BGer 1P.783/2006 | |||
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BGer 1P.783/2006 vom 11.12.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.783/2006 /biz
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Sentenza dell'11 dicembre 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,
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contro
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B.________srl, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
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C.________, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Procedimento penale (estensione dell'accusa),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 25 ottobre 2006 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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che il 19 novembre 2001 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti promuovendo l'accusa nei confronti di D.________ in data 22 gennaio 2002;
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che, per contro, nei confronti di A.________, il Ministero pubblico ha inizialmente promosso soltanto l'accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP);
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che il 19 settembre 2002 il Ministero pubblico ha respinto, nonostante la sostanziale diversità della posizione processuale di quest'utlimo accusato, un'istanza di disgiunzione dei procedimenti, rilevando che "per il momento" nei suoi confronti non vi erano elementi per ritenerlo correo di D.________ riguardo agli altri reati;
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che il 22 ottobre 2002 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) ha respinto un ricorso di A.________, ritenendo che le indagini preliminari erano ancora in corso e che anche nei suoi confronti l'inchiesta è stata avviata per quei reati e per gli stessi fatti che vedono coinvolto l'altro accusato;
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che il 12 maggio 2003 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti a carico dei citati accusati, nei confronti di A.________ per il reato di cui all'art. 305ter CP;
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che il Tribunale federale con sentenza del 10 novembre 2003 (causa 1P.590/2003) ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico di D.________ avverso il rifiuto di assumere complementi di prova;
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che a una richiesta di A.________ di emanare un decreto di abbandono non è stato dato seguito e che nei suoi confronti il 20 novembre 2003 e il 15 marzo 2004 è stato ordinato il deposito degli atti acquisiti su complementi d'inchiesta per il reato di cui all'art. 305ter CP;
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che il 5 luglio 2005 la C.________, parte lesa, ha rinunciato a costituirsi parte civile nei confronti dell'appena menzionato accusato;
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che con decisione del 31 agosto 2006 l'attuale Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di A.________ per titolo di truffa, amministrazione infedele qualificata e falsità in documenti, una decisione di chiusura dell'istruzione formale non essendo ancora stata emanata;
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che contro questa decisione l'accusato è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 25 ottobre 2006, ha respinto il gravame;
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che A.________ impugna questa pronunzia con un ricorso di diritto pubblico del 28 novembre 2006 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla facendo valere una violazione degli art. 6 CEDU, 9 Cost. e dei principi della parità di trattamento, della buona fede, della proporzionalità e della celerità del procedimento penale: dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi;
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che non sono state chieste osservazioni.
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Considerato:
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che Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
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che con la decisione impugnata la CRP ha in sostanza confermato la decisione del Ministero pubblico di estendere l'accusa anche agli altri citati reati;
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che si tratta di un giudizio che non mette fine al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, ma che concerne solo una sua fase e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa);
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che in questo caso, secondo l'art. 87 OG, non trattandosi di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica;
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che se il ricorso di diritto pubblico contro una pronuncia di questo genere non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG);
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che l'art. 87 OG è dettato da esigenze di economia processuale, il legislatore avendo voluto sgravare il Tribunale federale che, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa);
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che secondo la costante prassi, un atto d'accusa, con cui viene formalizzato il deferimento di una persona alla Corte di merito perché la giudichi, non è infatti considerato una decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del diritto cantonale, federale e convenzionale (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002 e 1P.77/2002 del 12 marzo 2002, consid. 2.2; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 540/541, n. 11);
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che, in tali circostanze, la decisione impugnata non arreca, di massima, al ricorrente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG;
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ch'egli potrà ancora fare valere le contestazioni sollevate in questa sede relative alle attuali difficoltà di assunzione di mezzi di prova, dipendenti dal trascorrere del tempo, dandosene il caso, in sede di processo penale (art. 224 segg. CPP/TI) e, se del caso, presentarle nel quadro di un ricorso al Tribunale federale contro la decisione finale dell'ultima istanza cantonale;
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che queste conclusioni valgono anche nel caso di un'estensione dell'accusa (sentenza 1P.664/2005 del 17 ottobre 2005);
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che il ricorrente riconosce di essere in presenza di una decisione incidentale, ma adduce ch'essa gli causerebbe un pregiudizio irreparabile in particolare poiché le asserite lesioni, considerato il tempo trascorso, non potrebbero più essere sanate data l'intervenuta impossibilità di procedere a una istruttoria tempestiva sui fatti oggetto d'inchiesta, comportante la pretesa lesione del diritto di essere sentito e del principio della parità di trattamento rispetto alla posizione dell'altro accusato, il quale avrebbe avuto la possibilità di partecipare, oltre che a conoscenza dei reati rimproveratigli, all'assunzione delle prove in tempi immediatamente successivi ai fatti incriminati;
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ch'egli sostiene che a dipendenza degli anni trascorsi le prove sarebbero quindi viziate riguardo alla loro affidabilità e la loro assunzione resa più laboriosa, motivo per cui l'asserita lesione del principio della buona fede e di quello della celerità imporrebbero la rinuncia alla persecuzione dei reati;
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che la CRP ha riconosciuto che il ricorrente non ha attuato alcuna strategia dilatoria né ha intralciato l'iter della procedura e che gli orientamenti espressi dal primo Procuratore pubblico non lasciavano presagire una successiva estensione dell'accusa, dovuta non a fatti nuovi emersi in corso d'inchiesta, ma a una rivalutazione della posizione processuale del ricorrente e delle risultanze già agli atti compiuta dal nuovo magistrato;
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che la Corte cantonale, sebbene abbia ritenuto l'estensione litigiosa "temporalmente intempestiva", ha stabilito tuttavia ch'essa è proceduralmente possibile e necessaria nell'ottica della repressione di reati perseguibili d'ufficio e pertanto non abusiva: pur costituendo una situazione limite, il principio della legalità prevale nondimeno su quello della buona fede;
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che, riguardo alle asserite lesioni dei suoi diritti, pure ritenute non prive di fondamento, i giudici cantonali hanno accertato che l'intempestiva estensione dell'accusa deve comunque garantirli, in particolare riguardo al diritto di essere sentito, di richiedere l'eventuale nuova assunzione di prove documentali e testimoniali e di procedere a un nuovo deposito degli atti, misure idonee a scemare le conseguenze negative della contestata estensione e che escludono l'esistenza di un danno irreparabile;
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che il ricorrente, insistendo in maniera inutilmente prolissa sulla circostanza che dev'essere esperita un'istruttoria dopo oltre quattro anni dal suo inizio, accenna al fatto che la riassunzione di testi, oltre alle difficoltà di rintracciarli, offrirebbe un minor grado di affidabilità delle loro deposizioni e rileva altresì l'asserita impossibilità attuale di reperire importanti documenti (quali mail e tabulati telefonici), ma non dimostra l'arbitrarietà della tesi della CRP;
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ch'egli con questi argomenti a sostegno del pregiudizio giuridico irreparabile asseritamente subito si limita ad affermare l'impossibilità di ricostruire in modo efficace la propria tesi difensiva riguardo ai reati contestatigli soltanto nel 2006;
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ch'egli disattende tuttavia che in definitiva spetterà alla Corte di merito valutare, sulla base dei principi della parità delle armi e di un equo processo, quali mezzi di prova potranno essere ritenuti nell'ambito del processo, tenuto conto anche del principio "in dubio pro reo" e di quello della celerità del procedimento, nonché vagliare compiutamente l'affidabilità e la forza probatoria delle prove assunte dal Ministero pubblico nei mesi successivi all'apertura dell'inchiesta e di quelle assunte dopo l'estensione dell'accusa e la loro ammissione sotto il profilo delle citate garanzie;
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che in effetti, in particolare, compete di regola al giudice del merito esaminare compiutamente, sulla base di un apprezzamento globale della fattispecie, se il principio della celerità sia stato violato e stabilirne le eventuali sanzioni (DTF 129 I 149 consid. 2.2.2, 124 I 139 consid. 2c; vedi anche DTF 130 IV 54, 130 I 269 consid. 3.3; sul tema vedi anche Mauro Mini, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea 2006, pag. 527 e segg. n. 5.4 pag. 542 e segg.);
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che in siffatte circostanze la decisione impugnata, nel suo risultato di non rinunciare al perseguimento dei reati, non è comunque arbitraria;
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che d'altra parte il ricorrente disattende che l'eventuale assunzione intempestiva delle prove cui accenna non comporta di per sé un pregiudizio giuridico irreparabile;
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che infatti, già nella citata sentenza del 10 novembre 2003, quando l'altro accusato era insorto contro la decisione del GIAR di respingere l'assunzione della quasi totalità delle prove da lui proposte, il Tribunale federale aveva ribadito che in linea di principio le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161; sentenza 1P.179/2000 dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg.);
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che, in quell'ambito, l'altro accusato chiedeva l'assunzione per rogatoria di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testimoni, nonché il sequestro di documentazione e di tabulati telefonici, poiché la loro assunzione avrebbe potuto condurre a un decreto d'abbandono senza la necessità del dibattimento, ravvisando quindi in sostanza - come nella fattispecie - un pregiudizio irreparabile sulla mancata possibilità di un suo proscioglimento prima del processo;
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che anche in quella sede era stato ribadito che un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici e la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale (consid. 2 e 2.1; DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b);
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che queste conclusioni valgono anche nel caso di specie, ribadito che il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale, federale (art. 9, 29, 30 e 32 Cost.) e dall'art. 6 CEDU, riguardo a un equo processo, alla parità delle armi e alla possibilità di difendersi, come pure al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nel processo penale e, se del caso, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale contro la decisione cantonale di ultima istanza;
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che nella sentenza del 10 novembre 2003, pronunciandosi su critiche analoghe addotte dall'altro accusato circa la concreta possibilità di assumere determinate prove e l'affidabilità di testimonianze riassunte, il Tribunale federale aveva ritenuto che non era dimostrata dal ricorrente, né resa verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: la circostanza che la loro assunzione potrebbe risultare difficoltosa in sede dibattimentale non era decisiva e non fondava di per sé un pregiudizio irreparabile, ricordato che in tali circostanze, il ricorrente poteva, se del caso, fare valere successivamente, nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa (consid. 2.2; art. 87 cpv. 3 OG; DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.);
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che quelle conclusioni valgono anche nel caso di specie;
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che giova nondimeno sottolineare, come rettamente precisato dalla CRP, che il principio della celerità impone che la procedura prosegua senza ulteriori indugi;
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che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 dicembre 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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