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Informationen zum Dokument  BGer I 1070/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1070/2006 vom 19.04.2007
 
Tribunale federale
 
I 1070/06{T 7}
 
Sentenza del 19 aprile 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
N.________, ricorrente, erede del defunto figlio F.________,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2006.
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
in data 12 dicembre 2006 N.________, in qualità di erede del defunto figlio F.________, ha presentato ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 8 novembre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
 
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),
 
con ordinanza presidenziale del 28 dicembre 2006, notificata il 30 dicembre seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
 
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 28 dicembre 2006,
 
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
 
il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 19 aprile 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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