BGer 6P.218/2006 | |||
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BGer 6P.218/2006 vom 30.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.218/2006
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6S.486/2006 /biz
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Sentenza del 30 marzo 2007
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Wiprächtiger e Ferrari,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
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contro
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B.A.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Alfio Mazzola,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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6P.218/2006
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Divieto dell'arbitrio; diritto di essere sentito;
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presunzione d'innocenza,
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6S.486/2006
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commisurazione della pena (art. 63 e 64 CP);
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atti sessuali con fanciulli,
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ricorso di diritto pubblico (6P.218/2006) e ricorso per cassazione (6S.486/2006) contro la sentenza emanata
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il 20 settembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a A.A.________ e C.A.________ si sono sposati a X.________ il 12 giugno 1980. La loro unione è stata sciolta con sentenza del 10 aprile 2001 del Pretore della giurisdizione di Y.________. Dal loro matrimonio sono nati B.A.________ (10 giugno 1983) e D.A.________ (10 agosto 1986).
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A seguito di una lite coniugale avvenuta il 26 dicembre 1999 per la quale è stato richiesto l'intervento della polizia, B.A.________ e la madre sono state ricoverate all'Ospedale Z.________. In quell'occasione la ragazza ha lamentato di essere oggetto di provocazioni verbali da parte del padre, accennando anche ad un comportamento di lui "piuttosto esibizionista" sul piano sessuale. Temendo il peggio, i sanitari le hanno proposto una visita ginecologica che la ragazza ha però rifiutato.
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Nel novembre 2000, segnalata al Servizio psicologico dalla sua docente di classe alla quale aveva confidato i suoi difficili rapporti con il padre, B.A.________ è stata presa in cura dalla psicoterapeuta E.________ fino al 2004.
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Le condizioni della ragazza si sono viepiù degradate. Nel maggio 2002, B.A.________ ha abbandonato il liceo senza finire la terza classe. Nel dicembre 2002 è stata ricoverata alla Clinica F.________, in preda all'alcol e alla canapa. Durante quel ricovero, durato dall'11 dicembre 2002 al 19 febbraio 2003, B.A.________ ha rivelato alla madre di aver subito, nel passato, ripetuti abusi da parte del padre e ha maturato il proposito di denunciare i fatti.
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Il 13 giugno 2003 B.A.________ ha sporto denuncia al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Dopo istruttoria, A.A.________ è stato arrestato il 7 ottobre 2003 e scarcerato il 28 gennaio 2004. Il 15 marzo 2005 egli è stato posto in stato d'accusa dal Procuratore pubblico per ripetuti atti sessuali con fanciulli.
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A.b Con sentenza del 27 gennaio 2006, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere, tra il 1989 e il 1995, compiuto atti sessuali sulla figlia in numerose occasioni, in particolare per averle palpato la vulva, introdotto un dito nella vagina, toccato le natiche sotto i vestiti nella zona dell'ano, appoggiato e strusciato il suo membro in erezione all'altezza della schiena e dei glutei, preso le mani della figlia appoggiandosele sul pene compiendo atti di masturbazione e toccato i seni della ragazza sopra e sotto i vestiti. In applicazione della pena, il Presidente della Corte ha inflitto a A.A.________ due anni e sei mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), condannandolo a versare alla figlia, costituitasi parte civile, un'indennità di fr. 10'000.-- per torto morale, fr. 17'440.90 a copertura delle spese legali e fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili. Inoltre egli ha posto a carico di A.A.________ la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali, con obbligo di rifondere alla figlia l'entità del danno dovuto al ritardato inizio dell'attività professionale e per le spese mediche e di cura non assicurate dalla cassa malati. La figlia è stata rinviata a far quantificare i singoli importi davanti al foro civile.
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B.
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Il 20 settembre 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), in parziale accoglimento del ricorso del condannato, ha ridotto la pena a due anni e tre mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto.
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C.
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A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorsi di diritto pubblico e per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone in entrambi l'annullamento.
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D.
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La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi. Non sono state chieste altre osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione.
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2.
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Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
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3. Ricorso di diritto pubblico (6P.218/2006)
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3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1).
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3.1.1 Il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, oltre una violazione del principio in dubio pro reo. Trattandosi della pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, queste censure sono proponibili con ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP).
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3.1.2 Introdotto in tempo utile contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
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3.2 L'atto di ricorso deve contenere I'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e deve specificare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Il ricorrente deve presentare una motivazione giuridica esauriente, dalla quale si possa dedurre se e perché, eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che rispettano queste esigenze; non applica d'ufficio il diritto (DTF 132 I 82 consid. 7.2; 132 III 83 consid. 1.3; 132 IV 140 consid. 2.1). Quando l'ultima autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve spiegare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.481/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1, pubblicata in RtiD I-2004 n. 49 pag. 171). Censure relative al merito della vertenza sono invece inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; DTF 126 II 377 consid. 8b; 109 Ia 248 consid. 1).
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3.3 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può venire diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie la CCRP aveva sui quesiti posti nel ricorso di diritto pubblico un potere cognitivo simile a quello del Tribunale federale (v. art. 288 lett. c CPP/TI). In questo caso, il Tribunale federale non si limita a esaminare se l'ultima istanza cantonale sia caduta nell'arbitrio: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale, introducendo a torto una duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale. Si tratta al contrario di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no: nella fattispecie, occorre quindi esaminare se la Corte di merito sia incorsa in una valutazione arbitraria delle prove e se la CCRP abbia pertanto negato a ragione oppure a torto l'arbitrio. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT II-2001 n. 58 pag. 227). Anche se la decisione dei primi giudici non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove da questi eseguita con il susseguente avallo dell'ultima istanza cantonale. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dei giudici di merito (DTF 125 I 492 consid. 1 a/cc).
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3.4 L'insorgente intravede nel rifiuto di procedere a una perizia sulla credibilità della vittima una violazione del suo diritto di essere sentito, della garanzia della presunzione di innocenza e arbitrio nell'accertamento dei fatti (ricorso pag. 8).
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3.4.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato nei limiti delle facoltà che le competevano dalla CCRP, dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.), non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove all'autorità competente spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a; 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101; 106 Ia 161 consid. 2b pag. 163; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT I-2002 n. 83 pag. 529). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito coincide con la censura di apprezzamento arbitrario delle prove. Nell'ambito di un esame limitato all'arbitrio, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata solo quand'è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 124 I 208 consid. 4a; v. pure DTF 125 II 129 consid. 5b; 122 I 253 consid. 6c e rinvii).
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3.4.2 L'insorgente sostiene che il rifiuto delle istanze cantonali di ordinare una perizia sulla credibilità della figlia sarebbe arbitrario e manifestamente insostenibile. Egli sarebbe così stato privato di un mezzo di prova necessario a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima. A mente del ricorrente, un esame specialistico si imponeva per tre ragioni.
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3.4.2.1 Innanzitutto, la perizia avrebbe permesso di scandagliare la veridicità e l'affidabilità dei flashback della ragazza. L'insorgente enumera una serie di elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici a ordinare un esame specialistico sull'attendibilità dei ricordi di B.A.________. A sostegno della sua censura, egli richiama la giurisprudenza di questo Tribunale pubblicata in DTF 129 IV 179 considerando 2.4 secondo cui una perizia sulla credibilità delle dichiarazioni della vittima s'impone soprattutto quando si tratta di dichiarazioni di bambini frammentarie o di difficile interpretazione, quando esistano seri indizi di disturbi psichici o quando elementi concreti facciano pensare che la persona interrogata sia stata influenzata da altri.
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3.4.2.2 Il Presidente della Corte delle assise correzionali, il cui operato è stato protetto dalla CCRP, ha rilevato che la giovane si è espressa in modo chiaro sui fatti, alla presenza dell'imputato e del suo difensore ai quali è stata data ampia facoltà di contraddittorio. Nulla negli atti e dalle emergenze dibattimentali permetteva di dubitare che la vittima soffrisse di malattie psichiche che le avrebbero fatto raccontare fatti percepiti in modo discosto dalla realtà (sentenza impugnata consid. 2c pag. 5 e seg.). A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei professionisti che hanno trattato la ragazza, i quali non hanno nutrito dubbi circa all'attendibilità delle sue rivelazioni (sentenza impugnata consid. 2c pag. 6).
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Contrariamente a quanto il ricorrente sembra sostenere, la giurisprudenza federale non impone al giudice di ordinare una perizia ogniqualvolta che il testimone manifesti dei disagi psichici. Una regola così rigida sarebbe in aperto contrasto con il principio della libera valutazione delle prove (sentenza 1P.8/2002 del 5 marzo 2002, consid. 4.3.1). Secondo una prassi costante, l'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del giudice. Solo in presenza di circostanze particolari egli deve ricorrere all'ausilio di un esperto (DTF 129 I 49 consid. 4 pag. 57). Se, come nella fattispecie, le dichiarazioni in esame sono chiare e comprensibili senza far capo a cognizioni psicologiche specifiche, non occorre alcuna perizia (sentenza 6P.2/2005 dell'11 febbraio 2005, consid. 4.1).
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3.4.2.3 La seconda ragione di cui il ricorrente si prevale per sostenere il bisogno di un esame della giovane da parte di un esperto concerne il complicato processo dell'atto del ricordare. Le precedenti istanze avrebbero accertato la capacità di B.A.________ di rappresentarsi la realtà. Tuttavia, tale rappresentazione è altra cosa rispetto al recupero della memoria di asseriti fatti occorsi nel passato, recupero che può essere stato influenzato, oltre che dalla personalità borderline, anche dal senso di rabbia sviluppato dalla ragazza nei confronti del padre. L'atto del ricordare è un processo complesso ed il ricordo di un evento può essere ricco di distorsioni e/o invenzioni. Il modo in cui un evento viene rappresentato in memoria non corrisponde ad una sua esatta replica ma riflette la modalità con cui questo evento è stato elaborato dal soggetto sulla base di un insieme di fattori psicologici ed ambientali.
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Su questo punto, l'insorgente omette qualsiasi confronto con le motivazioni della CCRP. Quest'ultima autorità ha giustamente osservato che la mera eventualità che un ricordo possa anche non riflettere fedelmente fatti capitati nel passato ancora non significa che i ricordi vecchi di un decennio siano inattendibili (sentenza impugnata consid. 16 pag. 17). Il primo giudice, da parte sua, ha rilevato tra l'altro che il racconto fornito dalla vittima ha trovato precisi riscontri nelle testimonianze della madre, dell'amica G.________, nonché nelle osservazioni della psicoterapeuta che ha a lungo seguito B.A.________ (sentenza di primo grado consid. 6.5.4 pag. 54). Nelle considerazioni appena esposte non si ravvisa arbitrio e il ricorrente non lo sostanzia, ma si limita ad esporre la sua tesi sulla necessità di una perizia con argomentazioni di carattere appellatorio inammissibili in questa sede (v. DTF 125 I 492 consid. 1b pag. 495 e rinvii).
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3.4.2.4 L'insorgente si prevale poi di un terzo motivo a sostegno della necessità di ricorrere alla valutazione di un esperto. B.A.________ usciva da un lungo e difficile periodo segnato dal divorzio dei genitori che aveva fatto soffrire sia lei che suo fratello, come pure sua madre verso la quale la ragazza ha sviluppato un forte senso di protezione. Pur senza voler sostenere che essa volesse consapevolmente vendicarsi del padre (ad esempio per il pagamento degli alimenti e per il divorzio traumatico), il giudice non poteva ragionevolmente escludere che dentro di sé la giovane nutrisse un inconsapevole senso di vendetta e di rabbia nei confronti di A.A.________.
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Del resto, continua il ricorrente, i giudici sono partiti dal presupposto che B.A.________ stesse dicendo la verità poiché non aveva alcun motivo per mentire. In questo modo, entrambe le istanze cantonali avrebbero disatteso il principio secondo cui nel caso di interrogatori di vittime di reati di simile natura, occorre sempre assumere come punto di partenza la cosiddetta Unwahrhypothese (Nullhypothese), ovvero il presupposto secondo cui le affermazioni espresse non corrispondono alla realtà.
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3.4.2.5 Nel caso concreto, il giudice di prime cure ha potuto interrogare B.A.________ di persona e ricavarne impressioni autonome dopo un confronto serio e maturato. Egli ha rilevato l'assenza nella giovane di un movente vendicativo e di tornaconti tali da determinare una falsa denuncia per interessi personali (sentenza di primo grado pag. 48 e segg.). Non ignorando né il divorzio assai traumatico dei coniugi A.________, né, tanto meno, il sentimento di protezione che la ragazza ha sviluppato nei confronti della madre, il giudice ha nondimeno constatato che B.A.________ ha affrontato il padre senza astio, senza mai esagerare nel racconto (sentenza di primo grado consid. 6.5.5 pag. 56). A ragione, dunque, la CCRP ha negato l'arbitrio, non senza rilevare che "le prime confidenze di B.A.________ all'amica H.________ sugli abusi subiti risalgono al gennaio 1999, quando i genitori vivevano ancora insieme e la moglie non aveva intrapreso alcunché in vista della separazione" (sentenza impugnata consid. 7d pag. 10).
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Per quanto concerne la cosiddetta Unwahrhypothese, l'insorgente si prevale di una giurisprudenza di questo Tribunale che non gli è di ausilio alcuno. Infatti, la sentenza pubblicata in DTF 128 I 81 determina le esigenze metodologiche concernenti l'esperimento di una perizia sulla credibilità di una testimonianza, ma non impartisce nessuna direttiva al giudice e questo ancora una volta proprio in virtù del principio della libera valutazione delle prove.
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3.4.3 In definitiva, il ricorrente non riesce a sostanziare arbitrio nell'esame della testimonianza della vittima compiuto dai giudici. Egli non si confronta con le circostanziate motivazioni della sentenza di condanna. Il giudice di merito ha fondato la propria argomentazione su convincenti basi metodologiche, indicando con rigore tutti gli elementi da prendere in considerazione a fronte di un processo indiziario in ambito di reati contro l'integrità sessuale. Le dichiarazioni della vittima sono state giudicate attendibili poiché univoche, costanti e lineari, prive di fronzoli od ostacoli insormontabili che ne minassero la credibilità. A ciò si aggiungono i numerosi riscontri nelle testimonianze delle persone che hanno raccolto la versione di B.A.________ e le modalità in cui sono venute alla luce i fatti oggetto della denuncia, l'assenza di un movente nella vittima di accusare falsamente il padre e gli effetti devastanti che tutta la procedura avrebbe avuto su di lei. A sostanziare ulteriormente la credibilità della vittima, vi sono poi una serie di riscontri oggettivi. Infine, le autorità cantonali hanno rilevato che i professionisti che hanno trattato B.A.________ non hanno nutrito dubbi circa all'attendibilità dei suoi racconti (sentenza impugnata consid. 2c pag. 6). A fronte di questa solida argomentazione, l'autorità giudiziaria era legittimata, senza per questo violare i diritti costituzionali sollevati nell'impugnativa, a non ritenere necessaria una perizia sulla ragazza. Su questo punto il gravame si rivela pertanto infondato.
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3.5 Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado, confermata dall'autorità superiore, avrebbe altresì ritenuto a carico dell'insorgente delle circostanze che in realtà non costituiscono indizi suscettibili di concludere, con un ragionamento logico e preciso, alla sua colpevolezza.
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Sarebbe arbitrario collegare la vita sessuale dei coniugi A.________ così come le presunte abitudini sessuali del ricorrente con la moglie con i fatti imputatigli e considerare che costituiscano un indizio a sostegno della versione della figlia B.A.________ (ricorso pag. 9). E neanche la sua abitudine di guardare film pornografici né quella di girare nudo per casa possono contribuire alla tesi della sua colpevolezza (ricorso pag. 9 e seg.). Inoltre, in assenza di una perizia specialistica sulla giovane, sarebbe insostenibile concludere che la lunga e sofferta elaborazione da cui è passata la ragazza prima di denunciare i fatti "non indizia certo vicende immaginarie".
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3.5.1 Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, né il Presidente della Corte delle assise correzionali né la CCRP hanno dedotto alcunché dalla sua abitudine di visionare cassette pornografiche. Certo, il primo giudice ha menzionato tale sua consuetudine, ma non l'ha considerata un elemento a sostegno della tesi accusatoria. È piuttosto il rinvenimento, da parte della moglie, di tracce di sperma sulle lenzuola del letto coniugale, allorquando anche la figlia vi passava la notte, che è stato ritenuto un indizio a suo carico.
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3.5.2 Per quanto concerne, invece, la constatazione secondo cui il ricorrente era solito girare nudo per casa, cosa che egli stesso ha ammesso, si tratta di un elemento fattuale che corrobora la credibilità delle dichiarazioni della giovane e che in parte spiega le sue sensazioni di disagio associate al fisico del padre (sentenza impugnata consid. 8 pag. 11). In altre parole, dall'accertamento di questa sua abitudine i giudici hanno semplicemente dedotto che la vittima non mentiva, ma non che l'imputato fosse colpevole del reato ascrittogli. In questo senso, le considerazioni delle autorità ticinesi non sono insostenibili.
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3.5.3 E neppure il riferimento alla vita intima dei coniugi A.________ non è costitutivo d'arbitrio. Infatti, contrariamente a quanto insinua l'insorgente, l'accenno contestato non è servito a imputargli i fatti incriminati, bensì ad avvalorare l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima (sentenza impugnata consid. 8 pag. 11). Non perché egli strofinava il pene contro la schiena della moglie, ma perché la descrizione degli abusi corrispondeva a una pratica sessuale a lui non sconosciuta, ma anzi esercitata, tale elemento ha assunto una rilevanza nella valutazione della credibilità di B.A.________.
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3.5.4 Infine, il ricorrente sostiene che la CCRP sia incorsa in arbitrio ritenendo che "la lunga e sofferta elaborazione attraverso cui è passata la ragazza prima di denunciare i fatti non indizia certo vicende immaginarie". Diversamente da quanto ritiene l'insorgente, l'autorità cantonale non ha stabilito una relazione causale tra i fatti imputati al padre e i disagi di natura fisica e psico-sociale sviluppati da B.A.________ nell'adolescenza. È necessario ricollocare la controversa frase nel suo giusto contesto. Respingendo la censura del ricorrente relativa alla necessità di ordinare una perizia sulla figlia e sulla sua capacità di raccontare le sue memorie, la Corte cantonale ha riassunto gli elementi che hanno convinto il primo giudice dell'attendibilità della giovane. A questo proposito, il Presidente della Corte delle assise correzionali ha rilevato che nelle condizioni in cui si trovava B.A.________ all'epoca della denuncia, reduce da un ricovero in una clinica psichiatrica, non era ipotizzabile che essa avesse potuto inventarsi tutto per meri fini vendicativi. Dalla denuncia aveva molto da perdere, e meglio sottoporre sé stessa così come la madre ad ulteriori stress con interrogatori di polizia durante i quali avrebbe dovuto raccontare particolari della propria sfera intima e con il rischio di non essere creduta. Oltre a ciò, vi è poi la sofferenza della ragazza anche soltanto ad accennare ai fatti oggetto del procedimento, sofferenza che le ha impedito di entrare nei dettagli degli abusi se non per iscritto, perché provava vergogna, sensi di colpa e di inadeguatezza, sentimenti tipici delle persone abusate. Nelle esposte circostanze, la CCRP non ha tratto delle deduzioni insostenibili e la frase contestata dal ricorrente non appare arbitraria.
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3.5.5 Per quanto attiene alle critiche dei considerandi 4 e 5 della sentenza impugnata, è appena il caso di osservare che il ricorrente non può limitarsi ad affermare che l'autorità cantonale ha "liquidato in maniera troppo evasiva" le sue doglianze. Egli avrebbe, piuttosto, dovuto spiegare perché la CCRP avrebbe considerato a torto - commettendo con ciò arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese - inammissibili le censure proposte davanti ad essa (v. consid. 3.2). Carente di motivazione, l'impugnativa del ricorrente si rivela inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
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3.5.6 In conclusione, la CCRP, a ragione, ha respinto la censura del ricorrente. Su questo punto, il ricorso va pertanto disatteso.
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3.6 A mente del ricorrente, poi, le istanze cantonali avrebbero commesso arbitrio e leso i diritti costituzionali della difesa in merito alla ripartizione dell'onere probatorio ed alla presunzione di innocenza. Il Presidente della Corte delle assise correzionali, con successivo avallo della CCRP, avrebbe costruito il proprio convincimento in relazione alla personalità dell'accusato senza far ricorso al parere di una specialista e tracciato un quadro negativo dell'imputato essenzialmente per il fatto che egli si è avvalso del legittimo diritto di tacere (ricorso pag. 10 e seg.).
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L'insorgente tuttavia dimentica che la CCRP ha dichiarato inammissibili le corrispondenti censure formulate dinanzi ad essa (sentenza impugnata consid. 6 pag. 8 e consid. 10 pag. 14 e seg.). In questa sede, egli non adduce, come gli sarebbe spettato (v. consid. 3.2), l'arbitrarietà dell'improprietà e delle carenze di motivazione ravvisate dalla CCRP nel suo ricorso per cassazione, né sostiene che tale gravame adempiva, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza. La critica non deve dunque essere esaminata ulteriormente.
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3.7 Nel prosieguo del suo ricorso, l'insorgente si lamenta del fatto che la sentenza di condanna abbia trascurato tutte le testimonianze delle persone da lui citate considerandole molto parziali. La CCRP avrebbe inoltre a torto dichiarato inammissibili le censure sollevate a questo proposito.
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Come già ricordato (v. consid. 3.2), quando l'ultima autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve spiegare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali. Manifestamente il gravame non adempie queste esigenze. Carente di motivazione, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato ancora una volta inammissibile.
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3.8 Il ricorrente si duole poi della violazione del principio costituzionale "in dubio pro reo". La condanna si fonderebbe solo su "impressioni" e il giudice di prime cure, pur di giungere a un verdetto di colpevolezza, avrebbe ponderato solo quanto gli appariva funzionale al risultato, mostrando prevenzione nei confronti di lui e indulgenza nei confronti della figlia. A più riprese, il giudice di merito giustifica il fatto che B.A.________ non sia stata in grado di situare precisamente nel tempo gli asseriti episodi commessi dal padre, mentre quando quest'ultimo è impreciso su un determinato ricordo, il giudice afferma che A.________ mente. Egli inoltre pretende che, non avendo le Corti cantonali confermato la testimonianza della ragazza con una valutazione della credibilità, l'imputato dev'essere messo a beneficio del dubbio.
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3.8.1 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teo-rici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).
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Le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono sovente rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3.3).
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3.8.2 Il giudice di prime cure, con il successivo avallo della CCRP, ha constatato che l'accusato, a prescindere dalla negazione dei fatti accertati, nel suo racconto non è mai stato lineare, ha mentito su diversi punti e, allorquando ha ammesso di aver adottato comportamenti sconvenienti, ha sempre cercato di minimizzare (sentenza impugnata consid. 10 pag. 14; sentenza di primo grado consid. 7 pag. 56). Per converso, le dichiarazioni della vittima sono apparse attendibili, in quanto univoche, costanti e lineari, prive di fronzoli od ostacoli insormontabili che ne minassero la credibilità. Tale convinzione è stata confermata da numerosi riscontri nelle testimonianze delle persone che hanno raccolto la versione della giovane e dalle modalità in cui vennero alla luce i fatti oggetto della denuncia, dall'assenza di un movente di accusare falsamente il padre e dagli effetti devastanti che tutta la procedura avrebbe avuto su di lei (sentenza impugnata consid. 7a pag. 9, consid. 8 pag. 11 e seg.).
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Siffatte valutazioni, lungi dal rappresentare delle semplici impressioni, non denotano arbitrio di sorta. In queste circostanze, e anche in assenza di una perizia sulla credibilità della vittima, non sussistono quei manifesti, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza del ricorrente che avrebbero dovuto indurre i giudici a prosciogliere l'imputato dall'accusa di atti sessuali con fanciulli.
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Quanto poi alla presunta prevenzione nei confronti del ricorrente, egli omette di confrontarsi con la sentenza impugnata. Il giudice di merito ha potuto affermare che egli mentiva, non perché le sue dichiarazioni erano imprecise, ma perché contrastavano apertamente con fatti accertati (sentenza impugnata consid. 10 pag. 14 e seg.). Sull'ipotetica indulgenza con cui è stata trattata la figlia, invece, è sufficiente rilevare che i giudici hanno giustificato le sue imprecisioni - imprecisioni che si limitano alla collocazione temporale dell'ultimo episodio di abuso - in virtù del lungo tempo trascorso da quei fatti, un ricordo esatto sarebbe semmai apparso sospetto (sentenza impugnata consid. 7c pag. 10). Premesso che queste considerazioni sono prive di ogni arbitrio, non si scorge come queste possano aver violato il principio "in dubio pro reo". La censura del ricorrente va pertanto dichiarata infondata.
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3.9 Da ultimo, l'insorgente, invocando la violazione dei diritti della difesa, sostiene che tutta una serie di indizi di per sé singolarmente insignificanti è stata raccolta proprio per costruire e sostanziare la denuncia, mentre né l'autorità di merito né quella di ricorso hanno accolto le prove a discarico dell'imputato.
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Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, essi permettono, valutati globalmente, di escludere, come nella fattispecie, ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (sentenza 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; sentenza 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
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Per quanto attiene alle prove a discarico dell'imputato, il rifiuto di assumerle dev'essere impugnato motivando l'arbitrio nella valutazione anticipata delle prove. Il ricorrente ha effettivamente formulato tali censure davanti a questo Tribunale, ma esse sono già state respinte o dichiarate inammissibili (v. consid. 3.5.5, 3.7 e 3.8), per cui non v'è ragione di soffermarsi ulteriormente su questo punto.
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3.10 Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese sono quindi poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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4. Ricorso per cassazione (6S.486/2006)
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4.1 Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
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4.2 Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Incombe al ricorrente esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in che cosa consiste la violazione (art. 273 cpv. 1 lett. b seconda frase). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale oppure dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'ultimi siano ripresi perlomeno implicitamente nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246 consid. 1). Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b ultima frase PP).
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Qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 268 n. 1 PP; DTF 123 IV 42 consid. 2a).
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4.3 Contestata nel gravame è esclusivamente la commisurazione della pena.
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In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b).
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4.3.1 Il ricorrente sostiene anzitutto che le precedenti istanze, valutando la gravità della colpa, sono incorse in una manifesta incongruenza. Mentre nelle conclusioni sull'accertamento dei fatti la sentenza di primo grado indica che le molestie si sono ripetute con frequenza almeno mensile, nell'esame della gravità della colpa è stata ritenuta una frequenza mediamente settimanale. La pena è stata dunque fissata partendo da un assunto errato; la frequenza da considerare era semmai mensile. La gravità della colpa ne risulta ridimensionata e la pena deve quindi essere fortemente ridotta.
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Nella sentenza impugnata, la CCRP non ha mai menzionato la frequenza almeno mensile degli abusi, ma ha ritenuto unicamente una frequenza settimanale. Questo è un accertamento di fatto che vincola la Corte di cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente si scosta dai fatti accertati dall'ultima autorità cantonale, la sua censura si rivela inammissibile (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
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4.3.2 Nel caso concreto, l'autorità cantonale ha condannato il ricorrente ad una pena di due anni e tre mesi di detenzione. Riferendosi alla sentenza del primo giudice, essa ha preso in considerazione la colpa grave del ricorrente, la ripetitività degli atti compiuti su un lungo arco di tempo (dal 1989 al 1995) e l'assenza di rincrescimento. In favore del reo, la Corte ha nondimeno tenuto conto dell'incensuratezza, del fatto che egli ha sempre avuto un lavoro e che, una volta posto in libertà provvisoria, ha trovato un nuovo impiego e si è rifatto una vita risposandosi. A ciò si sono aggiunte la buona condotta tenuta dall'ultimo fatto rimproveratogli, la durata del carcere preventivo e l'incarcerazione per qualche giorno presso le dure carceri pretoriali di Mendrisio. Oltre a queste circostanze attenuanti, la CCRP gli ha riconosciuto altresì l'attenuante del tempo relativamente lungo trascorso dal reato, riducendo di tre mesi la pena inizialmente irrogata dal Presidente della Corte delle assise correzionali.
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4.3.2.1 A mente del ricorrente, i giudici non hanno attribuito sufficiente importanza al principio cardine della risocializzazione del reo. Egli oggi ha 50 anni e negli oltre dieci anni trascorsi dai fatti oggetto del procedimento si è ricostruito una vita. L'espiazione della pena di due anni e tre mesi avrebbe degli effetti devastanti e ostacolerebbe il processo di reinserimento, già avviato, nella vita sociale e familiare. Inoltre, nella prospettiva dell'allora imminente entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale, l'equità avrebbe richiesto che la CCRP tenesse in considerazione lo spirito del nuovo sistema delle sanzioni e dei criteri meno severi per la sospensione condizionale, comminando una pena inferiore e sospesa, oppure rimandando di tre mesi il giudizio. A mente dell'insorgente, la commisurazione della pena inflittagli, a soli tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo diritto più mite, costituirebbe una violazione dell'art. 63 CP inammissibile dal profilo dell'equità e del senso di giustizia, poiché gli avrebbe precluso ogni possibilità di beneficiare dell'effetto più mite e risocializzante del nuovo sistema delle pene.
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4.3.2.2 L'idea ventilata dal ricorrente, secondo cui la CCRP avrebbe dovuto attendere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali per statuire sul suo caso, non può essere condivisa. Tale modo di procedere sarebbe in aperto contrasto con il principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e art. 14 n. 3 lett. c Patto ONU II). Nell'interesse dello Stato, come pure in quello dell'imputato e della vittima dell'infrazione, è infatti necessario che la procedura segua il suo corso senza ritardi (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 928).
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4.3.2.3 Per quanto concerne, invece, il presunto eccesso del potere di apprezzamento nella commisurazione della pena, giustamente l'insorgente osserva che la Corte cantonale non poteva formalmente applicare normative non ancora in vigore. Ciò nonostante, avrebbe dovuto prendere in considerazione lo spirito del nuovo sistema delle pene.
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La pena inflitta al ricorrente di due anni e tre mesi di detenzione si situa nell'ampia cornice edittale prevista dal reato di atti sessuali con fanciulli. La CCRP non ha trascurato nessun elemento nel commisurare la pena. In particolare, il principio della risocializzazione non è stato ignorato, ma la gravità della colpa dell'accusato è stata giudicata tale da non giustificare una riduzione della pena per renderla compatibile con la sospensione condizionale.
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È certo doveroso, nell'ambito della commisurazione della pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128 IV 73 consid. 4c). Ciò non toglie che l'elemento determinante resta comunque il grado di colpevolezza del reo (DTF 127 IV 97 consid. 3). In queste circostanze, non si può certo affermare che l'autorità cantonale abbia abusato del vasto potere di apprezzamento di cui fruiva. Essa poteva sì ispirarsi al nuovo diritto, segnatamente alla maggiore importanza accordata alla prevenzione speciale, per interpretare le disposizioni sulla commisurazione della pena (DTF 128 IV 3 consid. 4c pag. 9 e rinvii), ma la sorte del ricorrente non sarebbe in ogni caso cambiata. Infatti, perché egli potesse beneficiare della sospensione condizionale, la pena non avrebbe dovuto superare i 18 mesi di detenzione (art. 41 n. 1 CP). La legge stabilisce in modo chiaro il limite per poter sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà e non lascia spazio alcuno all'interpretazione (sentenza 6P.136/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 12.2). Secondo la giurisprudenza, laddove il giudice prevede di pronunciare una pena poco superiore al limite fissato dall'art. 41 n. 1 CP (ossia 21 mesi al massimo), egli deve esaminare se le condizioni della sospensione condizionale sono adempiute e, in caso affermativo, ridurre la pena di modo che questa sia compatibile con la condizionale (DTF 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 118 IV 337 consid. 2c pag. 339 e seg.). Questa giurisprudenza non può essere estesa ad una pena di due anni e tre mesi. Infatti, la pena deve restare proporzionata alla colpa. Se si può ammettere che il giudice che prevede di infliggere una pena di 21 mesi possa ridurla a 18 mesi per concedere il beneficio della sospensione condizionale, mantenendo un giusto rapporto tra la colpa e la pena, questo non è più possibile per una pena di due anni e tre mesi. Nella fattispecie, la pena irrogata dai giudici cantonali è ampiamente al di sopra della soglia di 18 mesi posta dall'art. 41 n. 1 CP e una riduzione di nove mesi (vale a dire di un terzo) non può entrare in considerazione. Su questo punto il gravame del ricorrente va pertanto disatteso.
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4.3.3 Da ultimo, l'insorgente ritiene che il riconoscimento dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso dal reato (circa 11 anni) imponeva una riduzione della pena maggiore dei soli tre mesi ritenuti dalla CCRP.
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Nell'applicazione dell'art. 64 CP, il giudice gode del medesimo potere d'apprezzamento riconosciutogli nell'ambito dell'art. 63 CP (DTF 107 IV 94 consid. 4c pag. 97; sentenza 6S.152/1996 del 5 giugno 1996, consid. 3d). Nella fattispecie, l'autorità cantonale, constatando che dalla perpetrazione dell'illecito all'emanazione della sentenza di primo grado sono trascorsi oltre i due terzi del termine previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. b CP, ha ridotto la pena inizialmente irrogata. Tuttavia, dal momento che nel fissare la pena il primo giudice aveva già preso in debita considerazione tutti gli elementi attenuanti compresa la buona condotta tenuta dalla perpetrazione del reato, per quest'ulteriore attenuante non poteva essere accordata una riduzione superiore a tre mesi (sentenza impugnata consid. 18f-g pag. 20 e seg.). Anche in questo caso, non si ravvisa, nelle motivazioni della CCRP, alcun abuso del suo potere d'apprezzamento, cosa che del resto nemmeno il ricorrente sostiene. La censura si rivela pertanto infondata.
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4.4 Da tutto quanto esposto discende che la CCRP non ha violato il diritto federale, il gravame va quindi respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv.1 PP).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione è respinto.
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3.
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Le tasse di giustizia, per complessivi fr. 4'000.--, sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 marzo 2007
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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