BGer I 1070/2006 | |||
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BGer I 1070/2006 vom 19.04.2007 | |
Tribunale federale
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I 1070/06{T 7}
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Sentenza del 19 aprile 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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N.________, ricorrente, erede del defunto figlio F.________,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2006.
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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in data 12 dicembre 2006 N.________, in qualità di erede del defunto figlio F.________, ha presentato ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 8 novembre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
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pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
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essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),
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con ordinanza presidenziale del 28 dicembre 2006, notificata il 30 dicembre seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
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richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 28 dicembre 2006,
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sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
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il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 aprile 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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