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Informationen zum Dokument  BGer 1P.495/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.495/2006 vom 16.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.495/2006 /biz
 
Sentenza del 16 febbraio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.A.________,
 
B.A.________,
 
C.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
D.________,
 
E.________,
 
patrocinati dall'avv. Alfio Mazzola,
 
Municipio di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo del
 
Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
D.________ e E.________ sono comproprietari a Ligornetto, nella zona del nucleo, del fondo part. n. 196, di complessivi 2'372 m2, su cui sorge un complesso di vecchi edifici destinati per una parte all'abitazione (sub A e B) e per l'altra all'agricoltura (sub C, D, E, F e G). L'abitazione principale (sub A), strutturata su tre piani e rivolta a nord su un terreno prativo inedificato (sub h), è soggetta - secondo il piano particolareggiato del nucleo di villaggio (PPNV) - a un vincolo di mantenimento della volumetria. Verso est, in contiguità con il sub A, sorge la stalla-fienile (sub G), che si sviluppa su due livelli. Adiacente a quest'ultima, sempre sul lato est, v'è un secondo edificio agricolo (sub C) confinante a sua volta con un ulteriore manufatto dello stesso genere (sub D). L'altro edificio abitativo (sub B), strutturato su due piani, confina con la strada che scende in direzione di Genestrerio e la sua facciata nord è attaccata a quella sud dello stabile principale sub A. Esso è soggetto a vincolo di mantenimento con possibilità di sopraelevazione fino all'altezza dell'edificio contiguo. Il fondo confina a nord e ad est con la particella n. 191 di proprietà di A.A.________, B.A.________ e C.A.________.
 
B.
 
Il 2 agosto 2004 D.________ e E.________ hanno presentato al Municipio di Ligornetto una domanda di costruzione per procedere ad una ristrutturazione che prevede essenzialmente, mediante la costruzione di un'aggiunta, l'ampliamento verso est dell'abitazione principale (sub A), con la contestuale demolizione della stalla-fienile sub G, degli ulteriori edifici agricoli e di una parte dell'edificio abitativo sub B, al fine di liberare la facciata sud dell'abitazione principale.
 
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ si sono opposti al rilascio della licenza edilizia, che il Municipio di Ligornetto, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha tuttavia rilasciato con decisione dell'8 novembre 2004, imponendo nel contempo una serie di condizioni ed evadendo nel senso dei considerandi l'opposizione dei vicini. Contro la decisione municipale essi hanno quindi adito il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dinanzi al quale avevano frattanto già impugnato una precedente decisione dell'esecutivo comunale, che autorizzava, senza ulteriori formalità, i proprietari della particella n. 196 a consolidare un muro a confine con la proprietà A.________.
 
C.
 
Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare e l'esperimento di un sopralluogo alla presenza degli opponenti, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 4 aprile 2006, ha accolto i loro gravami limitatamente alla costruzione del muro di cinta, confermando per il resto sostanzialmente la licenza edilizia.
 
D.
 
Adito dagli opponenti, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso con sentenza del 7 luglio 2006. Ha in particolare ritenuto la ristrutturazione dell'abitazione principale sub A rispettosa delle esigenze di mantenimento della volumetria e di conservazione della facciata nord. Ha poi considerato il fabbricato aggiuntivo conforme alle disposizioni del piano particolareggiato per quanto concerne il carattere edificabile della parte di terreno interessata dalla costruzione, l'altezza, la distanza dal confine e quella tra gli edifici. La Corte cantonale ha altresì ritenuto giustificata la parziale demolizione dell'edificio abitativo sub B, siccome permetteva di recuperare, liberandola, la pregevole facciata sud dell'edificio principale.
 
E.
 
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico dell'11 agosto 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno essenzialmente valere la violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito, in particolare per il mancato esperimento di un sopralluogo da parte dell'ultima istanza cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
F.
 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Municipio di Ligornetto e i proprietari istanti in licenza chiedono la reiezione del gravame, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. I ricorrenti si sono espressi sulla risposta delle controparti.
 
G.
 
Con decreto presidenziale del 12 settembre 2006, è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.
 
1.2 Poiché le censure sollevate sono diverse, non si giustifica di congiungere per il giudizio questa causa con quella avviata dai proprietari del fondo confinante part. n. 195 (causa 1P.496/2006).
 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale e per quanto sia fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
 
1.4 Sotto il profilo dell'art. 88 OG, il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il vicino può inoltre censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o l'art. 29 Cost. gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Egli non è però legittimato, attraverso l'invocazione delle garanzie procedurali, a sottoporre al giudice l'esame di questioni di merito, come è il caso per l'apprezzamento delle prove, o a fare valere che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente dal profilo materiale: il giudizio su tali aspetti non può infatti essere distinto da quello sul merito (DTF 118 Ia 232 consid. 1a).
 
1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Nella misura in cui adducono genericamente un'insufficiente valutazione della situazione da parte dell'autorità cantonale e la mancata esplicita indicazione da parte degli istanti dell'altezza della nuova costruzione, i ricorrenti non si confrontano con gli accertamenti e le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato e con le risultanze dei piani di costruzione, spiegando perché sarebbero violati i loro diritti costituzionali. Le censure disattendono in gran parte le citate esigenze di motivazione e sono quindi inammissibili. Il gravame è parimenti inammissibile laddove essi fanno riferimento alla questione dei posteggi e a procedure che esulano dal giudizio impugnato e che non possono quindi nemmeno essere oggetto della causa in esame.
 
2.
 
2.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una violazione del diritto di essere sentito per non avere esperito un sopralluogo, che a loro giudizio avrebbe consentito di valutare l'opportunità e l'entità della parziale demolizione dell'edificio sub B sulla particella dedotta in edificazione. Sostengono, in particolare, che la rimozione prevista sarebbe troppo importante e non terrebbe sufficientemente conto del vincolo di mantenimento che grava sull'edificio. Ritengono che una demolizione minore, che permetta di staccare il manufatto di soli 1,20 m circa dall'edificio contiguo, basterebbe per recuperare la facciata sud dell'abitazione principale.
 
2.2 Con tali argomentazioni i ricorrenti rimettono però sostanzialmente in discussione la valutazione dei giudici cantonali riguardo alla conformità dell'intervento di demolizione sotto il profilo dell'art. 12 cpv. 2 delle norme di attuazione del PPNV. Essi criticano quindi il merito del giudizio impugnato senza però esserne legittimati, poiché tale intervento, che riguarda peraltro un manufatto situato sul lato opposto della particella n. 196 rispetto al confine con il loro fondo, non tocca i loro interessi di proprietari vicini. I ricorrenti prospettano del resto motivi di natura essenzialmente estetica, che a loro volta non li colpiscono nei loro interessi giuridicamente protetti (DTF 118 Ia 232 consid. 1b).
 
2.3 È comunque senza incorrere nell'arbitrio che la Corte cantonale, in considerazione dei piani di costruzione e della documentazione fotografica agli atti, da cui risultano in modo sufficientemente chiaro sia le caratteristiche dei luoghi, sia la situazione degli edifici, sia la portata del progetto, ha rinunciato ad esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello eseguito nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato.
 
3.
 
3.1 I ricorrenti ritengono che la circostanza secondo cui la licenza edilizia è stata confermata dalla Corte cantonale sulla base di una motivazione in parte diversa da quella del Consiglio di Stato giustificava l'esperimento di un sopralluogo alla presenza delle parti e doveva essere considerata ai fini dell'accollamento della tassa di giustizia.
 
3.2 Il diritto di essere sentito non conferisce tuttavia di principio a una parte né la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in generale, di pronunciarsi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2). Una simile esigenza deve essere ossequiata solo quando l'autorità prevede di fondare la propria decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente supporre la pertinenza (DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii). Ora, nel caso in esame, le basi legali su cui la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio erano già in discussione nel procedimento ricorsuale dinanzi al Governo e le parti hanno avuto più volte la possibilità di pronunciarsi sulle disposizioni applicabili e sulla loro interpretazione (DTF 132 II 485 consid. 3.4 e rinvio). Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, la critica deve pertanto essere disattesa.
 
3.3 Manifestamente infondata appare infine anche l'accennata contestazione della tassa di giustizia, posta dalla Corte cantonale a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'000.--. Premesso ch'essi non fanno esplicitamente valere l'applicazione arbitraria dell'art. 28 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, che disciplina questa materia, la decisione di condannarli al pagamento della tassa di giustizia non è certo manifestamente insostenibile ove si consideri la loro totale soccombenza.
 
4.
 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderanno ai resistenti, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle parti, al Municipio di Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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