr. 40'900.- annui. Per quanto concerne il reddito da invalido, l'INSAI l'ha determinato dopo aver proceduto ad altrettanti accertamenti presso alcune aziende della regione e dopo avere definito la media salariale ivi conseguibile da una persona nella situazione dell'interessato.
 
B.
 
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione per pronuncia del 12 settembre 2005. Richiamandosi essenzialmente alle valutazioni, ritenute complete motivate e convincenti, del dott. A.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha dapprima stabilito che a seguito dei postumi infortunistici l'assicurato, pur non potendo più svolgere la sua originaria professione di meccanico, doveva essere considerato totalmente abile al lavoro in attività leggere che gli permettessero di alternare regolarmente la posizione. Ritenendo quindi che il reddito effettivamente conseguito, nonostante il danno alla salute, nell'attività svolta al 50% per la ditta G.________ SA non potesse essere ritenuto quale guadagno da invalido poiché l'interessato, dichiarato abile al 100% in attività leggere, non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa, i primi giudici hanno inoltre osservato che il reddito da invalido determinato dall'INSAI era stato validamente fissato sulla base della documentazione relativa ai posti di lavoro (DPL), atteso che l'interessato non aveva contestato né la scelta, né la rappresentatività della documentazione in questione. A dimostrazione della correttezza della valutazione, ritenuta generosa, dell'amministrazione, i giudici cantonali hanno pure proceduto a un calcolo comparativo dell'invalidità a partire dai valori statistici salariali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, come pure da quelli elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica (Ustat). Con riferimento a questi ultimi, dopo avere accertato che l'assicurato guadagnava, da sano, il 7% in meno (fr. 47'515.-) rispetto alla media lorda mensile conseguibile, secondo i dati Ustat, nel Cantone Ticino in attività richiedenti qualifiche inferiori (fr. 51'120.-) e avere ritenuto giustificata una riduzione del 10% per tenere conto del danno residuo alla salute, essi hanno quantificato in fr. 43'510.- il guadagno da invalido, che, contrapposto a quello senza invalidità di fr. 47'515.-, avrebbe portato a considerare un grado d'invalidità del 9%. Similmente, raffrontando il reddito che l'interessato avrebbe percepito nel 2003 senza l'evento traumatico (fr. 47'515.-) al reddito da invalido risultante dalla tabella TA13 ISS (fr. 51'983,64), concernente i dati salariali della grande regione "Ticino", ridotto della differenza tra tale reddito e il guadagno da lui effettivamente conseguito nel 2003, pari all'8,60%, e decurtato del 10% in ragione del danno alla salute residuo, essi hanno osservato che il grado d'invalidità non avrebbe superato la misura del 10% circa.
 
C.
 
Patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno del 50%. Il ricorrente contesta essenzialmente la valutazione dei primi giudici nella misura in cui lo hanno ritenuto pienamente abile in attività leggere. Egli rinvia a tal proposito alla differente valutazione che avrebbero espresso un consulente INSAI nonché la consulente in integrazione professionale dell'AI nella parallela procedura promossa dall'assicurato per l'ottenimento di prestazioni AI. Inoltre, osserva come anche in data successiva al rapporto del dott. A.________ egli abbia continuato a lavorare unicamente nella misura possibile del 50% in attività leggere, da ultimo presso la ditta G.________ SA nel reparto assemblaggio aggregati dielettrici.
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
Adesione può inoltre essere prestata alla pronuncia cantonale pure nella misura in cui ha ricordato che, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure dalla DPL (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412), all'utilizzazione di questi ultimi essendo tuttavia poste severe esigenze formali (DTF 129 V 472 segg.).
 
I primi giudici hanno infine correttamente esposto la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
 
2.
 
2.1 Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la Corte cantonale, sulla scorta della valutazioni mediche agli atti, complete e motivate, poteva giustamente ritenere la sua piena abilità al lavoro in attività leggere. L'insieme degli atti conferma infatti questa tesi. A cominciare dal rapporto della Clinique de réadaptation di S.________ - presso la quale l'assicurato aveva soggiornato dal 10 aprile all'8 maggio 2001 -, che già il 10 luglio 2001 pronosticava di fatto una ripresa dell'attività professionale (in meccanica di precisione) senza limitazioni significative. Di ugual tenore appare inoltre pure il referto 1° ottobre 2001 del dott. K.________, primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale X.________, che dopo avere in precedenza diretto l'operazione dell'assicurato in data 14 settembre 2000, a distanza di circa un anno dall'intervento lo riteneva abile al 100% per tutti i tipi di lavoro. Nulla di sostanzialmente diverso si evince d'altronde neppure dal referto del dott. B.________, medico in capo del reparto di chirurgia ortopedica dell'Ospedale Z.________, il quale, su incarico dell'INSAI aveva visitato l'assicurato in data 9 gennaio 2002 e aveva avuto modo di constatarne gli evidenti progressi degli ultimi due mesi come pure di valutarne la piena capacità a svolgere la sua attività abituale di meccanico. Queste valutazioni sono infine state sostanzialmente riprese dal dott. A.________ in occasione dei suoi referti dell'8 luglio 2002 e del 9 settembre 2003, benché egli abbia in realtà personalmente ritenuto indicata un'attività piuttosto leggera, quale poteva essere un'attività di programmazione nell'ambito dell'industria, con la possibilità di alternare regolarmente la posizione.
 
2.2 Le conclusioni mediche cui hanno aderito i giudici cantonali non sono, a ben vedere, nemmeno contraddette dalle valutazioni del medico curante dell'assicurato, dott. T.________, specialista FMH in medicina interna, se si considera che nel suo rapporto del 3 aprile 2002 egli ha solo affermato che l'interessato non sarebbe più stato in grado di svolgere la sua professione di meccanico presso le ditta F.________ SA (professione che comportava tra l'altro il sollevamento di pesi), mentre nulla ha detto circa un'ipotetica inabilità lavorativa in attività leggere.
 
2.3 Ancora in sede federale il ricorrente cerca vanamente di mettere in dubbio queste chiare risultanze istruttorie richiamandosi in particolare a due dichiarazioni: la prima del consulente INSAI Q.________ resa il 17 ottobre 2003, e la seconda della omonima consulente in integrazione professionale dell'AI che aveva stilato un suo rapporto il 31 ottobre 2003 nella parallela procedura AI.
 
A tal proposito è tuttavia sufficiente il rinvio alle motivazioni dei giudici cantonali che, oltre a ricordare come spetti unicamente agli organi medici esprimersi sull'(in)abilità lavorativa dell'assicurato, il consulente professionale potendo unicamente valutare, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), hanno pure analizzato, relativizzandolo, il contenuto di tali dichiarazioni. Essi hanno così evidenziato che in realtà il consulente INSAI nel suo rapporto nulla aveva menzionato circa l'abilità lavorativa dell'insorgente. Quanto al fatto che la consulente in integrazione professionale AI si sarebbe fatta confermare dal consulente INSAI in data 29 ottobre 2003 che l'assicuratore infortuni considerava C.________ inabile al lavoro nella misura del 50%, essi hanno chiarito come questo riferimento facesse allusione alla percentuale delle indennità giornaliere che sono state erogate all'assicurato fino alla fine di novembre 2003 in attesa che l'AI si pronunciasse in merito a una richiesta di riformazione professionale.
 
2.4 Per il resto, il fatto che l'insorgente, a seguito del danno alla salute, abbia effettivamente svolto delle attività nel settore pubblicitario e in quello meccanico solo a tempo parziale, nulla modifica alla presente valutazione, i primi giudici potendo ritenere, sulla scorta dei decisivi pareri medici, che l'insorgente non sfruttasse in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (v. consid. 1).
 
3.
 
In tali condizioni, la valutazione del Tribunale cantonale in merito alla piena capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere presentanti le caratteristiche indicate dal dott. A.________ dev'essere confermata, così come condiviso dev'essere anche il giudizio circa l'adeguatezza del grado d'invalidità accertato, la precedente istanza avendo a tal proposito ampiamente dimostrato come la determinazione del reddito da invalido sulla base dei dati DPL, nella misura in cui fossero utilizzabili (DTF 129 V 472 segg.; cfr. pure la sentenza del 27 gennaio 2005 in re C., U 42/04, consid. 4.3), risultasse per l'assicurato maggiormente favorevole rispetto a una sua valutazione sulla base dei dati statistici dell'Ustat o dell'ISS. Apprezzamento che appare ancor più generoso se si considera che a seguito della più recente giurisprudenza in materia, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 ISS (e tanto meno a quelli dell'Ustat), il reddito ipotetico da invalido andrebbe in realtà stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8.1).
 
4.
 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita di essere confermata, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.
 
5.
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la procedura è gratuita.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 7 dicembre 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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