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Informationen zum Dokument  BGer 1A.268/2006  Materielle Begründung
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BGer 1A.268/2006 vom 16.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.268/2006 /biz
 
Sentenza del 16 febbraio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
S.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 9 novembre 2006 dal Ministero pubblico
 
della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e di documenti bancari che li concernevano (vedi causa 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 concernente la ricorrente). Le inchieste concernono sospettate compravendite in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________.
 
B.
 
Con la diciottesima domanda integrativa del 13 ottobre 2005 la menzionata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione bancaria di conti intestati alle società Q.________, K.________, Z.________ e dei conti di E.________ presso la W.________SA e di disporre, fino all'equivalenza di USD 170 milioni, il sequestro delle somme esistenti su dette relazioni. Ha pure chiesto che il magistrato estero potesse partecipare all'esecuzione degli atti di assistenza.
 
Con decisione di entrata in materia del 14 ottobre 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 9 novembre 2006, ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti del conto xxx intestato alla T.________.
 
C.
 
Avverso questa decisione S.________, sostenendo d'essere la beneficiaria economica della disciolta fondazione, presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
 
L'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a presentare osservazioni, propone la reiezione del ricorso, mentre il MPC chiede, in via principale, di respingerlo in quanto ammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
 
2.
 
2.1 La ricorrente fa valere che il MPC le avrebbe negato a torto la legittimazione a ricorrere quale beneficiaria economica della disciolta fondazione, notificando quindi alla banca la decisione di chiusura. Ella è legittimata a contestare tale diniego (DTF 128 II 211 consid. 2.2).
 
2.2 Nella decisione impugnata il MPC rileva che con scritto 4 agosto 2006 il legale della ricorrente precisava ch'ella interveniva nella procedura sia a titolo personale sia quale avente diritto economico della disciolta fondazione. Invitata dall'autorità federale a dimostrare l'asserito scioglimento e l'invocata qualità di avente diritto economico, la ricorrente, prodotta l'attestazione dell'avvenuto scioglimento, ha semplicemente addotto che la menzionata qualità derivava dall'indicazione in tal senso contenuta nel cosiddetto formulario A della banca. Il 21 settembre 2006 il MPC le ha comunicato che, secondo la giurisprudenza, detto formulario non era sufficiente allo scopo: ha precisato che in mancanza della produzione di un documento attestante l'asserita qualità di avente diritto economico, la ricorrente non sarebbe stata considerata quale parte. Il giorno seguente il legale della ricorrente dichiarava che avrebbe provveduto a trasmettere la richiesta documentazione, ciò che tuttavia non avvenne: il 9 novembre 2006 il MPC ha quindi emanato l'impugnata decisione.
 
2.3 La censura concernente il criticato diniego della legittimazione è infondata.
 
La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), non ha infatti prodotto alcun documento a sostegno della sua tesi, eccetto il cosiddetto formulario A relativo alla sua qualità di beneficiaria economica del conto litigioso nel 1999. Certo, in materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire per proprio conto (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d). Spetta tuttavia all'avente diritto economico dimostrare l'avvenuto scioglimento della società e che in tale atto egli sia indicato chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti. Per di più, lo scioglimento della società non può servire quale semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza della procedura penale in corso (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3; 1A.10/2000, del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790; 1A.57/2005 del 21 marzo 2005; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352). Quest'evenienza non parrebbe essere esclusa a priori nel caso di specie, viste le numerose rogatorie pendenti e la circostanza che la ricorrente non ha addotto alcun motivo giustificante l'avvenuto scioglimento della fondazione.
 
2.4 È manifesto che la ricorrente dinanzi al MPC non ha prodotto i documenti ufficiali richiesti e necessari: il rifiuto di riconoscerle la legittimazione a ricorrere è pertanto conforme alla citata giurisprudenza. Con scritto del 22 settembre 2006, aveva invero annunciato di volerli trasmettere: fino all'emanazione della decisione di chiusura del 9 novembre 2006, senza peraltro chiedere una proroga all'uopo, non ha tuttavia dato seguito a tale intendimento. L'assunto ricorsuale secondo cui il MPC non le avrebbe permesso di prendere posizione al riguardo è, in siffatte circostanze, privo di qualsiasi fondamento.
 
2.5 Questa mancanza, ricordato anche l'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), d'altra parte neppure è stata sanata dinanzi al Tribunale federale. Nel gravame in esame la ricorrente si limita infatti a produrre due certificati ufficiali accertanti l'istituzione (il 10 maggio 1999) e lo scioglimento (il 13 gennaio 2003) della fondazione, un formulario A del 10 maggio 1999 che la menziona quale beneficiaria economica del conto della fondazione e una dichiarazione di una non meglio precisata rappresentante di quest'ultima, la "V.________", del 7 dicembre 2006, indicante semplicemente che la ricorrente ne era ("war") l'avente diritto economico. Ora, premesso che essa nemmeno tenta di spiegare perché non avrebbe potuto produrre detto atto già dinanzi al MPC, questo scritto, peraltro non ufficiale, non dimostra che, dopo lo scioglimento della fondazione, ne sarebbe ancora sempre l'avente diritto economico. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
 
2.6 Il ricorso sarebbe comunque infondato anche nel merito. In effetti le censure ricorsuali, peraltro del tutto generiche, secondo cui il MPC avrebbe agito "ultra petita" e i documenti bancari sarebbero estranei ai prospettati reati, non sarebbero pertinenti (al riguardo vedi la sentenza 1A.258/2006 concernente la ricorrente, decisa in data odierna, consid. 2). Per di più, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, non sostiene d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Nel gravame in esame la ricorrente si limita del resto a rilevare che le operazioni indicate dal MPC sono due bonifici verso la K.________, società menzionata nel complemento rogatoriale litigioso, e il rientro delle medesime somme poco tempo dopo, per cui si tratterrebbe di operazioni economicamente neutrali.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799/08).
 
Losanna, 16 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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