BGer I 939/2005 | |||
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BGer I 939/2005 vom 22.12.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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I 939/05
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Sentenza del 22 dicembre 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
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Parti
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C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paolo Luisoni, viale Stazione 16, 6500 Bellinzona,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 1° dicembre 2005)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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in data 27 luglio 2001, C.________, nato nel 1976, di professione meccanico, ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile agli esiti (frattura dell'acetabolo destro con rottura del cinto pelvico anteriore, ferita lacero-contusa pretibiale sinistra e piccolo pneumotorace destro) di un incidente della circolazione avvenuto nel settembre 2000, le cui conseguenze sono state assunte dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
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con decisione del 3 giugno 2004, sostanzialmente confermata l'11 agosto seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'assicuratore infortuni ha chiuso il caso assegnando una rendita d'invalidità del 14% con effetto dal 1° dicembre 2003 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%,
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esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha accolto il diritto a una rendita limitatamente al periodo settembre 2001 - ottobre 2002, mentre ha respinto l'assegnazione di ulteriori prestazioni per difetto d'invalidità di grado pensionabile (decisione del 24 settembre 2004 e decisione su opposizione del 24 maggio 2005),
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aderendo alla valutazione dell'INSAI che già nel luglio 2002 aveva ritenuto l'assicurato totalmente in grado di svolgere un'attività leggera, l'UAI ha stabilito, a partire dal 1° novembre 2002, lo stesso grado d'invalidità (14%) precedentemente accertato dall'assicuratore infortuni, osservando che l'origine del danno era di natura esclusivamente post-traumatica,
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adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato l'operato dell'amministrazione per pronuncia del 1° dicembre 2005,
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patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in accoglimento del gravame, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno del 50%,
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come già in sede cantonale e con gli stessi argomenti addotti nella parallela procedura di assicurazione contro gli infortuni, il ricorrente censura sostanzialmente la valutazione della sua capacità lavorativa residua,
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l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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per sentenza del 7 dicembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni ha nel frattempo respinto il ricorso del ricorrente nella parallela procedura LAINF e prestato piena adesione alle conclusioni del dott. A.________, che in data 8 luglio 2002 aveva dichiarato l'insorgente totalmente abile al lavoro in attività leggere che gli consentissero di alternare la posizione (U 395/05),
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per rispondere alle censure sollevate nella presente procedura AI, di uguale tenore a quelle cui si è dovuta chinare questa Corte nella procedura LAINF, è pertanto sufficiente il rinvio alle conclusioni della predetta sentenza,
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per il resto il giudizio cantonale ha già adeguatamente esposto il principio di uniformità della nozione d'invalidità (art. 8 LPGA) e ricordato le regole che disciplinano il coordinamento della sua valutazione nell'assicurazione AI e LAINF quando l'infortunio risulta essere l'unica causa dell'invalidità (DTF 126 V 288 segg.; VSI 2004 pag. 182 [sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], consid. 3; cfr. pure consid. 2.1.2 non pubblicato in DTF 131 V 120), per cui anche a questo proposito vi si può semplicemente rinviare,
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vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del 16 ottobre 2006 in re A., I 698/04, consid. 6),
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 dicembre 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere:
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