BGer 1A.263/2006 | |||
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BGer 1A.263/2006 vom 13.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.263/2006 /biz
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Sentenza del 13 marzo 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.A.________,
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B.A.________,
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C.A.________,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Elvezio Lorenzetti,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali,
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via Ghiringhelli 19, 6502 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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rinuncia all'espropriazione,
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 3 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono comproprietari del fondo part. n. 107 di Locarno. La particella, ubicata nei pressi della rotonda di Piazza Castello, a confine con via Orelli, è edificata con uno stabile a destinazione commerciale ed abitativa.
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Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla sistemazione del raccordo tra la rotonda di Piazza Castello e via Orelli, lo Stato del Cantone Ticino ha promosso nel marzo del 1997 una procedura di espropriazione dei diritti ritenuti necessari alla realizzazione dell'opera, costituita essenzialmente dalla posa di una barriera metallica su entrambi i lati di via Orelli vicini alla rotonda. L'espropriante ha in particolare chiesto l'iscrizione a registro fondiario di una servitù reciproca di passo con ogni veicolo a carico del fondo part. n. 107 e di quello confinante part. n. 1695, con l'impegno a realizzare, in compenso, nove posteggi a favore della particella n. 107 sul vicino fondo part. n. 89 del Comune di Locarno.
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B.
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I proprietari del fondo part. n. 107 hanno presentato il 5 maggio 1997 un'opposizione, con la quale hanno segnatamente chiesto una modifica dei piani e formulato una richiesta d'indennità espropriativa complessiva superiore a fr. 650'000.--. Presone atto, lo Stato ha riesaminato il progetto e, rilevato che veniva unicamente soppresso un accesso alla via pubblica, ha comunicato il 16 settembre 1997 di rinunciare all'espropriazione. Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare, con sentenza del 30 settembre 2005 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto ai proprietari della particella n. 107 un risarcimento di complessivi fr. 112'327,05, oltre interessi.
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C.
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Adito dallo Stato, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso con sentenza del 3 novembre 2006, negando l'indennizzo stabilito dalla prima istanza e riconoscendo unicamente un importo di fr. 2'500.--, corrispondente a quanto stabilito nel giudizio di primo grado a titolo di ripetibili, quale rifusione delle spese cagionate dalla procedura precedente alla rinuncia all'espropriazione. La Corte cantonale ha ritenuto che l'art. 7 LEspr/TI consentiva in sostanza unicamente il risarcimento dei costi sopportati dai proprietari per la notificazione delle pretese dopo la pubblicazione degli atti. Ha altresì rilevato che, per il resto, nessuna disposizione imponeva allo Stato di indennizzare i privati per la semplice chiusura di un accesso alla strada cantonale e che la posa della barriera lungo via Orelli non comportava una restrizione per la proprietà A.________, che rimaneva raggiungibile dalla via pubblica su un altro lato.
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D.
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I proprietari impugnano con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno valere la violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 14 cpv. 2 LEspr quale disposizione che sarebbe stata ripresa dal diritto espropriativo cantonale, e lamentano una lesione del principio della buona fede.
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E.
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, rilevando che la sua decisione non è fondata sul diritto federale ed auspicando nondimeno che possano essere trattate alcune censure riguardo alla situazione giuridica del proprietario fondiario che perde un accesso alla via pubblica. Lo Stato del Cantone Ticino chiede invece di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.
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1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
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1.3 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale o che avrebbero dovuto esserlo, sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337 consid. 1.1, 129 II 183 consid. 3.1). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili. Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale, che non presentano alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 128 II 56 consid. 1a/aa, 126 II 171 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2a).
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1.4 La decisione impugnata, che concerne una procedura espropriativa relativa a un intervento di sistemazione di una strada cantonale, è rettamente fondata sul diritto cantonale autonomo, in particolare sull'art. 7 cpv. 3 LEspr/TI che disciplina le conseguenze in caso di rinuncia all'espropriazione, prevedendo la rifusione di un'equa indennità per le spese giustificate avute dagli interessati nella procedura. Il fatto che una normativa analoga è prevista all'art. 14 cpv. 2 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930 (LEspr; RS 711), alla quale la LEspr/TI si ispira, non è decisivo. La legge federale è infatti applicabile al diritto di espropriazione esercitato dalla Confederazione (o conferito a terzi) per la realizzazione di opere di utilità per la Confederazione (art. 1 segg. LEspr). Il giudizio impugnato rimane quindi fondato esclusivamente sul diritto cantonale anche nella misura in cui la Corte cantonale ha determinato la portata dell'art. 7 LEspr/TI richiamando, peraltro in modo pertinente, la giurisprudenza federale riguardante il corrispondente art. 14 LEspr (cfr. sentenza 1P.51/2005, del 9 agosto 2005, consid. 2.3, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2006, n. 25, pag. 101 segg.). Del resto, anche un'applicazione del diritto federale a titolo di diritto cantonale suppletorio - segnatamente allo scopo di completare una regolamentazione cantonale che presentasse lacune, che il diritto federale non imporrebbe comunque di colmare - rientrerebbe ancora nella nozione di diritto cantonale (DTF 115 Ib 206 consid. 2). In tali circostanze, rilevato che non è in discussione il mancato riconoscimento di un'indennità per espropriazione materiale derivante da una misura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT (cfr. l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007), in concreto è aperta solo la via del ricorso di diritto pubblico. Occorre quindi esaminare se il rimedio esperito dai ricorrenti soddisfi i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza.
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1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Il gravame in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti si limitano a criticare genericamente la decisione impugnata, senza sostanziare specificatamente una violazione dei loro diritti costituzionali. In particolare non fanno valere un'applicazione arbitraria dell'art. 7 LEspr/TI né, ove accennano al principio della buona fede, sostengono che sarebbero adempiute le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché possa essere tutelata la fiducia riposta in un'eventuale assicurazione ricevuta dall'autorità (cfr. DTF 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a).
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2.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, allo Stato del Cantone Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 marzo 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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