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Informationen zum Dokument  BGer 1A.262/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.262/2005 vom 26.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.262/2005 /biz
 
Sentenza del 26 gennaio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
C.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Trisconi,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
 
penale alla Spagna,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 25 agosto 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Le autorità penali del Cantone Ticino hanno avviato un procedimento penale a carico di C.________ e altre persone per titolo di riciclaggio e altri reati in seguito al suo arresto avvenuto, unitamente a quello di X.________, il 25 luglio 2001 a Chiasso
 
Il 7 agosto 2001 il Tribunale centrale d'istruzione n. 6 di Madrid ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altri prevenuti per infrazione aggravata alla legislazione sulle sostanze stupefacenti e nel quadro delle indagini preliminari a carico di C.________ e altri per riciclaggio di denaro. Era chiesta, in particolare, la consegna della documentazione di eventuali conti o relazioni finanziarie presso istituti di credito svizzeri, di cui disponessero determinate persone fisiche o giuridiche facenti capo o vicine all'indagato B.________, e di sequestrarne gli averi.
 
B.
 
Con decisione di entrata in materia del 24 ottobre 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), accertata l'ammissibilità della domanda, ha ordinato l'identificazione e il sequestro degli averi patrimoniali oggetto della domanda estera. Tra queste persone figurava l'avvocato X.________: con sentenze 1A.206/2001 e 1A.2/2002 del 9 e dell'11 gennaio 2002 il Tribunale federale ha dichiarati inammissibili i ricorsi di diritto amministrativo e i ricorsi di diritto pubblico inoltrati da quest'ultimo, mentre quello posto a fondamento della causa 1A.264/2005 è poi stato ritirato.
 
C.
 
Con decisione di chiusura del 10 agosto 2004 il PP ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole della documentazione di due conti bancari, di un rapporto della polizia giudiziaria del 6 febbraio 2002 relativo all'inchiesta svizzera e di due verbali di interrogatorio. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con giudizio del 25 agosto 2005, ha respinto un ricorso sottopostole da C.________.
 
D.
 
Avverso questa pronunzia, C.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare la decisione impugnata, come pure quella del PP. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
L'Ufficio federale di giustizia e il PP propongono di respingere il ricorso, mentre la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il 7 dicembre 2005 il Ministero pubblico ticinese ha rilevato che nel mese di ottobre 2005 l'avv. X.________ è stato ucciso in Spagna con colpi di arma da fuoco
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1, 131 II 58 consid. 1).
 
1.3 Spagna e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
 
1.5 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
 
1.6 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione e a dimostrarla (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), non si esprime in merito.
 
1.6.1 Nella decisione impugnata si rileva che è stata ordinata la trasmissione della documentazione relativa a relazioni bancarie, dei verbali di audizione di D.________ e E.________, interrogati nell'ambito dell'inchiesta svizzera, e di un rapporto di polizia. La ricorrente precisa che si tratta di un conto presso l'UBS di Lugano intestato all'avv. X.________ e di due conti presso la BSI SA di Lugano a lei intestati. Riguardo alla relazione intestata al legale spagnolo, alla ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere.
 
1.6.2 In effetti, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP). Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, come la ricorrente, oggetto di indagini preliminari in Spagna secondo la decisione impugnata, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d), ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 123 II 161 consid. 1d/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308 pag. 350 seg., n. 309 pag. 352 e n. 310 pag. 356).
 
1.6.3 La ricorrente si diffonde in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva sulla concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Queste disquisizioni sono superflue, ritenuto che il ricorso contro una decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e art. 21 cpv. 4 lett. b AIMP).
 
2.
 
2.1 La ricorrente sostiene che né l'inchiesta spagnola né quella svizzera avrebbero permesso di accertare la provenienza criminosa delle somme di denaro depositate presso le banche svizzere. Sostiene che i fondi depositati sul conto del menzionato legale spagnolo e sui conti della F.________Inc. non apparterrebbero all'indagato B.________, ch'essi non costituirebbero provento di reato e che, comunque, ella non ne sarebbe al corrente. La ricorrente insiste poi sull'asserita sua estraneità alle accuse mossele. Sostiene che il Ministero pubblico ticinese riterrebbe solo credibili le dichiarazioni rilasciate da un'altro indagato, già condannato per reati finanziari, ma non le sue e quelle del citato legale spagnolo. Ella contesta che il denaro presente in Svizzera provenga da attività illecite commesse all'estero e accenna al fatto che sarebbe stata dimessa dal procedimento penale spagnolo.
 
2.2 La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a). Queste norme, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
 
2.3 Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è resa verosimile. Anche l'esistenza di sospetti sorti nell'ambito del procedimento penale svizzero, dal quale si rileva che secondo il PP la ricorrente sarebbe la convivente di B.________ e che avrebbe avuto un ruolo attivo nell'occultamento di capitali provenienti da azioni criminose, milita per la concessione della richiesta assistenza internazionale. In effetti, come rilevato dalla Corte cantonale, detta procedura non ha permesso di determinare una provenienza logica e lecita dei fondi litigiosi e le spiegazioni fornite dalla ricorrente sono poco convincenti e non sostanziate da prove o indizi. Neppure nel gravame in esame ella fornisce qualche spiegazione al riguardo, ricordato che la CRP ha stabilito che dall'esame dei movimenti bancari nel quadro dell'inchiesta svizzera sono emersi elementi che rendono la movimentazione dei fondi plausibile con le ipotesi di reato formulate dalle autorità iberiche e ritenuto altresì che titolare dei fondi litigiosi era inizialmente la ricorrente e successivamente una società, così come inizialmente la ricorrente ne era l'avente diritto economico, sostituita poi da un'altra persona con legami con il citato indagato. La connessione dei fondi litigiosi con l'inchiesta estera risulterebbe pure da intercettazioni telefoniche e dalle deposizioni di testimoni. Ciò vale a maggior ragione, ritenuto che secondo la CRP la ricorrente è oggetto di inchiesta per riciclaggio in Spagna e il menzionato indagato per violazione della legge iberica sugli stupefacenti.
 
2.4 La ricorrente, insistendo sulla sua estraneità ai sospettati reati, disconosce che l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Ciò in particolare dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto costituiva una norma non applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e). Del resto, i titolari di conti utilizzati per transazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga.
 
Ora questa eventualità si verifica in concreto, senza che siano necessarie un'implicazione della ricorrente nelle operazioni criminose e ancor meno una sua colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è data (DTF 126 II 258 consid. 9c).
 
2.5 Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, la ricorrente disattende inoltre, come già rilevato, che l'autorità richiedente non deve provare la commissione dei prospettati reati, né il giudice svizzero dell'assistenza deve esaminare il quesito della (contestata) colpevolezza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3) o procedere a una valutazione dei criticati mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). In effetti, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza eseguire o far eseguire, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati, segnatamente in concreto di quello indicato dalla ricorrente, per quanto concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità spagnole risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Spetterà al giudice straniero del merito, dinanzi al quale gli inquisiti potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non risultano elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
 
3.
 
3.1 La ricorrente sostiene poi che il traffico di stupefacenti risalirebbe all'autunno 1998, mentre gli atti preparatori alla primavera del 1998: questo traffico non avrebbe comunque mai preso avvio, essendo stato bloccato sul nascere, per cui non vi sarebbe stato alcun guadagno illecito. L'inchiesta nei suoi confronti concernerebbe non gli eventi del 1998, ma fondi depositati in Svizzera in precedenza, segnatamente tra il febbraio 1994 e il dicembre 1996, per cui non vi sarebbe alcuna relazione con i fatti oggetto della rogatoria.
 
3.2 La ricorrente misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
 
Ciò non si verifica in concreto. Infatti, tenuto conto della natura dei prospettati reati, delle persone coinvolte e dei meccanismi finanziari messi in atto, che avrebbero potuto servire a mascherarli, il campo delle indagini è notevolmente ampio. L'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può pertanto essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare l'asserita estraneità dei flussi finanziari oggetto d'inchiesta e valutare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia sempre ancora fondata: l'utilità potenziale di queste informazioni è quindi data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c).
 
Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste d'altra parte una relazione sufficiente, come dimostrato dall'apertura dell'inchiesta in Svizzera (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini e permetterà all'autorità richiedente di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni oggetto d'indagine (DTF 122 II 367 consid. 2). Né la domanda, tenuto conto anche delle indagini aperte in Svizzera, costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).
 
3.3 Con l'accenno ricorsuale al fatto che l'inchiesta spagnola sarebbe terminata e che alcuni inquisiti sarebbero stati rinviati a giudizio, la ricorrente disattende che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; neppure ciò è qui il caso. Per di più va ricordato che l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168).
 
3.4 Del resto, la ricorrente neppure tenta di dimostrare l'inutilità ai fini del procedimento penale degli atti dei suoi conti bancari, di cui è stata ordinata la trasmissione. Secondo la costante pubblicata giurisprudenza, spetta infatti alle persone o società interessate dimostrare per quali motivi le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento penale estero (DTF 130 II 14 consid. 4.3, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, la ricorrente non indica del tutto quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per detto procedimento.
 
4.
 
4.1 Riguardo alla contestata trasmissione del rapporto di polizia, la ricorrente si limita a rilevarne le asserite carenze, adducendo ch'esso conterrebbe in gran parte una semplice elaborazione acritica di rapporti allestiti in precedenza dalle autorità spagnole sulla base di semplici ipotesi d'inchiesta, oltre all'indicazione dei citati conti bancari, sui quali sono stati depositati al suo dire "fondi di origine poco certa, ma sicuramente non di provenienza criminale". La trasmissione di un rapporto di polizia, così lacunoso nella ricostruzione dei fatti e arbitrario nelle sue conclusioni, causerebbe gravi danni alla sua immagine. Secondo lei, soltanto la trasmissione completa di tutti i verbali d'interrogatorio del procedimento svizzero potrebbe ristabilire un giusto equilibrio fra semplici ipotesi e la realtà delle cose. Rilevato che l'inchiesta non è conclusa, che nessun giudizio di condanna è stato pronunciato in Svizzera e in Spagna e che il rapporto di polizia è contestato, ne deduce che lo stesso non potrebbe essere consegnato alle autorità estere.
 
4.2 In questo ambito si pone invero la questione di sapere se, sotto il profilo del diritto federale, l'emanazione di una decisione formale nel quadro dell'assistenza giudiziaria sia necessaria. L'art. 67a AIMP consente infatti all'autorità di perseguimento penale di trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti, come nella fattispecie, per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea tra l'altro a facilitare un'istruzione penale pendente (cpv. 1 lett. b). La ricorrente non specifica se si tratti di atti che la concernono personalmente o inerenti ad altri indagati, né indica quali informazioni inerenti alla sua sfera segreta sarebbero contenute nel criticato rapporto e che potrebbero beneficiare della riserva di cui all'art. 67a cpv. 4 e 5 AIMP (su questo tema vedi DTF 125 II 356 consid. 3a e consid. 12b e c, 130 II 236 consid. 6.1 e 6.2, 129 II 544; cfr. anche sentenze 1A.265/2004 del 12 settembre 2005 consid. 2.3, apparsa in RtiD I-2006 n. 44 pag. 173 e 1A.89/2005 del 15 luglio 2005, consid. 4.3). Il quesito non dev'essere esaminato oltre, visto che la censura è comunque infondata.
 
4.3 Come indicato nella decisione impugnata, l'invio del rapporto di polizia giudiziaria del 6 febbraio 2002, comprensivo di tutti i suoi allegati, permette di fornire all'autorità estera una visione d'insieme dell'inchiesta condotta in Svizzera fino al momento della sua redazione, ciò che fa anche decadere le critiche della ricorrente circa l'invio parziale di atti, ricordato d'altra parte che anche l'indagato invocato dalla ricorrente è ampiamente citato nel menzionato rapporto. Queste conclusioni della Corte cantonale possono essere condivise e la ricorrente non adduce argomenti atti a invalidarle.
 
Riguardo alle asserite carenze del citato rapporto, la ricorrente riconosce inoltre rettamente che le autorità giudiziarie spagnole sapranno senz'altro distinguerne il valore probatorio. Del resto, come da ella rilevato, la realtà potrà essere individuata nell'ambito del pubblico dibattimento. La ricorrente disconosce infatti che il rapporto, la cui portata è già stata relativizzata dalla Corte cantonale, può essere trasmesso, ritenuto che, come si è visto, la valutazione definitiva del materiale probatorio spetta alle autorità estere e che gli inquisiti nell'ambito del processo potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa e invocare, se del caso, ulteriori mezzi di prova, e pure l'asserita lesione della presunzione d'innocenza posta a fondamento della critica.
 
4.4 Del resto, insistendo sulle asserite carenze dell'inchiesta aperta in Svizzera, la ricorrente misconosce che queste critiche esulano dall'oggetto del litigio. Neppure adduce che si sarebbe in presenza di un'elusione delle regole dell'assistenza giudiziaria retta dall'AIMP (cfr. DTF 127 II 198 consid. 4).
 
4.5 Nemmeno l'ulteriore critica della ricorrente, secondo cui il MPC avrebbe dovuto attendere la conclusione dell'inchiesta svizzera, evitando in tal modo di trasmettere atti incompleti, può essere condivisa. I principi della parità di trattamento e della presunzione di innocenza potranno infatti essere invocati dagli inquisiti nel contesto del processo estero. La ricorrente non è legittimata d'altra parte a far valere l'asserita lesione di diritti di terzi e a proporre il gravame nel solo interesse della legge (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa), ritenuto ch'ella sostiene di non essere più indagata in Spagna e d'essere anzi stata dimessa dalla causa su espressa richiesta del Procuratore pubblico spagnolo nella vertenza contro B.________.
 
4.6 Giova rilevare infine che l'accenno ricorsuale, carente di una qualsiasi motivazione, secondo cui il ricorso di diritto amministrativo sarebbe da considerare pure quale ricorso di diritto pubblico, è privo di ogni consistenza (DTF 127 II 198 consid. 2a).
 
5.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 115299).
 
Losanna, 26 gennaio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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