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Informationen zum Dokument  BGer 1P.496/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.496/2006 vom 16.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.496/2006 /biz
 
Sentenza del 16 febbraio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
D.________,
 
E.________,
 
patrocinati dall'avv. Alfio Mazzola,
 
Municipio di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo del
 
Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
D.________ e E.________ sono comproprietari a Ligornetto, nella zona del nucleo, del fondo part. n. 196, di complessivi 2'372 m2, su cui sorge un complesso di vecchi edifici destinati per una parte all'abitazione (sub A e B) e per l'altra all'agricoltura (sub C, D, E, F e G). L'abitazione principale (sub A), strutturata su tre piani e rivolta a nord su un terreno prativo inedificato (sub h), è soggetta - secondo il piano particolareggiato del nucleo di villaggio (PPNV) - a un vincolo di mantenimento della volumetria. Verso est, in contiguità con il sub A, sorge la stalla-fienile (sub G), che si sviluppa su due livelli. Adiacente a quest'ultima, sempre sul lato est, v'è un secondo edificio agricolo (sub C) confinante a sua volta con un ulteriore manufatto dello stesso genere (sub D). L'altro edificio abitativo (sub B), strutturato su due piani, confina con la strada che scende in direzione di Genestrerio e la sua facciata nord è attaccata a quella sud dello stabile principale sub A. Esso è soggetto a vincolo di mantenimento con possibilità di sopraelevazione fino all'altezza dell'edificio contiguo.
 
A.________ e B.________ sono comproprietari del fondo confinante part. n. 195 sulla cui parte sud, in parziale contiguità con i citati stabili agricoli della particella n. 196, sorge un edificio pure agricolo censito come stalla e fienile (sub A).
 
B.
 
Il 2 agosto 2004 D.________ e E.________ hanno presentato al Municipio di Ligornetto una domanda di costruzione per procedere ad una ristrutturazione che prevede essenzialmente, mediante la costruzione di un'aggiunta, l'ampliamento verso est dell'abitazione principale (sub A), con la contestuale demolizione della stalla-fienile sub G, degli ulteriori edifici agricoli e di una parte dell'edificio abitativo sub B, al fine di liberare la facciata sud dell'abitazione principale.
 
A.________ e B.________ si sono opposti al rilascio della licenza edilizia, che il Municipio di Ligornetto, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha tuttavia rilasciato con decisione dell'8 novembre 2004, imponendo nel contempo una serie di condizioni ed evadendo nel senso dei considerandi l'opposizione dei vicini.
 
C.
 
Dopo ulteriori atti procedurali, che non occorre qui evocare, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 4 aprile 2006, ha accolto in misura limitata un ricorso degli opponenti, negando l'autorizzazione unicamente a un muro di cinta a confine con i fondi part. n. 191 e 195 e confermando per il resto sostanzialmente la licenza edilizia.
 
D.
 
Adito dagli opponenti, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso con sentenza del 7 luglio 2006. Ha in particolare ritenuto la ristrutturazione dell'abitazione principale sub A rispettosa delle esigenze di mantenimento della volumetria e di conservazione della facciata nord. Ha poi considerato il fabbricato aggiuntivo conforme alle disposizioni del piano particolareggiato per quanto concerne il carattere edificabile della parte di terreno interessata dalla costruzione, l'altezza, la distanza dal confine e quella tra gli edifici. La Corte cantonale ha altresì ritenuto giustificata la parziale demolizione dell'edificio abitativo sub B, siccome permetteva di recuperare, liberandola, la pregevole facciata sud dell'edificio principale.
 
E.
 
A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 15 agosto 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno essenzialmente valere la violazione del diritto di essere sentito e delle garanzie procedurali generali, della garanzia della proprietà e del divieto dell'arbitrio. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
F.
 
La Corte cantonale, il Municipio di Ligornetto e i proprietari istanti in licenza chiedono la reiezione del gravame. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. I ricorrenti si sono espressi sulle osservazioni della Corte cantonale, riconfermandosi nelle conclusioni ricorsuali.
 
G.
 
Con decreto presidenziale del 12 settembre 2006, è stato conferito al ricorso l'effetto sospensivo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.
 
1.2 Il ricorso è presentato in tedesco, ciò che l'art. 30 cpv. 1 OG ammette. Non v'è però motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 37 cpv. 3 OG, secondo la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata (cfr. sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 1 e rinvii, in: RDAT I-2002, n. 41, pag. 296 segg.).
 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
 
1.4 Sotto il profilo dell'art. 88 OG, il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). I ricorrenti, proprietari del fondo part. n. 195 confinante con quello oggetto dell'edificazione, sono quindi legittimati a ricorrere nella misura in cui fanno valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, quelle tra gli edifici e l'altezza delle costruzioni (cfr. DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413 e rinvii). La loro legittimazione è pertanto data pure laddove lamentano pretesi accertamenti arbitrari riguardo ai citati aspetti. Essi non sono per contro abilitati a censurare la parziale demolizione dell'abitazione sub B: questo edificio è in effetti situato a contatto con la facciata sud di quello principale, sul lato opposto quindi rispetto alla facciata che dà sulla loro particella, sicché il criticato intervento non pregiudica i loro interessi di proprietari vicini. Sono parimenti inammissibili le contestazioni relative alla mancata conservazione della facciata nord dell'abitazione principale, ritenuto che i ricorrenti adducono unicamente ragioni di natura estetica, legate alla rimozione dei trompe-l'oeil e alla realizzazione di una porta sinora inesistente, ma non sostengono né rendono verosimile che le previste nuove aperture sulla facciata in questione li colpirebbero nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, laddove censurano una violazione del divieto dell'arbitrio i ricorrenti non possono limitarsi ad addurre una loro diversa opinione rispetto alle considerazioni contenute nel giudizio impugnato, ma devono dimostrare per quali ragioni quest'ultimo sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Nella misura in cui i ricorrenti espongono unicamente una loro differente prospettiva, in particolare riguardo alle caratteristiche dei manufatti, all'andamento dei confini e dell'allineamento, opponendola agli accertamenti e alle considerazioni dell'ultima istanza cantonale, il gravame è pertanto inammissibile.
 
2.
 
2.1 I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentito, perché la Corte cantonale non si sarebbe espressa sulle loro contestazioni riguardanti la pretesa rimozione di una fossa comune, l'assenza della loro firma sulla domanda di costruzione, le carenze dei piani di costruzione, la mancata presa in considerazione di un'apertura sulla facciata meridionale della stalla-fienile sub A e di sostanza edificata sul sub b del loro fondo.
 
2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma, ritenuto che i ricorrenti non invocano alcuna disposizione del diritto cantonale che disciplina in primo luogo la portata di tale diritto (DTF 126 I 15 consid. 2a), non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).
 
2.3 La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. La Corte cantonale si è infatti espressa sulla portata delle disposizioni comunali che disciplinano gli interventi edilizi nella zona del nucleo ed ha poi esaminato il progetto litigioso sulla base delle stesse, esponendo per quali motivi era conforme al diritto applicabile. I giudici cantonali hanno in particolare puntualmente spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto la ristrutturazione dell'abitazione principale sub A conforme alle esigenze di mantenimento della volumetria e di conservazione della facciata nord e la costruzione aggiuntiva conforme alle disposizioni del piano particolareggiato per quanto concerne la superficie interessata dall'edificazione, l'altezza, la distanza dal confine e quella tra gli edifici. Hanno inoltre spiegato perché la parziale demolizione dell'edificio abitativo sub B non prestasse il fianco a critiche.
 
La Corte cantonale non era però tenuta a confrontarsi compiutamente con ogni allegazione sollevata dai ricorrenti, potendo senz'altro evadere sommariamente le contestazioni irrilevanti per il giudizio, quali sono quelle da loro richiamate in questa sede. In effetti, ritenuto che il progetto litigioso non verrebbe realizzato sulla loro proprietà e considerato che l'ipotizzato pregiudizio di un'eventuale servitù di deflusso delle acque piovane a favore del loro fondo concerne, se del caso, una questione di natura civile, che non doveva necessariamente essere esaminata nell'ambito della procedura della licenza edilizia (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 737, 738, 740 all'art. 4 LE e n. 804 all'art. 8 LE), i giudici cantonali potevano implicitamente respingere la censura con cui i ricorrenti lamentavano la loro mancata sottoscrizione della domanda di costruzione. Fondandosi poi sui piani agli atti ed accertando nei considerandi del proprio giudizio che il sub b della particella n. 195 era libero da costruzioni e che la facciata sud del sub A non presentava aperture, i giudici cantonali hanno poi, quantomeno implicitamente, respinto le censure riferite alle pretese carenze dei piani e alla presenza di costruzioni sul sub b e di aperture sulla facciata sud della stalla-fienile. D'altra parte, la questione concerne semmai il merito della causa e si riferisce in particolare a un eventuale accertamento arbitrario dei fatti: sotto il profilo del diritto di essere sentito è però qui decisivo che la Corte cantonale si è pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio, consentendo ai ricorrenti di afferrarne la portata.
 
3.
 
3.1 I ricorrenti rimproverano ai giudici cantonali una serie di accertamenti arbitrari, segnatamente di avere a torto negato l'esistenza di aperture sulla facciata sud della stalla-fienile che sorge sul loro fondo (part. n. 195 sub A) e di avere, pure a torto, ritenuto la superficie sub b di tale particella libera da costruzioni. Sostengono inoltre che le illustrazioni riportate nella sentenza impugnata non corrisponderebbero alla situazione reale.
 
3.2 Le illustrazioni contenute nel giudizio impugnato servono essenzialmente a una migliore comprensione della fattispecie nonché dei considerandi in diritto ed appaiono senz'altro opportune in un caso come il presente, ove la situazione dei luoghi e degli edifici non è evidente. Esse possono quindi limitarsi a una tavola schematica, che permetta la delucidazione dei punti trattati rilevanti per il giudizio. In concreto i giudici cantonali hanno comunque rettamente fondato gli accertamenti determinanti sulla base dei piani e della documentazione agli atti. Senza incorrere nell'arbitrio hanno in particolare negato l'esistenza di costruzioni che chiamano distanza sulla superficie che forma il sub b della part. n. 195. L'art. 7 cpv. 2 delle norme di attuazione del PPNV, applicabile alla fattispecie, si riferisce infatti esplicitamente alla distanza da "prospetti di edifici" (con o rispettivamente senza aperture), per cui il fatto che la superficie in esame presenti un esiguo rialzamento in muratura, sia parzialmente occupata dalla fossa e dal compostaggio o sia utilizzata per attività manuali non è certo sufficiente per ammettere l'esistenza di costruzioni rilevanti sotto il profilo delle distanze. Pure l'accertata assenza di aperture sulla facciata sud della stalla-fienile (part. n. 195 sub A) non conduce a un risultato arbitrario, ove solo si consideri che con la prevista demolizione dei sub G e C della part. n. 196 l'area dinanzi a tale facciata diverrebbe libera da edifici. D'altra parte, la stalla-fienile in discussione è contigua agli edifici agricoli che sorgono sul fondo dedotto in edificazione, sicché la finestra invocata dai ricorrenti sembrerebbe piuttosto aprirsi su una parte del tetto, così da fare apparire quantomeno dubbio che si tratti di un'apertura che chiama distanza giusta l'art. 7 delle norme di attuazione del PPNV.
 
3.3 Pur avendo sollevato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la questione delle distanze dai confini, i ricorrenti non hanno presentato contestazioni riguardo al tracciato del confine tra i fondi part. n. 195 e 196, ma hanno essenzialmente censurato una pretesa violazione delle disposizioni comunali. Addotte per la prima volta in questa sede, le critiche sull'esatto andamento dei confini all'altezza dell'angolo sud-ovest dell'edificio sub A della part. n. 195 sono nuove e pertanto inammissibili (cfr., sul divieto di nova nel ricorso di diritto pubblico, DTF 128 I 354 consid. 6c pag. 357; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.). La questione dell'andamento del confine non è comunque rilevante per il giudizio, considerato che la Corte cantonale ha di per sé ammesso la facoltà di costruire in contiguità, che il progetto non invade la proprietà dei ricorrenti e che, sotto il profilo delle distanze, l'ubicazione dell'aggiunta è determinata essenzialmente dall'obbligo di allineamento. Pure su questo punto, nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il gravame è pertanto infondato.
 
4.
 
4.1 I ricorrenti sostengono inoltre che la precedente istanza avrebbe arbitrariamente ritenuto che la ristrutturazione dell'abitazione principale (part. n. 196 sub A) non comporta un aumento di volumetria. Ritengono che l'ampliamento mediante l'aggiunta prevista sul lato est incrementerebbe in modo inammissibile l'ingombro orizzontale di tale abitazione e contrasterebbe con l'allineamento obbligatorio, che, a loro dire e contrariamente a quanto accertato nel giudizio impugnato, non seguirebbe il prolungamento della facciata nord della stessa, ma sarebbe avanzato di circa un metro verso il loro fondo.
 
4.2 L'aggiunta litigiosa non sorge sul settore occupato dall'edificio principale sub A, soggetto a vincolo di mantenimento della volumetria, ma su un'area - graficamente distinta sul piano normativo degli interventi edilizi - in cui il PPNV ammette la ricostruzione o una nuova edificazione. Senza incorrere nell'arbitrio la Corte cantonale ha quindi negato una modifica degli attuali ingombri verticali e orizzontali dell'abitazione principale. L'ampliamento rispetta d'altra parte l'allineamento obbligatorio, che, come accertato rettamente dalla Corte cantonale sulla base del PPNV così come approvato in modo vincolante dal Consiglio di Stato, segue il prolungamento della facciata nord dell'abitazione. L'accertamento è tanto più sostenibile ove si consideri che un analogo allineamento obbligatorio è pure previsto sul lato opposto in coincidenza con il prolungamento della facciata sud.
 
5.
 
5.1 I ricorrenti lamentano altresì l'applicazione arbitraria delle disposizioni comunali che disciplinano gli interventi edilizi nella zona del nucleo, rimproverando alla Corte cantonale la mancata applicazione dell'art. 39 delle norme di attuazione del piano regolatore. Questa disposizione regola, per la zona del nucleo, la distanza da rispettare dai fondi e verso gli edifici, come pure l'altezza degli stabili, che deve tenere conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti del nucleo.
 
5.2 Il piano particolareggiato, che deve essere previsto nell'ambito del piano regolatore, organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale quando interessi inerenti alla protezione di nuclei o centri storici lo richiedono (cfr. art. 54 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990). Questo strumento pianificatorio presenta quindi un grado di precisione maggiore rispetto al piano regolatore e, per taluni aspetti, può assumere una portata simile a quella di un'autorizzazione edilizia (cfr. DTF 121 I 117 consid. 3b; Scolari, op. cit., n. 411 seg. all'art. 54/55 LALPT). In concreto, il PPNV, con il suo piano normativo degli interventi edilizi, è stato adottato successivamente all'entrata in vigore del piano regolatore e disciplina specificatamente per i singoli fondi all'interno del comprensorio i vincoli di mantenimento e gli interventi di costruzione possibili. È quindi in modo tutt'altro che insostenibile che la Corte cantonale si è innanzitutto fondata sulla regolamentazione del PPNV, attribuendole di principio una portata prevalente rispetto all'invocata norma del piano regolatore. Comunque, come riconoscono pure i ricorrenti, le distanze prese in considerazione dai giudici cantonali sulla base del PPNV non si scostano manifestamente da quelle previste dall'art. 39 delle norme di attuazione del piano regolatore. Inoltre, per quanto riguarda l'altezza, il piano particolareggiato precisa il criterio generico stabilito dal piano regolatore, secondo cui occorre tenere conto dell'altezza dei fabbricati circostanti, fissando per l'aggiunta litigiosa un'altezza massima pari a quella dell'abitazione principale sub A esistente sul medesimo fondo. Su questi punti, il PPNV non contrasta quindi con il piano regolare.
 
D'altra parte, l'eventuale mancata conformità del PPNV con il piano regolatore andava contestata nell'ambito della procedura di adozione del piano particolareggiato stesso. In sede di ricorso di diritto pubblico contro la decisione dell'ultima istanza cantonale relativa al rilascio della licenza edilizia, i ricorrenti possono di principio soltanto fare valere che, così come autorizzata, la costruzione litigiosa violerebbe disposizioni del PPNV destinate a proteggere i loro interessi di vicini (DTF 107 Ia 331 consid. 1c, 115 Ib 335 consid. 4c). Premesso ch'essi non invocano, tantomeno con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, motivi che secondo la giurisprudenza potrebbero giustificare un esame pregiudiziale del provvedimento pianificatorio nell'ambito della presente procedura, anche su questo aspetto il gravame va disatteso (cfr., su questa giurisprudenza, DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 4.2, in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg.).
 
5.3 Alla luce di quanto esposto, il giudizio impugnato non viola per finire nemmeno la garanzia della proprietà. Non essendo infatti in discussione una restrizione particolarmente grave della proprietà dei ricorrenti, il potere d'esame del Tribunale federale relativo a detta garanzia corrisponde a quello relativo al divieto dell'arbitrio, che, come visto, non è però stato violato dalla Corte cantonale (cfr. DTF 126 I 213 consid. 3a e rinvio).
 
6.
 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderanno ai resistenti, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti, al Municipio di Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 febbraio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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