VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6S_32/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6S_32/2007 vom 05.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.32/2007 /biz
 
Sentenza del 5 febbraio 2007
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Favre, Mathys,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Cancellazione anticipata dell'iscrizione nel casellario giudiziale (art. 80 n. 2 CP),
 
ricorso per cassazione contro la decisione emanata
 
il 21 dicembre 2006 dalla Presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 22 ottobre 1991, la Corte delle Assise criminali di Lugano ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di incendio intenzionale e lo ha condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Il condannato ha espiato la pena privativa della libertà dal 16 marzo 1990 al 15 marzo 1996.
 
B.
 
A.________ è stato nuovamente condannato con sentenza del 21 febbraio 2005 dallo Strafgerichtpräsident di Basel-Stadt alla pena di 30 giorni di detenzione per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
 
C.
 
Il 21 dicembre 2006 la Presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata il 6 novembre 2006 da A.________ tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della condanna del 22 ottobre 1991.
 
D.
 
Contro questa decisione, A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale.
 
E.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Preliminarmente è necessario rilevare che la sentenza impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Conformemente all'art. 132 cpv. 1 LTF, questa legge si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. È dunque sulla base del vecchio diritto di procedura, nella fattispecie gli art. 268 e segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) relativi al ricorso per cassazione, che sarà esaminata l'impugnazione del ricorrente.
 
Inoltre, il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore anche le nuove disposizioni della parte generale del codice penale. Tuttavia, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
 
2.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1; 129 IV 206 consid. 1 e rispettivi rinvii).
 
Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione del diritto federale e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 268 n. 1, 269 cpv. 1 e 272 cpv. 1 PP. Pertanto, la richiesta del ricorrente di trasmettere il suo incarto alla Corte europea dei diritti dell'uomo o all'Organizzazione delle Nazioni Unite nel caso in cui il Tribunale federale dovesse declinare la sua competenza diviene priva di oggetto, a prescindere dalla sua ammissibilità.
 
Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP). Nella misura in cui il ricorrente formula delle domande che oltrepassano la mera richiesta di annullamento della sentenza impugnata, segnatamente domandando risarcimento dei danni al Cantone Ticino causati dalla condanna del 1991 dettata, a suo dire, da motivi politici e da una supposta errata iscrizione di un divieto d'entrata in Svizzera, il ricorso si rivela inammissibile (DTF 129 IV 276 consid. 1.2; 125 IV 298 consid. 1).
 
La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale. Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
 
3.
 
Secondo l'art. 80 n. 2 CP, il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione dell'iscrizione al casellario giudiziale, quando dall'esecuzione della pena della reclusione sono trascorsi dieci anni e qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente.
 
Perché la domanda possa essere accolta, non è sufficiente adempiere una condizione temporale (dieci anni dall'esecuzione della pena), bensì è necessario soddisfare anche una condizione personale (buona condotta dell'istante).
 
La Presidente del Tribunale penale cantonale ha respinto l'istanza del ricorrente, ritenendo che, avendo egli ancora delinquito prima dello spirare del termine di dieci anni, il requisito della buona condotta non fosse soddisfatto. A ciò l'insorgente obietta che la condanna di cui domanda la cancellazione non ha nessun nesso con quella pronunciata nel 2005. Inoltre, sostiene che la decisione impugnata omette di prendere in considerazione le ragioni alla base della sua richiesta e il suo diritto ad un futuro dignitoso.
 
Per stabilire se la condotta del richiedente giustifichi la cancellazione dell'iscrizione al casellario giudiziale, il giudice deve in primo luogo esaminare se egli si è reso colpevole di nuove infrazioni. Nel caso in cui, come nella fattispecie, sono state pronunciate delle nuove condanne per reati intenzionali, la riabilitazione dev'essere negata (Jürg Giger, Commentario basilese, n. 15 ad art. 80 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 10 ad art. 80 CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berna 1989, n. 124 pag. 519). Questo vale indipendentemente dalla questione di sapere se le nuove infrazioni hanno un legame con le condanne di cui si chiede la cancellazione. E neppure sono rilevanti i motivi addotti a sostegno della domanda di riabilitazione. La legge, infatti, pone quale condizione essenziale per l'accoglimento dell'istanza la condotta del condannato. La riabilitazione si giustifica solo quando si può prevedere che il comportamento futuro del condannato non darà adito a critica alcuna; tale presupposto non esiste qualora, nel periodo in esame, l'istante ha delinquito ancora (DTF 76 IV 218 consid. 1 pag. 222).
 
Nei dieci anni che hanno preceduto la domanda di cancellazione dell'iscrizione al casellario giudiziale, il ricorrente si è reso colpevole di un nuovo reato. In assenza di una condotta che giustifichi il provvedimento richiesto, la Presidente del Tribunale penale cantonale non ha violato il diritto federale respingendo l'istanza di A.________. La decisione impugnata è pertanto confermata.
 
4.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso, infondato, va respinto nella misura della sua ammissibilità. Dato questo esito processuale, per principio il ricorrente dovrebbe sopportare le spese cagionate (art. 278 cpv. 1 PP), tuttavia di fronte alle circostanze del caso si rinuncia a riscuotere le spese.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si riscuotono spese.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 febbraio 2007
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).