BGer 1B_46/2007 | |||
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BGer 1B_46/2007 vom 02.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_46/2007 /biz
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Sentenza del 2 aprile 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb e Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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decreto d'accusa, termine d'opposizione,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decreto di accusa intimato per raccomandata l'11 dicembre 2006 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di infrazione alla legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri, per aver favorito l'entrata illegale in Svizzera di una cittadina priva di validi documenti di legittimazione, proponendone la condanna a 30 giorni di detenzione da espiare. L'invio non è stato ritirato. Il Ministero pubblico ha quindi comunicato il decreto all'interessato il 2 gennaio 2007, per posta semplice e per conoscenza. Avverso quest'ultima comunicazione l'accusato, l'11 gennaio 2007, ha sollevato opposizione.
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B.
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Il presidente della Pretura penale, con giudizio del 19 gennaio 2007, ha dichiarato l'opposizione irricevibile non essendo stata presentata, come prescritto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP/TI, entro quindici giorni dall'intimazione del decreto di accusa; termine che ha iniziato a decorrere dal settimo giorno di giacenza postale del plico raccomandato e che scadeva l'8 gennaio 2007.
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Avverso questa decisione l'interessato è insorto dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) adducendo che una malattia l'avrebbe costretto a rimanere a letto dal 10 al 23 dicembre 2006, impedendogli di accedere alla casella postale almeno fino al 26 dicembre successivo. La CCRP, statuendo il 23 febbraio 2007, ha respinto il ricorso.
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C.
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Contro questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione impugnata e di dichiarare tempestiva la sua opposizione. Postula inoltre di porlo al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. Gianluigi Della Santa e di dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
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1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.
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1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale.
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1.4 Il Tribunale federale non è vincolato dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella posta a fondamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
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2.
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2.1 Il ricorrente, rettamente, non contesta il principio della notificazione fittizia sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta (DTF 127 I 31; cfr. anche DTF 127 III 173 consid. 1a), ma sostiene che dovrebbe essere ammessa un'eccezione nel suo caso. A sostegno di questo assunto egli si limita tuttavia a richiamare, in maniera generica, il divieto del formalismo eccessivo, il principio della parità di trattamento (art. 29 Cost.), nonché la tutela della buona fede (art. 9 Cost.). Egli rileva di essere invalido, di vivere da solo e di essere stato costretto a letto per malattia durante il citato periodo, per cui non avrebbe potuto ritirare l'invio litigioso.
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2.2 La CCRP ha stabilito che il certificato medico attesta unicamente ch'egli si trovava in malattia dal 10 al 23 dicembre 2006, ciò che costituirebbe nondimeno un motivo "idoneo" a impedirgli il ritiro tempestivo della raccomandata.
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La Corte cantonale ha ritenuto che al ricorrente era comunque garantita la via della restituzione per inosservanza di un termine secondo l'art. 21 CPP/TI, qualora avesse provato di non averlo potuto osservare perché impedito senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia. Ricordato che una siffatta istanza, pena la decadenza, dev'essere tuttavia presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP/TI), la CCRP ha accertato che né prima né tanto meno al momento dell'inoltro dell'opposizione il ricorrente si è avvalso di tale rimedio, nel senso che non ha preteso di essere stato impedito d'agire prima a causa della malattia. Queste conclusioni sono corrette.
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2.3 Certo, il ricorrente, sottolineato di aver seguito soltanto le scuole elementari, rileva ch'egli, prima dell'8 gennaio 2007, non avrebbe saputo che vi sarebbe stata una prima notifica mediante invio raccomandato, per cui non avrebbe potuto chiedere tempestivamente la restituzione del termine. Con quest'argomentazione egli disattende tuttavia la portata della notificazione fittizia, che, contrariamente al suo assunto, non costituisce un eccesso di formalismo.
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2.4 Nemmeno in concreto si è in presenza dell'asserita, ma non spiegata né dimostrata, lesione dei principi della parità di trattamento e della buona fede.
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In effetti, secondo la giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, quando è stata comunicata all'interessato l'apertura di un'inchiesta penale egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché possano essergli notificati (DTF 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 123 III 492 consid. 1).
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2.5 Inoltre, la giurisprudenza relativa alla restituzione per inosservanza di un termine, elaborata in relazione all'art. 35 cpv. 1 OG, disciplina analoga a quella prevista oggi dall'art. 50 LTF e a quella cantonale, ammette che una grave malattia contrattata improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Occorre, tuttavia, che non solo l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, ma che inoltre, ciò che il ricorrente disattende, egli non sia stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. In caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento senza colpa (DTF 119 II 86 consid. 2a; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a; sentenza 1P.319/1998 dell'8 febbraio 1999, consid. 2a e b, apparsa in RDAT II-1999, n. 8 pag. 32).
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Il ricorrente non si esprime del tutto su questa prassi né sulla gravità della malattia e neppure sostiene che, dovendo aspettarsi l'invio di comunicazioni giudiziarie, durante la malattia non avrebbe potuto incaricare un terzo di controllare la casella postale o di far trattenere gli invii salvaguardando in quest'ultimo caso il termine per la restituzione in intero. Non si sarebbe quindi comunque in presenza di un impedimento senza sua colpa.
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3.
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3.1 Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.
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3.2 La domanda di designare un avvocato dev'essere respinta, poiché il ricorso non aveva manifestamente alcuna probabilità di successo (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.3): la stessa conclusione vale per la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF).
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3.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza d'effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 aprile 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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