BGer 6S.534/2006 | |||
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BGer 6S.534/2006 vom 05.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.534/2006 /biz
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Sentenza del 5 febbraio 2007
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Favre, Zünd,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinata da Me Gilles Monnier,
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Ministère public du Canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne.
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Oggetto
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violenza carnale,
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ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il
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4 luglio 2006 dalla Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.
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Fatti:
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A.
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Con sentenza del 10 maggio 2006, il Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne riconosceva A.________ autore colpevole di violenza carnale ai danni di B.________ e lo condannava alla pena di 27 mesi di reclusione.
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B.
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Il 4 luglio 2006 la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal respingeva il ricorso introdotto dal condannato contro la sentenza di primo grado.
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C.
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A.________ impugna mediante ricorso al Tribunale federale la sentenza dell'ultima istanza cantonale.
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D.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Preliminarmente è necessario rilevare che la sentenza impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Conformemente all'art. 132 cpv. 1 LTF, questa legge si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. È dunque sulla base del vecchio diritto di procedura, nella fattispecie gli art. 268 e segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) relativi al ricorso per cassazione, che sarà esaminata l'impugnazione del ricorrente.
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2.
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In base all'art. 37 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG), la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Nel caso concreto vi è tuttavia motivo per scostarsi eccezionalmente da questo principio tenuto conto del fatto che il ricorrente, il quale non è patrocinato, ha redatto il suo ricorso in italiano domandando che la procedura dinanzi all'ultima istanza di giudizio si svolga in questa lingua.
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3.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti (DTF 131 II 353 consid. 1; 127 IV 166 consid. 1).
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3.1 Ai sensi dell'art. 269 PP, il ricorso per cassazione al Tribunale federale può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (cpv. 1). È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (cpv. 2).
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In virtù dell'art. 273 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazione deve indicare i punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla sentenza impugnata e in che consiste la violazione (lett. b).
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Con il ricorso di diritto pubblico, invece, il ricorrente può far valere la violazione di diritti fondamentali (art. 84 OG) quali il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, la presunzione d'innocenza o la violazione delle garanzie procedurali. Anche questo rimedio di diritto però sottostà a severe condizioni di ammissibilità. Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b).
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3.2 Manifestamente il gravame in esame non adempie le esigenze legali appena esposte. Esso si riassume in una breve lettera nella quale l'insorgente si limita a dichiarare di voler ricorrere contro la decisione di condanna in quanto non condivide le conclusioni in essa contenute. Egli non lamenta nessuna violazione del diritto federale, di conseguenza il ricorso per cassazione si rivela inammissibile.
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Il ricorrente precisa, invero, che la sua contestazione più grande verso i precedenti gradi di giudizio è quella di non aver potuto esprimersi nella sua lingua madre. Egli, dunque, si prevale implicitamente ed in modo sommario della violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., censura questa che dev'essere esaminata nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico. Sennonché, dalla sentenza impugnata risulta che l'insorgente era patrocinato da un avvocato. Con il suo ausilio, egli ha potuto contestare la sentenza di prima istanza sotto il profilo sia della procedura cantonale, sia del diritto federale. Il ricorrente ha quindi potuto, attraverso il suo legale, esprimersi convenientemente dinanzi alle autorità cantonali esercitando così il suo diritto di essere sentito. Il ricorso si rivela pertanto infondato.
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4.
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Da quanto precede discende che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP; art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Ministère public e alla Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.
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Losanna, 5 febbraio 2007
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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