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Informationen zum Dokument  BGer H 135/2005  Materielle Begründung
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BGer H 135/2005 vom 05.04.2007
 
Tribunale federale
 
H 135/05{T 7}
 
Sentenza del 5 aprile 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, giudice presidente,
 
Kernen, Buerki Moreni, giudice supplente,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
1. X.________, avvocato,
 
2. Y.________, avvocato,
 
opponenti, Studio legale Z.________.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2005.
 
Fatti:
 
A.
 
Nel corso del 2004 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa) ha esperito, presso lo studio legale e notarile Z.________, tramite il proprio ufficio di revisione, il controllo dei conteggi salariali relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, riprendendo da un lato salari non notificati e versati a B.________, attiva quale donna delle pulizie, per fr. 6'284.-, dall'altro spese di trasferta rimborsate agli avvocati F.________ e P.________, dipendenti dello studio, nella misura in cui superavano fr. 0.60 al km dal 2000 al 2002 e fr. 0.65 nel 2003.
 
Con decisione del 27 gennaio 2005, emanata in seguito all'opposizione presentata dal datore di lavoro, la Cassa ha sostanzialmente confermato le riprese salariali statuite con tassazione d'ufficio del 22 dicembre 2004.
 
B.
 
Contro detto provvedimento gli avvocati X.________ e Y.________ sono insorti con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo lo stralcio del compenso versato a B.________ e dei relativi contributi, così come della ripresa di fr. 5'319.- versati a titolo di indennità di trasferta durante gli anni dal 2000 al 2003 agli avvocati F.________ e P.________.
 
Mediante pronunzia dell'11 luglio 2005 la Corte cantonale ha accolto il gravame ai sensi dei considerandi, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto alla Cassa per nuovi accertamenti. In particolare il tribunale di prime cure ha stralciato la ripresa salariale relativa alle spese di trasferta.
 
C.
 
La Cassa ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di annullare la pronunzia impugnata e di confermare la decisione su opposizione del 27 gennaio 2005 per quanto riguarda la ripresa salariale relativa alle spese di trasferta. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, gli avvocati X.________ e Y.________ propongono di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è espresso.
 
D.
 
Pendente causa, la giudice delegata ha chiesto alcune precisazioni al Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. La relativa risposta dell'avvocato S._________ è stata intimata alle parti, che hanno avuto modo di determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Unico oggetto del contendere in questa sede è lo stralcio della ripresa parziale operata dalla Cassa ricorrente in relazione alle spese di trasferta rimborsate dallo studio legale e notarile Z.________ a F.________ e P.________. Non è stato infatti censurato il rinvio riguardante la ripresa di salari relativa a B.________.
 
3.
 
La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale. Pertanto, nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile, essendo il rimedio inammissibile contro decisioni fondate sul diritto cantonale (cfr. DTF 124 V 145 consid. 1 pag. 146).
 
4.
 
Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, questa Corte deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Si soggiunga che in materia di contribuzioni pubbliche la Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).
 
Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, l'autorità che, pur rispettando i limiti di tale suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo scopo della normativa applicabile, oppure viola principi generali del diritto, quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF 123 V 150 consid. 2 pag. 152 con riferimenti; SVR 2002 ALV no. 3 pag. 6 consid. 4b con riferimenti [sentenza C 130/99 dell'11 giugno 2001]). Sussiste invece eccesso del potere di apprezzamento, sempre ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, laddove l'autorità anziché scegliere fra due soluzioni sostenibili, ne adotti una terza (DTF 116 V 307 consid. 2 pag. 310 e riferimenti).
 
5.
 
La Cassa ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il diritto federale. Essa reputa in particolare errato l'importo, pari a fr. 1.- al km, che i giudici di prime cure hanno considerato a titolo di rimborso per spese di trasferta in seguito all'utilizzo di un veicolo privato da parte dei dipendenti F.________ e P.________, non potendo essere ritenuto l'importo deducibile dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (RL 3.2.1.1.2), che si riferisce al rapporto tra avvocato e cliente e che persegue tutt'altro scopo, bensì quello desumibile dal Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 10.2.2.1.1).
 
La Corte cantonale dal canto suo ha ritenuto corretto applicare il forfait stabilito dalla citata tariffa, usuale nella professione considerata, reputando che vi fossero fondati motivi per scostarsi dalle conclusioni cui era giunto il fisco.
 
6.
 
6.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS).
 
Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende ogni retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per definizione, tutte le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista o che esso sia stato sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in virtù di un'obbligazione oppure a titolo volontario. Devono quindi essere considerate come reddito di un'attività sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì, per principio, anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono esonerate dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V 176 consid. 3c pag. 180 e la giurisprudenza ivi citata).
 
6.2 Secondo l'art. 7 OAVS il rimborso delle spese non costituisce salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS. L'art. 9 cpv. 1 OAVS considera spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività. Per il capoverso 2 non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante. Secondo il capoverso 3, infine, le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.
 
In proposito l'amministrazione federale ha precisato che in determinate circostanze anche i costi per pasti e spostamenti possono costituire spese e non salario. Ciò è ad esempio il caso per quei lavoratori il cui luogo di lavoro muta frequentemente. Per quanto riguarda il riconoscimento delle spese, la disposizione permette pertanto una certa flessibilità (VSI 1996 pag. 292). Sono ad esempio, tra l'altro, considerate spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (Direttive dell'UFAS sul salario determinante [DSD], cifra marg. 3003; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 164-166).
 
6.3 Datore di lavoro o lavoratore devono dimostrare i costi rimborsati, in quanto va tenuto conto soltanto delle spese effettive. Alla luce del principio inquisitorio la cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4). È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l'esistenza di spese generali dimostrata, l'importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op. cit., pag. 165). In tal caso la cassa dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfettario (DSD cifre marg. 3005 e 3011). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa, musicisti (sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005; Käser, op. cit., pag. 166). Se, inoltre, il datore di lavoro risarcisce i costi tramite un forfait, l'importo stabilito deve corrispondere per lo meno globalmente ai costi effettivamente sopportati dal dipendente. La decisione va pertanto presa alla luce della situazione concreta (RCC 1990 pag. 43 consid. 4). Gli interessati sono tenuti a produrre un conteggio esaurientemente dettagliato e ad allegare le relative pezze giustificative o, comunque, qualora ciò non sia possibile, a fornire indicazioni credibili (sentenza H 146/96 del 25 marzo 1998, consid. 3).
 
6.4 Va infine rilevato che le deduzioni delle spese ammesse dall'autorità fiscale non sono vincolanti per la cassa di compensazione. Tuttavia, esse possono essere considerate quando in un singolo caso l'autorità fiscale ha fissato le spese in base a un'inchiesta particolare (RCC 1990 pag. 41; sentenza H 146/96 del 25 marzo 1998, già citata, consid. 4).
 
7.
 
7.1 Nel caso in esame si può senz'altro ritenere provata con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e riferimenti) l'esistenza di spese di trasferta - il fatto non è del resto contestato - rispettivamente l'usualità di tali spese nella professione considerata. Al riguardo la cifra marg. 3005 delle DSD precisa, tra l'altro, che nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma questa non può essere comprovata in modo inoppugnabile a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla cassa di compensazione. Quest'ultima tiene conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata.
 
A questo proposito è necessario ricordare che tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di prime cure, non fa riferimento all'ammontare delle spese, bensì al tipo di spesa in relazione alla professione esercitata. Usuale è ad esempio che l'avvocato utilizzi la propria automobile per recarsi in tribunale, per effettuare sopralluoghi, eccetera. Del resto, la disposizione si esprime in termini di spese, mentre non fa riferimento all'ammontare delle stesse.
 
7.2 È pur vero inoltre che i costi di trasferta relativi all'utilizzo di un autoveicolo non possono essere dimostrati in dettaglio, poiché si compongono di diversi fattori. Il calcolo dei costi chilometrici per un'autovettura è infatti composto da costi fissi e costi variabili in base al prezzo di catalogo e dei chilometri percorsi in un anno. I costi fissi in base al prezzo di catalogo sono indipendenti dall'utilizzo del veicolo e dal chilometraggio annuale. Generalmente dipendono da un certo margine di tempo ed esistono dal momento che il veicolo viene messo in circolazione, indipendentemente dal fatto che il veicolo viene usato oppure no. I costi variabili in base al prezzo di catalogo dipendono ampiamente dalle prestazioni su strada (chilometri percorsi). Nell'acquisto la scelta del modello ed il prezzo di catalogo determinano se la guida poi sarà più costosa oppure conveniente. Una volta che il veicolo è in servizio solamente i costi variabili (per esempio pneumatici, carburante) con una guida ottimale possono essere tenuti abbastanza bassi (si veda a tal proposito www.tcs.ch/main/de/home/auto_moto/kosten/kilometer.html; cfr. pure Maute, Abzugsberechtigung der Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort, Steuerrevue 1989, pag. 374-377, il quale indica i criteri ritenuti dall'autorità fiscale per stabilire i costi al chilometro, precisando che di regola il contribuente spende in realtà meno di quanto viene computato dal fisco).
 
Ne consegue che, in concreto, è senz'altro lecito fissare un forfait, a titolo di rimborso spese, non essendo possibile stabilire di volta in volta l'ammontare preciso da porre in deduzione.
 
8.
 
8.1 Controversa è invece la misura del rimborso e, meglio, l'ammontare del forfait applicabile.
 
La Cassa ricorrente si è dal canto suo fondata sull'importo ammesso in deduzione dall'autorità fiscale, di cui al Decreto esecutivo cantonale concernente l'imposizione delle persone fisiche, già citato, il cui art. 3 cpv. 2 prevede che eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 65 cts. il km per le automobili.
 
8.2 Alla luce della giurisprudenza federale, l'amministrazione ha senz'altro stabilito correttamente l'importo delle spese di trasferta deducibili. In effetti, nell'ambito del proprio potere di apprezzamento, la Cassa ricorrente ha fissato dette spese tenendo conto del forfait stabilito dall'autorità fiscale, la quale determina gli importi deducibili fiscalmente in base ad accertamenti approfonditi (cfr. sentenza H 355/93 del 21 aprile 1994, consid. 4b; Maute, op. cit., pag. 376-377). Del resto tale fatto è implicitamente riconosciuto anche dalla Corte cantonale, la quale ha precisato che di regola non ci si scosta dagli accertamenti esperiti dall'autorità fiscale. È lecito pertanto affermare che l'importo forfettario stabilito dall'insorgente corrisponde per lo meno in media o a grandi linee alle spese effettivamente sostenute, come prescritto dalla giurisprudenza (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; v. ancora Maute, op. cit., pag. 376-377).
 
In simili circostanze va stabilito se il forfait fissato dai primi giudici, in sostituzione di quello fissato dall'amministrazione insorgente, corrisponda ad un esercizio corretto del potere di apprezzamento e non sia quindi censurabile (cfr. DTF 114 V 315 consid. 5a pag. 316 e sentenza U 71/94 dell'11 luglio 1995).
 
9.
 
9.1 La Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA), obbligatoria per gli avvocati iscritti all'Ordine, disciplina gli onorari ed il rimborso spese dovuti dal cliente all'avvocato, ed è parte integrante del mandato fra avvocato e cliente (art. 1). L'art. 3 prevede, al primo capoverso, che oltre agli onorari l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Per le trasferte con la propria automobile l'avvocato ha diritto al rimborso di fr. 1.- al km (art. 3 cpv. 2 lett. c TOA). Infine, secondo l'art. 22 cpv. 1 del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (RL 3.2.1.1.4), l'avvocato rispetta la citata tariffa.
 
Per meglio comprendere il senso della norma ed in particolare la composizione del forfait di fr. 1.- al km, questa Corte si è rivolta al Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, non esistendo giurisprudenza in materia.
 
9.2 In risposta ai quesiti postigli, l'avvocato S._________ in data 18 luglio 2006 ha in sostanza dichiarato che l'importo di fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile doveva essere considerato quale importo cui l'avvocato ha diritto quale rimborso spese vive da lui sopportate. Tale importo sarebbe quello che l'avvocato è tenuto ad esporre ex lege, quale spesa di trasferta con la propria automobile. Essendo l'avvocato tenuto a rispettare la tariffa, egli non potrebbe esporre un costo né superiore né inferiore a quello stabilito dalla TOA.
 
Egli ha precisato inoltre trovarsi per la prima volta nella tariffa dell'Ordine degli avvocati del 2 dicembre 1972 l'indicazione secondo cui l'avvocato ha diritto ad un'indennità - allora di fr. 0.50 - per ogni chilometro percorso, se fa uso del veicolo proprio, e questo conformemente al principio generale per il quale le spese effettive di qualsiasi natura non sono comprese negli onorari e devono essere rimborsate a parte. L'avvocato S._________ ha pure esposto di non essere in grado di indicare se l'indennità chilometrica per gli spostamenti mediante la propria automobile sia stata introdotta in questa tariffa oppure in quella precedente, del 16 maggio 1964, non essendo in possesso della tariffa 1964. Ha soggiunto di non potere neppure indicare quali siano stati i criteri che nel 1972 e nel 1984 avrebbero portato a fissare in fr. 0.50 rispettivamente in fr. 1.- l'indennità chilometrica per le spese determinate dall'uso del proprio veicolo da parte dell'avvocato.
 
L'avvocato S._________ rileva di aver contattato l'avvocato C.________, Presidente dell'Ordine dal 1975 al 1978, al fine di conoscere i criteri con i quali il forfait era stato fissato all'epoca. L'avvocato C.________ ricorderebbe come l'ammontare forfettario sia stato stabilito in considerazione della responsabilità particolare dell'avvocato, la quale giustificherebbe il riconoscimento di un importo maggiore rispetto alla semplice copertura dei costi anche per quel che riguarda gli spostamenti con la propria auto. L'avvocato C.________ ricorderebbe inoltre che la decisione sarebbe stata adottata a suo tempo facendo un raffronto con le tariffe applicabili ai funzionari. Essendo la responsabilità di un avvocato ed il rischio inerente alla sua professione accresciuti rispetto ad un funzionario, si sarebbe giustificata l'applicazione di un importo superiore. L'avvocato S._________ ha poi fatto osservare che il decreto esecutivo 21 dicembre 1994 che stabilisce le indennità dei corpi pompieri distinguerebbe tra l'uso automezzi durante gli interventi (fr. 1.40 al km) e per gli altri spostamenti (fr. 0.60 al km). Analogamente, qualsiasi spostamento dell'avvocato nell'interesse del cliente andrebbe considerato quale intervento, ritenuto che un eventuale ritardo sarebbe suscettibile di generare un notevole danno, con rispettiva responsabilità da parte del legale. Questa situazione di rischio accresciuto, cui l'avvocato è costantemente soggetto quando si sposta con il proprio mezzo privato, verrebbe dunque risarcita mediante l'importo di fr. 1.- al km. Concludendo, l'avvocato S._________ ha dichiarato che secondo quanto riferitogli dagli avvocati C.________ e P.________, Presidenti dell'Ordine rispettivamente nei periodi 1975-1978 e 1983-1985, non risulterebbe che sia stato pubblicato un messaggio accompagnante il nuovo progetto di tariffa poi sottoposto all'Assemblea dell'Ordine ed approvato in seguito dal Tribunale di Appello. Neppure l'avvocato F.________, Presidente tra il 1985 ed il 1987, rammenterebbe l'esistenza di un messaggio accompagnante la tariffa.
 
In un successivo mail del 3 novembre 2006 il Presidente dell'Ordine ha soggiunto che nemmeno le sue ricerche compiute presso l'archivio del segretariato avrebbero dato un esito positivo.
 
10.
 
10.1 Da quanto precede, si deve in primo luogo dedurre che la TOA non persegue unicamente lo scopo di fissare un forfait corrispondente in media alle spese effettive sborsate dagli avvocati nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare durante gli spostamenti, ai fini di facilitare la fatturazione al cliente, bensì stabilisce degli importi che l'avvocato deve rispettare, e meglio pone dei limiti alla libertà di fatturazione. In pratica l'avvocato non è autorizzato a fatturare i costi effettivi, nell'ipotesi in cui dovessero ad esempio risultare superiori all'importo di un franco previsto dalla TOA, diversamente, tra l'altro, da quanto previsto in ambito fiscale conformemente ad esempio all'art. 4 dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta.
 
Dalle precisazioni del Presidente dell'Ordine emerge inoltre che l'importo considerato dalla Corte cantonale, dedotto dalla TOA, non si compone soltanto delle spese effettivamente sostenute in seguito alle trasferte, bensì di fattori di tutt'altra natura, quale in particolare quello relativo alla responsabilità accresciuta dell'avvocato nei confronti del cliente nell'esercizio della sua funzione, che nulla hanno a che vedere con le spese relative agli spostamenti.
 
Lo scopo perseguito dall'Ordine in relazione alla fissazione delle spese di trasferta è pertanto parzialmente diverso da quello del fisco, il cui fine è unicamente, come in ambito AVS, quello di stabilire l'importo il più conforme possibile alla realtà, al fine di procedere a tassare dei redditi conformi ad essa (in tal senso anche Maute, op. cit., pag. 376-377).
 
La Corte cantonale, facendo capo al forfait previsto dalla TOA, si è quindi fondata su considerazioni estranee agli scopi perseguiti dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.
 
Ne consegue che si può e si deve dedurre, come asserito dalla Cassa ricorrente, che parte dei costi fatturati dall'avvocato al cliente, non è sussumibile quale spesa di trasporto. In simili circostanze, il costo al km considerato dall'insorgente, alla luce delle disposizioni fiscali in materia, è quello che più si avvicina al costo effettivamente sopportato a tale scopo dagli avvocati interessati, come preteso dalla giurisprudenza federale. Come già accennato, esso si fonda del resto su delle ricerche approfondite eseguite dal fisco alla luce anche di studi effettuati dal Touring Club Svizzero.
 
10.2 In tali condizioni il costo di fr. 1.- al chilometro previsto dalla TOA non può in concreto essere riconosciuto quale forfait da porre alla base del calcolo dell'importo delle spese di trasferta sostenute dagli avvocati F.________ e P.________. Di conseguenza, il ricorso di diritto amministrativo va accolto, mentre il giudizio impugnato dev'essere annullato.
 
11.
 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico degli opponenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato dell'11 luglio 2005 essendo annullato nella misura in cui dispone lo stralcio della ripresa parziale operata dall'amministrazione ricorrente in relazione alle spese di trasferta rimborsate dallo studio legale e notarile Z.________ ai propri dipendenti avvocati F.________ e P.________.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 800.-, sono poste a carico degli opponenti, avvocati X.________ e Y.________, in solido.
 
3.
 
L'anticipo spese di fr. 800.- prestato dall'amministrazione ricorrente viene retrocesso.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 aprile 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
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