BGer I 173/2005 | |||
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BGer I 173/2005 vom 26.02.2007 | |
Tribunale federale
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I 173/05{T 7}
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Sentenza del 26 febbraio 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali, U. Meyer presidente
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Borella e Buerki Moreni, giudice supplente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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K.________, ricorrente, rappresentato dallo studio legale e notarile, Avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano,
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contro
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Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni dell'11 gennaio 2005.
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Fatti:
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A.
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Facendo valere di essere totalmente inabile al lavoro nell'attività di manovale dal 13 dicembre 2001, il 18 marzo 2002 K.________, nato nel 1959, ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone dei Grigioni (UAI) una domanda volta all'ottenimento di prestazioni per adulti. Dopo aver esaminato la possibilità di procedere ad una riformazione professionale, assunto agli atti documentazione medica ed esperito alcuni accertamenti economici, l'amministrazione ha respinto la richiesta per il motivo che il grado di invalidità era nullo (decisione del 14 agosto 2003). Con provvedimento del 7 ottobre 2004, emanato in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato e al relativo complemento presentato per conto suo in data 11 agosto 2004 dall'avvocato Marco Probst, l'UAI ha sostanzialmente confermato la precedente decisione.
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B.
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Con il patrocinio dell'avv. Probst, l'assicurato si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo in via principale l'assegnazione di una rendita intera di invalidità sulla base di un grado di incapacità al guadagno di almeno il 70%, rispettivamente di tre quarti di rendita sulla base di un grado di invalidità del 60%. In via subordinata, l'interessato ha chiesto l'esperimento di nuovi esami peritali e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento di provvedimenti professionali.
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Con giudizio dell'11 gennaio 2005 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame. Dopo avere accertato, dal profilo medico, una capacità lavorativa completa dell'interessato in un'attività sostitutiva leggera, i primi giudici hanno stabilito che, a fronte di un grado di invalidità massimo del 5.8% nel 2002, non erano dati i presupposti né per erogare una rendita né per procedere ad una riformazione professionale.
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C.
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Rappresentato dallo studio legale Probst, K.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ripropone le richieste di prima sede. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
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Chiamati a pronunciarsi sul gravame, I'UAI, che ha semplicemente rinviato al giudizio impugnato e alla decisione su opposizione, come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si sono determinati.
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Diritto:
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1.
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1.1 La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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1.2 Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al presente Tribunale al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questa Corte, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
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2.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità (art. 16 LPGA; per quanto concerne la disciplina applicabile allo stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti).
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Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, occorre soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).
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3.
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Il ricorrente sostiene in primo luogo di non essere in grado di svolgere un'attività leggera al 100%. A sostegno della sua tesi osserva che nel corso del 2003 sarebbe intervenuto un peggioramento dello stato di salute, le cui conseguenze sulla capacità lavorativa non sarebbero state approfondite dall'UAI. Egli chiede di conseguenza che venga esperita una perizia medica giudiziaria. Per il resto contesta pure le valutazioni di ordine economico compiute dai primi giudici e pretende il riconoscimento di provvedimenti professionali integrativi, peraltro già auspicati a più riprese dai medici intervenuti.
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4.
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In concreto, dalla documentazione medica dell'incarto risulta che l'assicurato soffre di dolori lombari a carattere altalenante dal 1998. Al riguardo, le risonanze magnetiche eseguite nel 2000 e 2001 hanno accertato l'esistenza di esiti di morbo di Scheuermann della colonna lombare con focolai edematosi intraossei a livello D12, L1 e L5, lieve osteocondrosi L4-L5 e L5-S1 senza segni di radicolopatie, modica spondilartrosi L5-S1 e segni di artrosi dell'articolazione sacro-iliaca destra; esse hanno pure posto in evidenza la comparsa di una piccola ernia discale recessale destra L5-S1 con segni di sofferenza radicolare S1. Alla luce di questi referti come pure del rapporto 16 aprile 2002 del curante dottor M.________, specialista in reumatologia e riabilitazione, l'interessato è stato unanimemente ritenuto completamente inabile al lavoro nella sua pregressa attività di manovale e in altre attività pesanti.
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Il dottor M.________ ha per contro considerato ammissibile per l'assicurato un'attività medio leggera con possibilità di cambiare posizione (eretta e seduta), quale quella di magazziniere, portinaio e operaio non qualificato. Egli ha pure ritenuto entrare in linea di considerazione una riformazione professionale che tenesse conto delle medesime limitazioni. Su espressa richiesta dell'UAI, il curante ha in seguito confermato l'ammissibilità dello svolgimento di attività quale autista di funicolare e custode fattorino descritte nella documentazione relativa ai posti di lavoro (DPL) a disposizione dell'amministrazione.
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Nel dicembre 2002 l'assicurato è pure stato visitato, su incarico della Cassa malati X._______, dal dottor E.________, specialista in medicina interna e in malattie reumatiche, il quale ha eseguito una RX della colonna lombare, che ha posto in rilievo una situazione comparabile a quella del 1998 e 2000 e meglio non ha evidenziato alcuna progressione delle alterazioni degenerative. II perito, dopo avere in particolare attestato di trovarsi di fronte ad una persona che "lamenta dolori al rachide che possono venire solo parzialmente spiegati con i dati oggettivi", ha concluso che l'assicurato era in grado di eseguire un lavoro medio leggero che non richiedesse particolari sforzi per la colonna vertebrale (conclusione, questa, sostanzialmente confermata il 10 giugno 2003).
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In seguito a un preteso peggioramento dello stato di salute a far tempo dal mese di dicembre 2002, l'assicurato è quindi stato degente, dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003, presso la clinica X.________ per sottoporsi a un programma terapeutico di riabilitazione del dorso. La degenza avrebbe portato giovamento all'interessato che, secondo quanto attestato dai medici curanti, "in ergonomia ed in palestra [...] riusciva a svolgere tutti gli esercizi, a camminare più di un'ora e stando seduto non accusava grossi disturbi". I sanitari hanno aggiunto che durante la degenza la generalizzazione dei dolori osservata in entrata era scomparsa e concluso che, visto il buon risultato della cura e la buona funzionalità acquisita, egli avrebbe potuto svolgere una professione fisicamente più leggera al 50-100% (senza dover sollevare e portare pesi).
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In data 6 maggio 2003 il dottor M.________ ha fatto eseguire una valutazione a carattere neuroradiologico con una risonanza magnetica della colonna cervicale che ha evidenziato la presenza di nuove affezioni e meglio una discopatia C5/C6 con ernia discale a base larga e modica stenosi del neuroforame di C6 a destra nonché delle discopatie C6/C7 e una spondilartrosi C7 e Th1, soprattutto a destra. In data 4 novembre 2003 l'assicurato è stato visitato dal dottor B.________, specialista in neurologia, il quale, posta la diagnosi di sindrome panvertebrale su disturbi statico-degenerativi del rachide in presenza di discopatie multiple a livello cervicale con prolasso discale a base larga, medio laterale destro C5-C6, senza sintomi radicolari irritativi o deficitari e cefalee posteriori croniche di tipo piuttosto tensivo, ha auspicato un'integrazione del paziente in una professione meno faticosa e una sua ripresa del lavoro il più velocemente possibile.
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5.
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Dalla documentazione medica succitata emerge che dal mese di dicembre 2001 fino al ricovero presso la clinica X.________ nel gennaio/febbraio 2003 e quantomeno fino al dicembre 2002 - istante in cui sarebbe intervenuto, a detta del ricorrente, un peggioramento dello stato di salute -, la capacità lavorativa dell'assicurato, pur essendo nulla nella precedente attività di manovale, risultava completa in attività medio leggere, che tenessero conto delle limitazioni indicate dai sanitari. Alla fine del soggiorno presso la clinica X.________, tuttavia, e malgrado il netto miglioramento ammesso dallo stesso assicurato, i medici hanno attestato che egli poteva svolgere una professione fisicamente più leggera al 50 - 100%. Ora, di tale referto non hanno debitamente tenuto conto né l'UAI né il Tribunale cantonale amministrativo, i quali hanno fissato il grado di invalidità in base ad una capacità lavorativa totale in dette attività, senza addurre alcuna motivazione in proposito. Dagli atti emerge inoltre che nel corso del 2003 sono subentrate affezioni alla colonna cervicale - e quindi un peggioramento dello stato di salute - aventi, a mente del dottor M.________, carattere degenerativo (cfr. scritto del 18 febbraio 2005 all'indirizzo dello studio legale Probst).
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Ciò malgrado non vi è, dopo il ricovero presso la clinica X.________, alcun documento specialistico che attesti la capacità lavorativa residua dell'interessato. Unicamente il dottor B.________ ha dichiarato che l'assicurato dovrebbe riprendere a lavorare in un'attività leggera, sottintendendone dunque una certa capacità, senza tuttavia specificarne la misura.
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In simili circostanze non si può senz'altro ritenere che la documentazione medica agli atti sia sufficiente per poter stabilire l'effettivo grado di incapacità lavorativa dell'assicurato in attività medio leggere, ed in ultima battuta il grado di invalidità rilevante per sancire il diritto alla rendita o a provvedimenti professionali integrativi. I referti non sono infatti univoci e non sintetizzano in maniera completa, approfondita e motivata le conseguenze sulla capacità lavorativa dei danni alla salute di cui soffre l'assicurato. In particolare non è chiaro il motivo per cui i medici della clinica X.________ hanno attestato che l'assicurato potrebbe svolgere una professione fisicamente più leggera al 50 - 100%, malgrado il netto miglioramento dello stato di salute dopo la cura, né quale sia il significato preciso da attribuire a tale percentuale (cfr. tuttavia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 822/04 del 21 aprile 2005, consid. 4.4, secondo cui in presenza di un rapporto medico indicante il grado d'incapacità lavorativa tra due margini di oscillazione, ci si fonda di regola sul valore medio). Visto quanto sopra, si impongono ulteriori accertamenti specialistici alfine di valutare complessivamente sia lo stato di salute dell'assicurato che le conseguenze dello stesso sulla capacità di svolgere (parzialmente) attività medio-leggere.
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6.
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Già solo per questo motivo si giustifica di annullare il giudizio cantonale come pure la decisione su opposizione dell'UAI. Gli atti vengono di conseguenza rinviati all'amministrazione - e non al Tribunale cantonale, ritenuto che, in assenza di motivi particolari che in concreto non si realizzano, se una perizia medica sembra necessaria, la causa va di massima rinviata all'amministrazione (RAMI 1999 no. U 342 pag. 410; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 304/99, consid. 6, pubblicata in SVR 2001 UV no. 2 pag. 7) - affinché determini nuovamente il grado d'invalidità e statuisca di nuovo sul diritto alla rendita dell'assicurato come pure sul suo diritto a provvedimenti integrativi. A tal proposito è utile ricordare alle parti che, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte, in difetto di indicazioni economiche concrete e affidabili (cfr. pure DTF 129 V 472; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.), il reddito ipotetico da invalido, conseguibile dall'interessato esercitando l'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute, andrà determinato applicando i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8.1-8.5, pubblicata in RSAS 2007 pag. 64).
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7.
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La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1.2). Patrocinato da un legale, l'assicurato ha diritto a - piene (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 199/02 del 10 febbraio 2004, consid. 6 con riferimenti) - ripetibili che saranno poste a carico dell'assicuratore soccombente (art. 135 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato 11 gennaio 2005 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e la decisione su opposizione 7 ottobre 2004 dell'UAI sono annullati; la causa è rinviata all'amministrazione perché, conformemente ai considerandi, statuisca di nuovo sul diritto a prestazioni di invalidità del ricorrente.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'UAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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L'autorità giudiziaria cantonale statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
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5.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 26 febbraio 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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