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Informationen zum Dokument  BGer 6P.181/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.181/2006 vom 03.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.181/2006
 
6S.412/2006 /biz
 
Sentenza del 3 gennaio 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Felice Dafond,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
 
Corte di cassazione e di revisione penale,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
6P.181/2006
 
Procedura penale, arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
 
6S.412/2006
 
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, confisca, commisurazione della pena,
 
ricorso di diritto pubblico (6P.181/2006) e ricorso per cassazione (6S.412/2006) contro la sentenza emanata
 
il 3 agosto 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 19 maggio 2004 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A.________, recidivo specifico, autore colpevole d'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti riferita a quantità di droga tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e commessa quale membro di una banda costituitasi per esercitare un traffico illecito di cocaina; Io ha condannato alla pena di 18 anni di reclusione, nella quale va computata la carcerazione preventiva. La prima Corte ha accertato che tra l'aprile 2001 e il gennaio 2002 l'imputato, in correità con la moglie a altri trafficanti, ha organizzato il trasporto dalla Colombia di almeno 800 kg di cocaina destinata alla 'ndrangheta calabrese e alla mafia trapanese. Parte del carico (220 kg con grado di purezza tra il 61.8 e il 76.3%) è stata sequestrata l'8 gennaio 2002 nell'area doganale del porto del Pireo, ad Atene; della rimanenza si sono perse le tracce.
 
La Corte di cassazione e di revisione penale ticinese, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, ha ridotto la pena a 15 anni di reclusione.
 
B.
 
Il passato penale di A.________ è carico. Per l'elenco completo delle condanne subite in Svizzera e all'estero si rinvia alla sentenza del 19 maggio 2004 della Corte delle assise criminali; è sufficiente ricordare qui soltanto le ultime due, le più pesanti. A.________ era già stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano, per infrazioni aggravate alla legge federale sugli stupefacenti, il 26 settembre 1985 a 13 anni di reclusione e fr. 150'000.-- di multa (nell'ambito del processo per l'affare denominato E.________) e il 18 maggio 1998 a 9 anni di reclusione. L'accusato aveva organizzato il commercio di droga che Io aveva portato alla seconda condanna (100 kg di eroina) durante il periodo di liberazione condizionale concernente l'espiazione della pena del primo processo; per di più, mentre stava scontando la seconda condanna in regime di semilibertà, aveva nuovamente delinquito per organizzare il traffico oggetto di questa causa.
 
C.
 
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorsi di diritto pubblico e per cassazione datati 9 settembre 2006. Chiede con entrambi i rimedi l'annullamento delle sentenze delle due istanze cantonali, il rinvio degli atti alla prima per nuovo giudizio e, in via subordinata, una riduzione della pena; domanda anche l'assistenza giudiziaria.
 
La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre prese di posizione.
 
Diritto:
 
1.
 
Preliminarmente è necessario rilevare che la sentenza impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Conformemente all'art. 132 cpv. 1 LTF, questa legge si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. È dunque sulla base del vecchio diritto di procedura, segnatamente gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione, che saranno esaminate le impugnazioni del ricorrente.
 
2.
 
Non vi sono motivi che impongano di scostarsi dalla regola per la quale il ricorso di diritto pubblico va esaminato prima di quello per cassazione (art. 275 cpv. 5 PP).
 
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.181/2006)
 
3.1 È necessario chiarire preliminarmente alcuni aspetti che attengono all'ammissibilità - che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena (DTF 131 II 58 consid. 1) - e a regole fondamentali del ricorso di diritto pubblico.
 
3.1.1 In forza del principio della sussidiarietà assoluta (art. 84 cpv. 2 OG) sono irricevibili le censure di violazione del diritto federale, che possono essere fatte valere col ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP). Sono tali quelle con le quali il ricorrente contesta la confisca (art. 58 CP) e la commisurazione della pena (art. 63 CP).
 
3.1.2 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico sono irricevibili le domande che vanno oltre il semplice annullamento della sentenza impugnata (DTF 129 I 173 consid. 1.5), con le quali il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di primo grado, il rinvio degli atti per nuovo giudizio di una Corte criminale e, in subordine, che il Tribunale federale pronunci una riduzione della pena.
 
3.1.3 L'atto di ricorso deve contenere I'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e deve specificare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Il ricorrente deve presentare una motivazione giuridica esauriente, dalla quale si possa dedurre se e perché, eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che rispettano queste esigenze; non applica d'ufficio il diritto (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4 e rinvii). Queste regole valgono anche per i ricorsi di diritto pubblico fondati sull'art. 9 Cost.: essi non possono essere sorretti da argomentazioni con le quali il ricorrente si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una giurisdizione superiore di appello con facoltà di rivedere liberamente il fatto e il diritto (DTF 131 I 291 consid. 1.5; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
 
In particolare, se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza impugnata è arbitraria; il ricorrente deve designare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, è stata applicata in modo errato, o che non è stata applicata del tutto, e deve spiegare dettagliatamente perché la sentenza impugnata è manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un principio giuridico riconosciuto oppure con il sentimento di equità (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b; 110 Ia 1 consid. 2a). Del pari, quando è censurato l'accertamento dei fatti, il ricorrente deve dimostrare che il giudice cantonale, che fruisce di grande potere discrezionale nell'apprezzamento delle prove, ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa (DFT 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
 
3.1.4 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale sia limitata all'arbitrio come quella del Tribunale federale - ciò che si verifica nel caso in esame per l'accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP/TI) - il ricorso di diritto pubblico può essere diretto solo contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. Sebbene il ricorrente debba contestare anche la valutazione delle prove compiuta dall'autorità inferiore, egli non può riproporre semplicemente le censure già presentate davanti ad essa; deve invece confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della sentenza cantonale impugnata e spiegare i motivi per i quali essa abbia negato a torto l'arbitrio a suo dire commesso dalla prima istanza. II Tribunale federale esamina liberamente tale censura (DTF 125 I 492).
 
3.2 Il ricorrente annuncia che il suo gravame è fondato sugli art. 9, 29, 31 e 32 Cost. nonché 6 n. 1 CEDU. Tuttavia, con alcune riserve delle quali si dirà, egli insorge principalmente contro l'accertamento dei fatti. Si dice "conscio dei limiti legali per questo rimedio d'impugnazione" (ricorso pag. 5 e seg.) ma in realtà dimostra di non conoscere affatto la portata effettiva delle regole esposte sopra. Egli propone - con un atto prolisso, ripetitivo e privo di struttura - un vero e proprio atto di appello; un'interminabile critica ai fatti, con la quale oppone sistematicamente il proprio punto di vista alla sentenza della Corte delle assise criminali, dimenticando quasi sempre di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
 
Per di più egli non si avvede che le sue critiche riguardano aspetti che detta sentenza non ha nemmeno potuto sindacare nel merito. L'autorità cantonale gli ha infatti rimproverato che molte delle contestazioni mosse con il ricorso cantonale (invero quasi tutte) apparivano irricevibili in applicazione del diritto processuale ticinese, perché erano formalmente scorrette, non erano motivate a sufficienza, non sostanziavano l'arbitrio oppure avevano carattere appellatorio. Contro tali argomentazioni si poteva insorgere soltanto asserendo che la Corte cantonale ha considerato a torto - commettendo con ciò arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese - inammissibili le censure proposte davanti ad essa (sentenza 2P.288/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1.1).
 
3.2.1 Appartengono a quest'ultima categoria e sono pertanto d'acchito inammissibili gli argomenti con i quali il ricorrente:
 
- contesta i fatti che sono stati determinanti per la condanna, ossia di avere avuto un ruolo centrale nell'organizzazione del trasporto della droga dalla Colombia all'Europa e di avere agito con tale ruolo già dalla primavera 2001 in poi, non solo quando la merce era già arrivata ad Atene (queste censure sono formulate ai n. 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24 e 30 del ricorso di diritto pubblico - la Corte cantonale ha dichiarato irricevibili quelle analoghe presentate davanti ad essa nei considerandi 5, 8, 9, 11 e 16 della sentenza impugnata);
 
- nega di essere lui "il geometra", soprannome che portava nell'ambiente dei trafficanti di droga (ricorso n. 9, 12, e 19 - sentenza impugnata consid. 4, 7 e 10);
 
- obietta di essere stato coinvolto nel traffico soltanto nella fase finale, per il tramite della moglie, e di avere a quel momento tentato di trarne vantaggio imbrogliando i trafficanti (ricorso n. 14, 22 e 24 - sentenza impugnata consid. 11);
 
- sostiene che le intercettazioni rivelerebbero che i veri organizzatori del traffico erano altre persone (ricorso n. 18 - sentenza impugnata consid. 9 e 11 in fine);
 
- si diffonde sulla concludenza dell'inchiesta F.________ e della deposizione di B.________ (ricorso n. 36 - sentenza impugnata consid. 17d/e);
 
- si lamenta dell'assenza tra gli atti di un verbale che attesti il ritrovamento nell'abitazione di sua moglie di determinati documenti (ricorso n. 11, 29 e 45 - sentenza impugnata consid. 6);
 
- eccepisce la violazione del diritto d'essere sentito poiché gli sarebbe stato impedito di fare assumere prove a suo scarico e si sarebbe così trovato nell'impossibilità di fondare il ricorso "su fatti emersi ma non riportati in sentenza perché giudicati ininfluenti" (ricorso n. 39, 40, 41, 44, 47 e 48 - sentenza impugnata consid. 3, 12, 13 e 14c);
 
- afferma che la testimonianza di C.________ è stata raccolta violando il diritto processuale greco (ricorso n. 47 - sentenza impugnata consid. 20).
 
3.2.2 Anche la parte rimanente del gravame è inammissibile: il ricorrente, come detto, propone un atto di appello, nel quale discute liberamente l'intera vicenda, senza sostanziare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto processuale, e senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, nemmeno laddove essa sia entrata nel merito.
 
Ciò accade, in particolare, per la censura con la quale il ricorrente afferma che le autorità ticinesi, negandogli il confronto con D.________, hanno leso l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU (ricorso n. 31). A questo proposito la Corte cantonale ha d'un canto spiegato che durante la fase istruttoria non v'è stata nessuna irregolarità, dal momento che il Procuratore pubblico non aveva interrogato per via di rogatoria un testimone; aveva semplicemente acquisito i verbali del processo svoltosi a carico di D.________ in Italia. D'altro canto i giudici cantonali hanno soggiunto che durante il processo l'imputato ha rinunciato a una nuova lettura dei verbali e ha acconsentito al loro uso ai fini del giudizio, rinunciando così a muovere obiezioni (sentenza impugnata consid. 18). II ricorrente non considera né l'una, né l'altra di queste argomentazioni; accenna sì a una "lunga motivazione", ma si riferisce a quella della sentenza di primo grado e in effetti ripropone gli argomenti che aveva opposto ad essa, come se la Corte cantonale non si fosse pronunciata.
 
Il medesimo discorso vale per il tema della confisca, nel contesto del quale i giudici cantonali hanno rilevato, tra l'altro, che determinate somme di denaro sono state trattenute in applicazione dell'art. 161 n. 3 CPP/Tl, sotto riserva dei diritti di terzi, in garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (sentenza impugnata consid. 19f). Il ricorrente accenna di passaggio a questa norma del diritto cantonale, ma non sostanzia assolutamente l'arbitrio della motivazione della sentenza impugnata (ricorso n. 46 pag. 46 in fine).
 
3.3 Il ricorso di diritto pubblico si avvera pertanto inammissibile nel suo insieme. Così come presentato, esso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito positivo, ciò che induce a non concedere al ricorrente il beneficio del patrocinio gratuito e a non esentarlo dal pagamento della tassa di giustizia (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La tassa di giustizia tiene tuttavia conto della situazione del ricorrente (art. 153a cpv. 1 OG).
 
4. Ricorso per cassazione (6S.412/2006)
 
4.1 Preliminarmente occorre precisare che, nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
 
4.2 Anche l'ammissibilità di questo rimedio è esaminata d'ufficio dal Tribunale federale.
 
4.2.1 L'atto di ricorso è datato 9 settembre 2006, ma è stato consegnato all'ufficio postale di X.________ lunedì 11 settembre 2006. II ricorrente afferma di avere ricevuto la sentenza impugnata il 9 agosto 2006. Se così fosse, il ricorso sarebbe tardivo, perché il termine di 30 giorni previsto dall'art. 272 cpv. 1 PP (il ricorrente menziona l'art. 89 cpv. 1 OG), non sospeso dalle ferie estive (art. 34 cpv. 2 OG), sarebbe scaduto venerdì 8 settembre 2006. Sennonché, il 9 agosto 2006 la sentenza impugnata è stata notificata a A.________ personalmente, mentre la dichiarazione di ricevuta annessa all'incarto cantonale e la fotocopia della busta prodotta con il ricorso attestano che il rappresentante del ricorrente ha ritirato l'invio a lui destinato solo il 10 agosto 2006. La comunicazione di una decisione direttamente alla parte, invece che al suo rappresentante, non può cagionare pregiudizi (DTF 110 V 389 consid. 2b). La scadenza è quindi posticipata prima di un giorno, poi di altri due in forza dell'art. 32 cpv. 2 OG. Ne viene la tempestività di questo gravame.
 
4.2.2 Il ricorso per cassazione può essere fondato solo sulla violazione del diritto federale, con riserva dei diritti costituzionali che vanno fatti valere con ricorso di diritto pubblico (art. 269 PP). Il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale che a suo dire sono violate e spiegare in cosa consista tale violazione; non deve prevalersi di lesioni del diritto cantonale né contestare accertamenti di fatto; non può neppure addurre fatti, eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La Corte di diritto penale è in effetti vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, a meno ch'essi siano dovuti a una svista manifesta (art. 277bis cpv. 1 PP): essa deve porre a fondamento del proprio giudizio i fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente anche dall'istanza inferiore, ma solo nella misura in cui siano ripresi perlomeno in modo implicito nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246).
 
Si dirà in seguito come il ricorrente abbia ampiamente disatteso queste disposizioni.
 
4.2.3 L'atto di ricorso per cassazione è oltretutto uguale a quello parallelo di diritto pubblico: eccettuati la breve parte introduttiva, nella quale si trova qualche lieve cambiamento, e il punto n. 47 (recte: n. 50) a pag. 53, il contenuto dei due gravami è letteralmente identico. Nonostante la commistione di argomenti, il Tribunale federale entra nel merito di quelle censure che sono individuabili con sufficiente chiarezza (DTF 118 IV 293). II ricorrente propone invero un elenco lungo di norme e principi giuridici che sarebbero stati violati: gli art. 1, 58 e 63 CP, 29, 31 e 32 Cost., 6 n. 1 e 3 CEDU, l'arbitrio, la buona fede, i vizi essenziali di procedura, il principio in dubio pro reo, i diritti della difesa in genere, il diritto di tacere (ricorso lett. B pag. 2 e n. 47 pag. 53). Nella buona cinquantina di pagine di motivazione sono tuttavia individuabili solo due censure: le lesioni dell'art. 58 CP sulla confisca e dell'art. 63 CP per la commisurazione della pena. Per il resto il ricorso non è che una prolissa critica ai fatti (che è stata trattata nel giudizio sul ricorso di diritto pubblico).
 
4.3 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 58 CP per avere la Corte cantonale confermato la confisca di denaro (fr. 35'000.-- e US$ 2'000.--) e di diversi oggetti di natura anche personale. Sostiene che non vi è la prova che i requisiti di tale norma - in particolare la relazione con un reato - siano adempiuti (ricorso n. 46). Gli sfugge tuttavia la motivazione articolata del giudizio impugnato (sentenza impugnata consid. 19, segnatamente consid. 19g).
 
4.3.1 I giudici cantonali, dopo avere riassunto le argomentazioni della Corte delle assise criminali, hanno stabilito in primo luogo che il sequestro delle due somme di denaro non è stato mantenuto per un loro legame con il traffico di droga, ma come garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, in conformità con l'art. 161 n. 3 CPP/TI (sentenza impugnata consid. 19e). Tale provvedimento, fondato sul diritto cantonale, non può essere esaminato in questa sede.
 
4.3.2 In secondo luogo i giudici cantonali, sempre riferendosi alla prima sentenza, hanno osservato che la confisca è stata pronunciata soltanto per gli oggetti "risultati connessi al compimento del reato" (cellulari, tessere pre-pagate, carte SIM, kit Diax, caricatori, ecc.) (sentenza impugnata consid. 19g). II ricorrente non contesta la confiscabilità di tali oggetti sulla base degli accertamenti di fatto dell'istanza cantonale; si limita a rimproverarle, come detto, che la connessione con il reato e addirittura la sua colpevolezza non sono provate. Censure simili sono irricevibili, perché riguardano i fatti.
 
4.3.3 Infine, quanto agli oggetti che il ricorrente definisce personali (agende, fotografie, giornali, abbonamento FFS e altre carte) la Corte cantonale ha rilevato che non v'è stata confisca, bensì semplice acquisizione alla stregua di reperti, e che una volta passata in giudicato la sentenza, Tribunale penale e Ministero pubblico stabiliranno se e in quale misura tali oggetti potranno essere restituiti (sentenza impugnata consid. 19g). Stando così le cose, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 58 CP.
 
4.4 Nell'ultimo capitolo del gravame il ricorrente afferma che la pena inflittagli è sproporzionata ed eccessiva per rispetto ai criteri di valutazione posti dall'art. 63 CP (ricorso n. 49).
 
4.4.1 Il ricorrente cita in entrata la prassi cantonale e federale e conosce quindi il potere di esame limitato del quale dispone il Tribunale federale in questo campo. Basta pertanto ricordare ch'esso interviene solo quando il giudice cantonale abusa o eccede nell'esercizio dell'apprezzamento che gli compete, pronunciando una pena che esce dal quadro edittale, che si fonda su elementi estranei all'art. 63 CP oppure che appare eccessivamente clemente o severa (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e rinvii).
 
Nonostante le premesse corrette, nel seguito della motivazione il ricorrente spiega la sproporzione della pena quasi esclusivamente con argomenti di fatto: asserisce in sostanza che non vi sarebbero agli atti prove del ruolo centrale che gli è stato addebitato nell'organizzazione del traffico di droga. Questi argomenti, che contrastano apertamente con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, sono inammissibili.
 
4.4.2 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere protetto la sentenza di prima istanza laddove essa ha considerato come aggravante il silenzio da lui tenuto durante il procedimento; precisa di essersi avvalso del diritto di tacere, non di avere mentito. In effetti la Corte cantonale ha riportato il passaggio nel quale la sentenza di primo grado aveva dato atto, richiamando DFT 101 IV 257, del "diritto dell'imputato di tacere, financo di mentire" e aveva soggiunto che "per tale comportamento di diniego delle proprie responsabilità egli non può beneficiare di sconti di pena" (pag. 217 in fine).
 
Queste considerazioni vanno inserite nel giusto contesto. Esse seguono il capitolo nel quale la Corte delle assise criminali aveva ribadito che l'imputato non aveva mai voluto dire dove fosse finita la parte della droga che non era stata ritrovata in Grecia; e poco prima la medesima Corte aveva osservato che il ruolo dell'imputato era stato importante anche per il traffico di quella parte del carico. Il passaggio in discussione va quindi inteso nel senso che la Corte delle assise criminali aveva commisurato la pena all'intero quantitativo di droga trasportato dalla Colombia (i 220 kg di cocaina sequestrati in Grecia più i circa 600 kg non ritrovati) senza che l'imputato potesse beneficiare di "sconti" in relazione con la droga che non era stata ricuperata a causa anche del suo silenzio. Questo ragionamento era forse viziato, ma la Corte cantonale Io ha corretto: essa ha infatti considerato che si sa solo che la droga non ritrovata è partita dal Sudamerica, per interessamento dell'imputato, ma tutto si ignora della sua fine, per il che non si può presumere che anch'essa sia stata immessa sul mercato. È questo uno dei motivi per i quali la pena è stata ridotta da 18 a 15 anni di reclusione (sentenza impugnata consid. 21g).
 
Le critiche del ricorrente cadono quindi nel vuoto. La sentenza impugnata non ha affatto tratto conclusioni errate dal silenzio dell'imputato; al contrario essa ha corretto su questo punto la sentenza di primo grado.
 
4.4.3 Infine il ricorrente si duole del fatto che la severità della pena non tiene conto della sua età: siccome oggi ha 63 anni, sostiene, potrà uscire dal carcere solo quando ne avrà 85, ciò che equivale a una reclusione a vita.
 
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della commisurazione della pena, l'età avanzata del condannato è da prendere in considerazione come fattore di sensibilità alla sanzione (Strafempfindlichkeit). Il giudice deve tener conto della vulnerabilità alla pena quale circostanza attenuante qualora questa vulnerabilità renda la punizione considerevolmente più dura rispetto alla media degli altri condannati, per esempio in presenza di gravi malattie, di psicosi claustrofobiche o di sordomutismo (DTF 96 IV 155 consid. III/4; 92 IV 201 consid. I/d; sentenza 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1; sentenza 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.2; sentenza 6S.2/2006 del 7 marzo 2006, consid. 1.2 e rispettivi rinvii).
 
La Corte delle assise criminali aveva osservato che solo "ragioni umanitarie legate all'età dell'accusato" l'avevano indotta a non pronunciare la pena massima di 20 anni prevista dalla legge (sentenza della Corte delle assise criminali consid. 2k pag. 219 e seg.). Anche la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, si è occupata di questo aspetto. Dopo il richiamo delle considerazioni del primo giudizio, essa ha preso in conto che l'interessato dovrà effettivamente espiare, oltre all'ultima condanna per la quale non potrà verosimilmente più contare sulla libertà condizionale, il residuo delle pene degli altri processi; a questo proposito ha ricordato in particolare la decisione del 4 febbraio 2002, con la quale la Sezione esecuzione pene e misure ha revocato il regime di semilibertà relativo alla condanna del 18 maggio 1998. Si tratta di rischi - hanno concluso i giudici cantonali - "che l'interessato poteva ampiamente prevedere" (sentenza impugnata consid. 21f).
 
Così è. Colui che delinque ripetutamente e in modo grave, addirittura mentre sta scontando condanne precedenti in regime di semilibertà o di libertà condizionale, deve sapere che tali facilitazioni possono essere revocate e negate in futuro: non può prevalersi di tali suoi comportamenti scellerati per ottenere riduzioni nell'ambito di nuove condanne.
 
4.4.4 Ne viene che le sole due censure di diritto che il ricorrente muove contro la commisurazione della pena sono infondate. La condanna è indubbiamente severa, ma la Corte cantonale ha valutato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi di rilievo per l'applicazione dell'art. 63 CP, in particolare le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato nonché la personalità e gli innumerevoli antecedenti dell'imputato. Per questi aspetti, sui quali il ricorrente non si sofferma, si può rinviare alle considerazioni pertinenti della sentenza impugnata, che riferisce peraltro compiutamente anche delle valutazioni della prima Corte (sentenza impugnata consid. 21).
 
4.5 Il ricorso per cassazione, nella limitata misura della sua ammissibilità, è pertanto infondato. Essendo anche questo gravame privo fin dall'inizio di possibilità di esito positivo, non possono essere concessi né il beneficio del patrocinio gratuito, né l'esenzione dal pagamento della tassa di giustizia (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). La tassa di giustizia tiene tuttavia conto della situazione del ricorrente (art. 153a cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
 
2.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione è respinto.
 
3.
 
Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
 
4.
 
Le tasse di giustizia, per complessivi fr. 1'600.--, sono poste a carico del ricorrente.
 
5.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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