BGer 1A.227/2006 | |||
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BGer 1A.227/2006 vom 22.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.227/2006 /biz
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Sentenza del 22 febbraio 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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I.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia
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penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 20 settembre 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
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Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e di documenti bancari che li concernevano (cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.36 e 1A.53/2005 del 29 aprile 2005, 1A.201/2005 del 1° settembre 2005 e 1A.62/2006 del 27 giugno 2006). Le inchieste concernono sospettate compravendite in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________.
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B.
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Con domanda integrativa del 13 ottobre 2005, la diciottesima, la menzionata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione bancaria di conti intestati alle società Q.________, K.________, Z.________ e dei conti di E.________ presso la W.________SA.
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Con decisione di entrata in materia del 14 ottobre 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 20 settembre 2006, ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti del conto ppp presso la W.________SA di Lugano all'Italia, relazione sulla quale sono stati effettuati trasferimenti dalla A.________ e dalla K.________.
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C.
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I.________, titolare del citato conto, impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di annullarla, eccezion fatta per la consegna dei documenti di apertura e di determinati giustificativi. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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L'Ufficio federale di giustizia e il MPC, rinunciando a formulare osservazioni, propongono di respingere il gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, già titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. per la trasmissione di documenti di un conto estinto, DTF 130 II 505 consid. 2).
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2.
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2.1 Il ricorrente accenna al fatto che l'esposizione dei fatti contenuta nel complemento litigioso sarebbe sommaria, lacunosa e carente di motivazione, anche riguardo al principio della doppia punibilità. Sostiene poi che i documenti bancari del suo conto non avrebbero alcuna rilevanza e pertinenza per il procedimento penale estero, poiché l'inchiesta non avrebbe evidenziato, al suo dire, alcun motivo di sospetto circa l'utilizzazione per le prospettate attività illecite della sua relazione. Sarebbe quindi stato violato il principio della proporzionalità.
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2.1.1 Nella decisione impugnata il MPC ha dapprima ricordato i fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e in particolare del complemento del 20 maggio 2002, secondo i quali il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società U.________SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi per il tramite sempre di società off-shore; transazioni oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia. Nella diciassettesima integrazione si indica il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi, R.________, D.________, Paolo Del Bue, E.________ e altri per frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione indebita, in relazione ad attività illecite connesse alla compravendita di diritti di trasmissione da parte di U.________.
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I diritti di trasmissione ceduti a U.________ negli anni 1994-1995 da società maltesi, controllate dal Gruppo Berlusconi, sarebbero pervenuti a queste società tramite una serie di vendite fittizie, a prezzi gonfiati e tra società anch'esse occultamente controllate, con l'effetto di maggiorare il costo dei diritti acquisiti. Quelli ceduti sempre a U.________ negli anni 1995-1998 da una società maltese (posseduta dalla prima al 99%), le sarebbero in gran parte pervenuti non direttamente da un'altra società o da produttori internazionali, come riportato nelle relazioni al bilancio e nel prospetto informativo per la quotazione in borsa, bensì, sempre a prezzi gonfiati, per il tramite tra l'altro di società dell'inquisito E.________. Le somme maggiorate indebitamente pagate sarebbero state trasferite per un importante ammontare globale su conti bancari in Svizzera, nelle Bahamas e nel Principato di Monaco nelle disponibilità degli indagati e di persone collegate.
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Secondo l'autorità richiedente, l'analisi di un conto intestato all'indagato R.________, la cui documentazione è già stata trasmessa all'Italia, confermerebbe le accuse promosse. Risulterebbe infatti, in estrema sintesi, che U.________ avrebbe comperato diritti televisivi dalle controllate società maltesi, che a loro volta avrebbero acquistato i prodotti a prezzi gonfiati da una società di E.________ (il quale avrebbe agito unicamente da intermediario, il cliente essendo chiaramente Silvio Berlusconi), la quale avrebbe poi "restituito" una parte dei profitti illeciti a R.________, bonificandoli a favore del citato conto. Da questa relazione il denaro verrebbe poi disperso su altri conti svizzeri.
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2.1.2 Il MPC ha poi precisato che in seguito a una comunicazione spontanea di informazioni, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo, inviata il 12 ottobre 2005 dal MPC all'Italia, nella quale veniva riferito che la Svizzera aveva aperto un'indagine di polizia giudiziaria per titolo di ricilaggio di denaro, l'autorità estera ha formulato la diciottesima integrazione, del 13 ottobre 2005. L'autorità federale ha rilevato che le somme esistenti sui conti Q.________, K.________, A.________ e Z.________, indicati nel complemento appena citato, sarebbero ricollegabili al reato di appropriazione indebita nel procedimento italiano xxx aperto nei confronti di Silvio Berlusconi, R.________, E.________ Giorgio Vanoni e altri, per essersi appropriati di risorse finanziarie della Fininvest e, dal 1995, di U.________ attraverso plurime operazioni di trasferimenti di ingenti somme destinate a pagare diritti televisivi mediante un sovrapprezzo fittizio e versamenti effettuati da conti della Silvio Berlusconi Finanziaria SA e della H.________ in favore di conti gestiti da fiduciari di Berlusconi, di conti delle società di E.________ e di R.________ e di relazioni intestate a società di comodo. In tale ambito, per quanto attiene le sospettate distrazioni di fondi a favore di E.________, agli imputati è contestato, per il periodo dal 1988-1999, di essersi appropriati di un ammontare di circa USD 170 milioni, somme inizialmente ricevute dalle società A.________ e Q.________ di E.________ su conti aperti presso varie banche statunitensi, principalmente a Los Angeles. Dall'esame dei documenti bancari della A.________, trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia per il periodo 2000-2002, risulterebbe l'esistenza di ripetuti e ingenti trasferimenti in favore di relazioni bancarie elvetiche. L'autorità italiana sostiene ch'essi sarebbero, almeno in parte, ricollegabili ai citati sospettati atti illeciti. Secondo l'autorità richiedente, E.________ avrebbe operato con il Gruppo Berlusconi per il tramite della K.________USA, società posseduta al 100% da E.________Trust, E.________ essendo indicato quale "Principal" e "CEO". Successivamente sono state costituite, oltre ad altre società domiciliate in Irlanda, la A.________ (domiciliata a Hong Kong) e la Q.________ (domiciliata a Curacao, Antille olandesi). E.________ sarebbe stato il gestore reale e diretto di quest'ultime società, che a Hong Kong né avrebbero avuto strutture né svolto attività. E.________ avrebbe utilizzato molteplici conti bancari per svolgere attività di compravendita di diritti televisivi dal 1988-1999 e altri ancora dal 2000 ad oggi. I conti delle citate società, sempre secondo l'autorità italiana, verrebbero utilizzati per allocare proventi delle prospettate attività illecite.
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Il MPC aggiunge infine che in seguito alla scoperta di nuove ipotesi delittuose l'autorità italiana, come precisato in uno scritto del 28 marzo 2006, ha avviato un successivo procedimento in Italia per fatti di appropriazione indebita e riciclaggio commessi dal 2000, relativi all'acquisto di diritti televisivi da parte di U.________ (ttt). In tale contesto l'autorità italiana esamina dette attività sotto il profilo del falso in bilancio e della frode fiscale: questo nuovo procedimento è quindi connesso e collegato a quello precedente. Gli elementi probatori delle nuove ipotesi di reato sono costituiti essenzialmente da documenti bancari trasmessi all'Italia dagli Stati Uniti in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari nell'ambito dell'altro menzionato procedimento. Allo scopo di indagare su fatti scaturiti dall'esame della documentazione bancaria americana è stato quindi necessario aprire un nuovo procedimento.
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2.2 Nella decisione impugnata il MPC indica che, dopo aver esaminato i documenti bancari delle società A.________, Q.________, K.________ e Z.________, ha chiesto alla banca di trasmettergli anche gli atti del conto ppp. Su questa relazione è stato infatti trasferito denaro da conti di società oggetto di inchiesta, riconducibili all'inquisito E.________ e che secondo l'autorità estera avrebbero ricevuto denaro ricollegabile al sospettato reato di appropriazione indebita. Il conto litigioso è stato aperto il 21 maggio 1997 e chiuso il 3 novembre 2004: sullo stesso sono state effettuate operazioni provenienti dal conto svizzero della K.________ e dal conto americano della A.________, segnatamente dodici operazioni per un totale di USD 990'000.--, da giugno 1997 a ottobre 1999, e un accredito di USD 250'000.-- dalla K.________.
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2.3 Riguardo all'asserita genericità e lacunosità del complemento in esame, assunto sul quale si diffonde il ricorrente, giova ricordare che, come più volte ribadito dal Tribunale federale, la rogatoria iniziale e gli ulteriori complementi adempiono le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste norme, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Spetterà poi al giudice straniero del merito, dinanzi al quale gli inquisiti potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove della contestata tesi e degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non risultano elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
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Del resto le asserzioni ricorsuali, di carattere generico, manifestamente non reggono, alla pari di quella relativa all'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata. Nella stessa sono indicati i fatti, peraltro in larga misura già noti, e le considerazioni giuridiche rilevanti: il ricorrente disconosce inoltre ch'essa va esaminata anche alla luce dei precedenti numerosi complementi introdotti, la cui ammissibilità è già stata confermata dal Tribunale federale. Il complemento litigioso circoscrive in modo sufficiente l'oggetto dell'inchiesta e delle misure di assistenza richieste, ossia di verificare l'esistenza delle sospettate sovrafatturazioni e il susseguente versamento di "ristorni" a determinate persone e società espressamente indicate. Inoltre, esso indica pure il periodo di commissione di tali reati, protrattosi sull'arco di vari anni. Queste informazioni sono sufficienti per l'esame cui deve procedere il giudice svizzero dell'assistenza. Il criticato esposto dei fatti, non lacunoso, è quindi vincolante per il Tribunale federale (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Eventuali imprecisioni delle ipotesi accusatorie o di risultanze istruttorie potranno infatti essere confermate o rettificate anche sulla base dei documenti litigiosi, ricordato che l'ammissibilità di analoghe domande integrative, nonché di quella in esame, è stata più volte ammessa dal Tribunale federale.
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2.4 Il contestato requisito della doppia punibilità delle fattispecie poste a fondamento della rogatoria è già stato riconosciuto come assolto dal Tribunale federale nel quadro di precedenti sentenze (sentenza 1A.36/2005 del 29 aprile 2005). Il ricorrente disattende infatti che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno solo di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Ora, non è contestato, se non in maniera del tutto generica, che i fatti posti a fondamento della rogatoria e dell'integrazione in esame costituiscano fattispecie penali per le quali l'assistenza è ammissibile (sull'adempimento di tale presupposto riguardo a sovrafatturazioni sotto il profilo degli art. 158 e 138 CP vedi anche sentenza 1A.121/1995 del 15 agosto 1995 consid. 6, apparsa in Rep 1995 132).
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2.5 Neppure l'implicito assunto ricorsuale, secondo cui il MPC avrebbe agito "ultra petita", poiché il conto litigioso non è espressamente indicato nel complemento, regge. Questo principio, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 373 consid. 7; 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ne ha però sostanzialmente attenuato la portata, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato, come nella fattispecie, che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare, peraltro già prospettata nella fattispecie (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
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In tale ambito, anche l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"; cfr. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a pag. 243; 118 Ib 547 consid. 3a) è infondato, visto che gli accrediti litigiosi sono stati rintracciati sulla base dell'esame di conti indicati nella domanda integrativa. D'altra parte, dalla citata descrizione dei fatti, risulta che i documenti sequestrati sono idonei a far avanzare il procedimento estero.
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3.
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3.1.1 In via subordinata il ricorrente adduce che il MPC avrebbe ordinato la trasmissione in blocco di tutti i documenti sequestrati, senza peraltro considerare ch'egli avrebbe indicato i documenti inutili per il procedimento estero, violando in tal modo il principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene che, semmai, dovrebbero essere trasmessi, oltre a un ulteriore documento, soltanto i giustificativi concernenti le dodici operazioni indicate nella decisione impugnata.
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3.1.2 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione deve impartire al detentore dei documenti sequestrati un termine affinché possa esercitare in maniera concreta ed effettiva il suo diritto di essere sentito e adempiere al suo dovere di cooperazione, indicando riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo lui si opporrebbero alla consegna: essa deve poi motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 479-1, 479-2). La decisione impugnata adempie queste esigenze. Il MPC, contrariamente all'accenno ricorsuale, non ha infatti ordinato la trasmissione in modo acritico e indeterminato dei documenti, lasciandone in maniera inammissibile la cernita agli inquirenti esteri, ritenuto ch'esso in quell'ambito ha indicato le operazioni sospette effettuate sulla relazione litigiosa e ha spiegato l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione in esame (DTF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b) e la sussistenza di una relazione obiettiva sufficiente della stessa con il procedimento estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
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3.1.3 Certo, il ricorrente sostiene d'aver indicato al MPC quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero, conformemente all'obbligo che gli incombeva. Non lo ha comunque fatto in modo pertinente. In effetti, tranne l'accenno a un versamento di fr. 76'500.-- effettuato in vista della costituzione, alla quale egli ha poi rinunciato, di una società e di un'operazione di compensazione per fr. 41'000.-- nei confronti di un asserito terzo estraneo, il ricorrente si è limitato ad accennare, in maniera del tutto generica, al fatto che si tratterebbe di registrazioni di non meglio specificati investimenti e delle conseguenti spese addebitate dalla banca o di operazioni, anch'esse per nulla precisate, che non avrebbero niente a che vedere con il procedimento estero. Con questi generici accenni egli non dimostra tuttavia minimamente l'irrilevanza potenziale degli atti litigiosi per il procedimento estero.
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3.1.4 D'altra parte, la necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è evidente. La consegna di tutte le informazioni bancarie è chiaramente idonea a far progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c). Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che le autorità svizzere non dispongono dei documenti bancari concernenti le citate società trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia. La criticata trasmissione è quindi giustificata, rilevata la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente e definitivamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e stabilire se i costi dei diritti televisivi oggetto d'inchiesta siano effettivi o esorbitanti. La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a), condizioni non realizzate in concreto. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia sempre ancora fondata.
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3.2 Inoltre, come riconosciuto da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Anche la conclusione ricorsuale subordinata di limitare la trasmissione solo dei documenti relativi ai tredici atti indicati dal ricorrente dev'essere pertanto respinta (DTF 130 II 14 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3b e 3c).
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3.3 Infine, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione, cui accenna il ricorrente, della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (cfr. art. 3 n. 1 CEAG; DTF 117 Ib 53 consid. 2; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268).
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4.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95799/08).
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Losanna, 22 febbraio 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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