BGer 5P.300/2006 | |||
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BGer 5P.300/2006 vom 26.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.300/2006 /viz
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Sentenza del 26 gennaio 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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Banca X.________,
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ricorrente, rappresentata dagli avv. Flurin Berther e Albert Pritzi del suo servizio giuridico,
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contro
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A.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Marazzi,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 e 29 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 31 maggio 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ è la moglie di B.________, che nell'agosto 2004 è stato escusso dalla banca X.________ con un precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare, consistente in una casa sita a Minusio di proprietà del debitore. Unicamente A.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
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Con sentenza 2 febbraio 2006 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto, perché ha ritenuto perenta l'esecuzione, la domanda 29 novembre 2005 di rigetto provvisorio dell'opposizione.
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B.
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Il 31 maggio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, pur negando la perenzione dell'esecuzione, ha nondimeno respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che, giusta l'art. 154 LEF, la validità del precetto esecutivo è nella fattispecie di due anni e che fra la notifica di questo e la domanda di rigetto dell'opposizione sono unicamente trascorsi 15 mesi. I giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che l'oggetto del pegno fosse l'abitazione familiare ed hanno per questo motivo respinto l'istanza della creditrice procedente.
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C.
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Con ricorso di diritto pubblico del 6 luglio 2006 la banca X.________ chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Essa postula poi, in via principale, il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione e in via subordinata il rigetto provvisorio dell'opposizione. Dopo aver narrato e completato i fatti, lamenta una violazione del diritto di essere sentita, perché i giudici cantonali avrebbero violato l'obbligo di motivare la loro decisione e sarebbero caduti nell'arbitrio per non aver segnatamente valutato le allegazioni con cui essa indicava che il pegno non è costituito dall'abitazione familiare. Sostiene poi che, nella denegata ipotesi in cui il fondo di Minusio dovesse effettivamente essere l'abitazione familiare, non sarebbe occorso il consenso della moglie per gravarlo dei crediti ipotecari su cui fonda l'esecuzione e lamenta che l'autorità cantonale ha completamente ignorato le sue argomentazioni al proposito. Afferma infine che l'Ufficio di esecuzione non avrebbe dovuto notificare un precetto esecutivo all'opponente, atteso che l'abitazione familiare non si situa in Ticino.
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Con risposta 14 settembre 2006 A.________ propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG.
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2.
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2.1 Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali che possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Nella misura in cui è diretto contro la decisione che respinge l'istanza di rigetto dell'opposizione, il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), risulta in linea di principio ammissibile.
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2.2 L'impugnativa si rivela invece di primo acchito irricevibile, laddove la ricorrente censura dell'operato dell'Ufficio che ha notificato il precetto esecutivo all'opponente. Una tale critica avrebbe dovuto essere proposta in un ricorso all'autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti (art. 17 LEF).
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3.
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3.1 La ricorrente lamenta innanzi tutto una violazione del diritto di essere sentita perché l'autorità cantonale avrebbe insufficientemente motivato il proprio assunto, secondo cui in concreto il pegno è costituito dall'abitazione familiare. I giudici cantonali sarebbero inoltre caduti nell'arbitrio per aver ignorato sia che il debitore non era domiciliato a Minusio, ma nei Grigioni, dove egli era albergatore e presidente di una squadra di disco su ghiaccio, sia che l'Ufficio del registro fondiario avrebbe pure confermato che non era stata gravata l'abitazione familiare.
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3.2 L'autorità cantonale ha constatato che fra il debitore e la moglie è pendente una procedura di divorzio e ha ritenuto che dagli atti (certificati di domicilio della moglie, certificato di scuola media di Minusio 19 giugno 1998 del figlio e attestati concernenti la sua successiva formazione professionale) risulta che il pegno costituisce dal 1° settembre 1988 l'abitazione familiare dell'opponente. Infatti, secondo i giudici cantonali, la presenza del figlio della coppia a Minusio costituisce il criterio determinante per stabilire se l'abitazione familiare si trovi in tale Comune. Ha per contro reputato irrilevante il fatto che i coniugi vivano separati, perché l'abitazione familiare può considerarsi tale fino allo scioglimento del matrimonio.
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3.3
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3.3.1 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
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In concreto già da una semplice lettura della decisione impugnata emerge che, per stabilire se il pegno è costituito dall'abitazione familiare, la Corte cantonale ha ritenuto - fra i vari elementi addotti dalle parti - decisiva la circostanza che il fondo gravato non costituiva unicamente il domicilio della moglie del debitore, ma pure quella del figlio della coppia. La censura concernente una pretesa violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. con riferimento alla determinazione dell'abitazione familiare si rivela pertanto infondata.
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3.3.2 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), la ricorrente è chiamata a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Essa deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
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Nella fattispecie in esame, la ricorrente si limita a proporre una propria lettura di natura appellatoria dei documenti agli atti senza tuttavia in alcun modo confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata, suffragata da rinvii dottrinali (a cui possono essere aggiunti Hausheer/Reusser/Geiser, Commento bernese, n. 16 ad art. 169 CC e Bräm/Hasenböhler, Commento zurighese, n. 27 ad art. 169 CC), secondo cui, quando i coniugi abitano in luoghi diversi, la presenza di figli in uno dei due luoghi costituisce un indizio determinante per stabilire l'abitazione familiare ai sensi dell'art. 169 CC. Ne segue che la censura di arbitrio si rivela inammissibile, perché insufficientemente motivata.
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4.
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4.1 La ricorrente sostiene poi, come già nell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione a cui ha espressamente rinviato nell'appello contro la decisione di primo grado, che anche qualora la casa di Minusio dovesse rivelarsi essere l'abitazione familiare, nel caso concreto non sarebbe comunque stato necessario il consenso del coniuge del debitore per costituire gli oneri ipotecari relativi all'esecuzione in corso e lamenta che l'autorità cantonale non ha in alcun modo esaminato la questione. La ricorrente ritiene quindi nuovamente violati gli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.
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4.2 In concreto l'autorità cantonale non ha minimamente preso posizione sulla questione sollevata dalla creditrice, secondo cui anche in presenza di un'abitazione familiare non ogni onere ipotecario necessiterebbe per la sua validità del consenso del coniuge. I giudici cantonali si limitano infatti a terminare la sentenza impugnata indicando che l'opponente aveva adempiuto l'onere della prova con riferimento alla questione attinente alla natura di abitazione familiare del pegno e che per questo motivo la decisione di prima istanza dev'essere confermata nella misura in cui respinge la domanda di rigetto dell'opposizione. In queste circostanze non appare possibile capire per quale motivo i giudici cantonali abbiano respinto la domanda di rigetto dell'opposizione con riferimento all'argomentazione secondo cui, indipendentemente dalla qualifica del pegno, nella concreta fattispecie il consenso della moglie non sarebbe stato necessario. Giova rilevare che sulla questione non esiste una prassi del Tribunale federale e che la dottrina appare divisa: vi sono autori che sostengono che l'art. 169 CC sia sempre applicabile quando l'abitazione familiare viene gravata da diritti di pegno, altri affermano invece che i diritti di pegno esulano dal campo di applicazione di tale norma e un terzo gruppo prende una posizione intermedia e fa dipendere l'esigenza del consenso del coniuge dal pericolo che il concreto negozio giuridico fa correre all'abitazione familiare, fondandosi in particolare sull'aggravio ipotecario (v. sulla controversia dottrinale Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 56 segg. ad art. 169 CC).
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Giova inoltre rilevare che nemmeno l'art. 20 cpv. 4 CPC ticinese [recte: legge ticinese di applicazione della LEF], citato nella sentenza impugnata, permetteva al Tribunale d'appello di esimersi dal trattare l'obiezione della ricorrente sulla - negata - applicabilità dell'art. 169 CC ai diritti di pegno costituiti sul fondo del debitore, perché l'obiezione era già stata sollevata con la domanda di rigetto dell'opposizione e si trovava dunque già "agli atti".
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4.3 Da quanto precede discende che l'autorità cantonale ha violato, disattendendo il proprio obbligo di motivazione, l'art. 29 cpv. 2 Cost. Atteso che il Tribunale federale, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, non fruisce della medesima cognizione dell'autorità cantonale adita con un appello, la constatata violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata in questa sede (DTF 124 II 132 consid. 2d). Così stando le cose, il Tribunale federale non può far altro che annullare la decisione impugnata. Nella nuova decisione, l'autorità cantonale dovrà quindi pronunciarsi sulla questione a sapere se nella fattispecie la validità dei diritti di pegno che gravano l'abitazione familiare dipenda dal consenso della moglie. In queste circostanze un'approfondita discussione delle ulteriori censure ricorsuali - per quanto possibile in assenza di una motivazione da impugnare - appare inutile.
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5.
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Benché l'opponente non porti alcuna responsabilità per i motivi che conducono all'annullamento della decisione impugnata, la tassa di giustizia va posta a suo carico, perché ella ha chiesto la reiezione del ricorso (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono invece dovute ripetibili alla ricorrente, perché essa non si è avvalsa del patrocinio di un avvocato indipendente, ma ha fatto redigere l'impugnativa dal proprio servizio giuridico.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata annullata.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dell'opponente. Non vengono assegnate ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 gennaio 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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