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Informationen zum Dokument  BGer 4C.308/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.308/2006 vom 07.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.308/2006 /viz
 
Sentenza del 7 febbraio 2007
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
attore e ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Franco Pedrazzini,
 
contro
 
B.________,
 
C.________,
 
convenuti e opponenti,
 
patrocinati dall'avv. Raffaele Dadò,
 
Oggetto
 
contratto d'architetto, onorario, interessi,
 
svista manifesta,
 
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza
 
emanata il 24 luglio 2006 dalla I Camera civile
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 7 settembre 1995 l'architetto A.________ ha convenuto D.________, B.________ e C.________ direttamente dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere il saldo di una nota d'onorario emessa il 30 novembre 1989, di complessivi fr. 458'000.--.
 
Pendente causa, D.________ è deceduto lasciando quali unici eredi B.________ e C.________, che gli sono subentrati nel procedimento.
 
Tenuto conto dell'avvenuto versamento di fr. 150'000.-- nel 1997 e della riduzione della pretesa attorea a fr. 75'848.-- in sede conclusionale, con sentenza del 24 luglio 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 65'838.--, oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1997.
 
2.
 
Contestando la data a partire dalla quale l'autorità cantonale ha fatto decorrere l'obbligo di pagamento degli interessi, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, l'11 settembre 2006, sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma. In entrambi i rimedi egli postula, in sostanza, la modifica della sentenza impugnata nel senso di far decorre gli interessi dal 24 ottobre 1990.
 
Con risposta del 2 novembre 2006 B.________ e C.________ hanno proposto la reiezione di ambedue i gravami.
 
3.
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
4.
 
Qualora una sentenza cantonale venga impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma, l'art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico.
 
Per consolidata giurisprudenza, vi sono tuttavia situazioni in cui si giustifica di derogare a questa regola, in particolare quando la decisione sul ricorso di diritto pubblico non influirebbe comunque sull'esito del ricorso per riforma (DTF 123 III 213 consid. 1). Una simile ipotesi si realizza, ad esempio, qualora il ricorso per riforma si avveri d'acchito inammissibile (DTF 117 II 630 consid. 1a) oppure, inversamente, qualora il ricorso per riforma sembri fondato anche sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata e criticati nel ricorso di diritto pubblico (DTF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1), all'occorrenza dopo aver proceduto alla rettifica - anche d'ufficio - di una svista manifesta, nel qual caso il ricorso di diritto pubblico diviene privo d'oggetto (DTF 127 III 207 consid. 1a non pubblicato).
 
Quest'ultima eventualità si verifica nella fattispecie in rassegna, l'attore facendo valere - a giusta ragione, come si vedrà qui di seguito - una svista manifesta nell'accertamento dei fatti (art. 63 cpv. 2 OG). Nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico lui stesso propone, d'altro canto, di esaminare prioritariamente il ricorso per riforma.
 
5.
 
Come anticipato, l'attore critica la determinazione della data d'inizio di decorrenza degli interessi fissata dai giudici ticinesi, 12 marzo 1997, frutto - a suo modo di vedere - di un accertamento derivante da una svista manifesta. Se avesse letto correttamente il suo memoriale conclusivo - prosegue l'attore - la Corte cantonale avrebbe fatto iniziare l'obbligo di pagamento degli interessi il 24 ottobre 1990, data della costituzione in mora dei debitori.
 
5.1 La possibilità di rettificare un accertamento derivante da una svista manifesta, prevista dall'art. 63 cpv. 2 OG, rappresenta uno dei casi eccezionali nei quali il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi su un ricorso per riforma, può modificare la fattispecie accertata nella sentenza impugnata (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
 
5.2 Secondo la giurisprudenza, una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG si verifica qualora l'autorità cantonale abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova. Per essere valida, la censura di svista manifesta esige l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che del passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 cpv. 1 lett. d OG; DTF 115 II 399 consid. 2a).
 
5.3 In concreto l'attore sostanzia in maniera adeguata la propria censura, giacché critica esplicitamente l'accertamento secondo cui "relativamente agli interessi i convenuti hanno già corrisposto fr. 48'125.-- per quanto maturato dal 28 ottobre 1990 all'11 marzo 1997" e indica chiaramente l'atto che lo contraddice, vale a dire le pagine 8 e 18 del suo memoriale conclusivo.
 
A mente dell'attore, la Corte ticinese sarebbe incorsa in una svista manifesta laddove, dopo aver ammesso che gli interessi andavano calcolati a partire dalla prima interpellazione del creditore, risalente al 24 ottobre 1990, ha considerato che l'11 marzo 1997 i convenuti avevano già versato fr. 48'125.-- a questo titolo, indi per cui ha fatto decorrere l'obbligo di pagamento degli interessi su fr, 65'838.-- dal 12 marzo 1997. L'attore spiega che l'importo di fr. 48'125.-- corrispondeva esclusivamente agli interessi maturati dal 28 ottobre 1990 all'11 marzo 1997 sulla somma di fr. 150'000.--, versatagli dai convenuti nel 1997. La conclusione diversa dei giudici ticinesi si basa su di una lettura erronea del suo allegato conclusivo.
 
In effetti l'affermazione dei giudici ticinesi risulta contraddetta dai documenti da loro stessi richiamati nella decisione impugnata, segnatamente il memoriale conclusivo di parte attrice (in particolare la pagina 18) e il verbale di udienza del 27 marzo 2001 (e meglio la lettera 11 marzo 1997 ad esso annessa). A pagina 18 del proprio allegato l'attore ha dato atto "della parziale acquiescenza dei convenuti, che con la duplica di causa hanno riconosciuto di dover versare l'importo di fr. 150'000.-- oltre interessi al 5% dal 28.10.1990 [...], importo che hanno poi versato [...], unitamente a fr. 48'125.-- per interessi dal 28.10.1990 all'11.3.1997". Il verbale dell'udienza svoltasi il 27 marzo 2001 riferisce, dal canto suo, che in tale occasione parte convenuta aveva prodotto una lettera, datata 11 marzo 1997, attestante che all'arch. A.________ erano stati versati complessivi fr. 198'725.--, così composti: "fr. 150'000.-- capitale della somma riconosciuta; fr. 48'125.-- interessi al 5% dal 24 ottobre 1990 [...] a oggi (11 marzo 1997) e fr. 600.-- spese di PE". Il tenore di questo scritto è stato peraltro ripreso anche a pagina 8 delle conclusioni di causa dell'attore.
 
5.4 Dalla lettura di questi atti si evince in maniera inequivocabile che l'importo di fr. 48'125.-- si riferiva esclusivamente agli interessi sulla somma di fr. 150'000.--; nella misura in cui è giunta a una conclusione diversa, la Corte cantonale è manifestamente incorsa in una svista.
 
Come asserito dall'attore, i convenuti non hanno infatti ancora versato alcunché a titolo di interessi sulla somma di fr. 65'838.--, posta a loro carico nella sentenza impugnata.
 
6.
 
Ne discende l'accoglimento del ricorso per riforma e la modifica della sentenza cantonale nel senso auspicato dall'attore.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).
 
Il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso per riforma è accolto.
 
Di conseguenza il punto 1 della sentenza emanata il 24 luglio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullato e modificato come segue:
 
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che B.________ e C.________ sono condannati a versare in solido ad A.________ fr. 65'838.-- con interessi al 5% dal 24 ottobre 1990.
 
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico di B.________ e C.________, in solido, i quali rifonderanno ad A.________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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