BGer 1A.226/2005 | |||
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BGer 1A.226/2005 vom 24.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.226/2005 /biz
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Sentenza del 24 aprile 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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X.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 luglio 2005 dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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Il 5 febbraio 1998 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia aveva presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 23 novembre successivo, nell'ambito di indagini avviate nei confronti di X.________, colonnello della Guardia di Finanza, e altri appartenenti a questo corpo, sospettati di aver compiuto reati di corruzione e concussione e averne occultato i proventi in Svizzera.
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Con sentenze del 20 ottobre 1998 (causa 1A.129/1998), del 19 marzo 1999 (causa 1A.18/1999) e del 29 settembre 2003 (causa 1A.114/ 2003) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, tre ricorsi presentati da X.________ contro decisioni del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di trasmettere all'Italia giustificativi bancari di conti sequestrati e verbali di interrogatorio.
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B.
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X.________ è stato condannato alla pena di 11 anni di reclusione, inflitta con sentenza del 29 novembre 2000 dalla Corte d'Appello di Venezia; la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 aprile 2002, ha annullato, limitatamente ad alcuni reati, il giudizio di appello, rinviandolo a un'altra Sezione, ma ha confermato definitivamente tutti gli altri capi d'imputazione e la condanna. Il 14 giugno 2003 la Corte di appello di Venezia ha ridotto di sei mesi la pena.
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C.
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Il 28 ottobre 1998 la Procura aveva chiesto al Tribunale di Venezia il sequestro conservativo degli averi bloccati in Svizzera; l'istanza è stata accolta il 4 novembre successivo e il sequestro decretato a favore del Procuratore della Repubblica e di una parte civile.
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Mediante rogatoria del 25 febbraio 2002, completata il 25 luglio seguente, l'autorità estera ha chiesto di trasmetterle la somma sequestrata all'interessato sul conto aaa presso una banca luganese, ammontante a fr. 2'161'901.--. Il MPC, con decisione del 21 luglio 2003, ha accolto la richiesta e ordinato la consegna della somma all'Italia. Con sentenza del 10 dicembre 2003 (causa 1A.172/2003) il Tribunale federale, in accoglimento di un ricorso di X.________, ha ordinato al MPC di invitare lo Stato richiedente a produrre una decisione di confisca o a indicare se essa può avvenire fondandosi sul citato giudizio di condanna.
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Con decisione del 28 luglio 2005 il MPC ha rilevato che secondo le informazioni fornite dall'Italia si sarebbe in presenza di un sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 e segg. CPP italiano, per cui una decisione di confisca non sarebbe possibile né necessaria secondo il diritto estero. Ha quindi accolto la rogatoria al senso dei considerandi e ordinato la trasmissione all'Italia della somma sequestrata.
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D.
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Avverso questa decisione X.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere al gravame l'effetto sospensivo e, in via principale, di annullare la decisione impugnata. Dei motivi si dirà, in quanto occorra, nei considerandi.
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L'Ufficio federale di giustizia (UFG) propone di respingere il ricorso. il MPC di respingerlo in quanto ammissibile.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; RU 2006 I 1205), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1; sulle relative modifiche di questa legge vedi il n. 30 dell'allegato alla legge sul Tribunale amministrativo federale, del 17 giugno 2005; RS 173.32) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto (v. sentenza 1A.163/2006 del 23 gennaio 2007, consid. 1.1, destinata a pubblicazione).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). In concreto entra altresì in linea di conto la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; CRic), la quale trova applicazione in tema di confisca di proventi di reato, di strumenti di reato e del valore sostitutivo dei proventi (art. 1c; art. 2, art. 13 cpv. 1).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d). La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata decisione di chiusura, è pacifica (DTF 131 II 169 consid. 2.2.1), così come la tempestività del gravame. Il ricorso contro la decisione che autorizza la consegna di beni all'estero ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e art. 80l AIMP): la domanda in via provvisionale è quindi superflua.
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2.
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2.1 Il ricorrente fa valere che la durata del blocco, pronunciato alla fine del 1998, potrebbe essere lesiva dei principi della celerità e della proporzionalità, ritenuto che durante questo lungo periodo la giustificazione di detta misura non sarebbe stata dimostrata in modo irrefutabile, né col passare del tempo sarebbero stati portati nuovi indizi atti a dimostrare la provenienza illecita dei beni sequestrati. Egli accenna poi alla circostanza, richiamando semplicemente l'art. 5 cpv. 2 Cost., che il MPC, emanando la decisione impugnata e respingendo quindi implicitamente la sua istanza di revoca del sequestro del 31 marzo 2005, avrebbe violato il principio di proporzionalità: ciò considerate anche la durata del sequestro e la circostanza che gli indizi inerenti alla provenienza illecita degli averi bloccati non avrebbero giustificato tale misura, a maggior ragione dopo l'emanazione della sentenza di condanna.
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2.2 Certo, le particolarità della fattispecie hanno comportato una durata della procedura che mal si concilia con il precetto di celerità dell'art. 17a AIMP. Durata comunque dovuta anche al notorio sovraccarico di lavoro sia delle autorità federali sia del Tribunale federale e alla necessità di chiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente. Ciò non comporta tuttavia il dissequestro degli averi litigiosi (art. 33a OAIMP: cfr. per casi di dissequestro dopo blocchi durati 20 rispettivamente 10 anni in assenza di una decisione di confisca, sentenze 1A.27/2006 del 21 febbraio 2007 consid. 1, 1A.314/2005 del 6 giugno 2006 consid. 2.4), considerati la condanna definitiva del ricorrente e il fatto che la sentenza estera, cresciuta in giudicato, l'ha altresì condannato al risarcimento del danno a favore delle parti civili (pubbliche e/o private) nel quadro di un procedimento ove, come si vedrà, egli ha potuto difendersi in contraddittorio. Del resto, il ricorrente fa valere la violazione del principio della celerità asserendo che il MPC non avrebbe potuto concedere all'autorità italiana proroghe, a maggiore ragione dopo l'inoltro il 31 marzo 2005, della sua istanza di revoca del sequestro. Riguardo a quest'ultima critica, occorre ricordare che con lettera del 31 maggio 2005 la Procura estera motivava la domanda di proroga con il fatto che la Corte d'Appello di Venezia riteneva necessario, prima di evadere l'istanza di confisca di cui era stata investita, integrare il contraddittorio citando anche le parti civili, per cui l'udienza era stata rinviata al 14 giugno seguente. In siffatte circostanze, la proroga era giustificata, come pure il fatto di respingere implicitamente la domanda di revoca del sequestro emanando, dopo aver esaminato le informazioni complementari fornite, la decisione di chiusura litigiosa.
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3.
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3.1 Il ricorrente fa poi valere un'errata interpretazione dell'art. 74a AIMP, poiché è stata ordinata la consegna della somma litigiosa senza l'esistenza di una decisione di confisca.
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3.2 L'art. 74a cpv. 1 AIMP dispone che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su domanda dell'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3; DTF 131 II 169 consid. 6; 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 5c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 189/190).
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L'art. 74a AIMP è una norma potestativa: l'autorità richiesta dispone di un largo margine di apprezzamento per decidere, sulla base di una valutazione coscienziosa dell'insieme delle circostanze, se e a quali condizioni può avvenire la consegna (cfr. DTF 123 II 595 consid. 3 in fine, consid. 4a-c sull'interpretazione di questo articolo, consid. 4d sui lavori preparatori; 115 Ib 517 consid. 7h pag. 540 seg.).
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3.3 Nella sentenza del 10 dicembre 2003 il Tribunale federale aveva ritenuto che non si era in presenza di un caso chiaro, né il MPC aveva precisato quali particolarità della fattispecie avrebbero giustificato di derogare alla regola dell'art. 74a cpv. 3 AIMP. Poiché all'autorità estera erano stati trasmessi i documenti bancari del conto sequestrato e il ricorrente era stato condannato con sentenza definitiva, il MPC di per sé ai fini della consegna non poteva limitarsi a riferirsi alla richiesta di sequestro conservativo, ritenuto che la provenienza delittuosa della somma sequestrata non risultava in modo manifesto dalla sentenza di condanna. Non essendo in presenza di un caso chiaro, una consegna immediata, in deroga a quanto fissato dall'art. 74a cpv. 3 AIMP, non poteva, all'epoca, entrare in linea di conto: occorreva richiedere, in applicazione dell'art. 80o AIMP, informazioni complementari all'autorità estera o fissarle un termine per aprire una procedura formale di confisca. L'Alta Corte aveva poi ricordato, che anche la Convenzione sul riciclaggio non obbliga la Svizzera a consegnare beni o valori in assenza di una decisione giudiziaria di confisca resa nello Stato richiedente, anche se può comunque concedere l'assistenza sulla base di sue disposizioni interne più favorevoli, segnatamente sulla base dell'art. 74a AIMP.
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Era poi stato rilevato, che il chiarimento dell'utilizzazione delittuosa dei beni sequestrati non dev'essere eseguito, di massima, dall'autorità svizzera dell'assistenza, ma deve avvenire nel quadro di un procedimento giudiziario nello Stato richiedente, ove eventuali persone danneggiate possano far valere i loro diritti. Ciò può, ma non deve avvenire necessariamente nell'ambito del procedimento penale principale, bensì, se del caso, al termine di una procedura indipendente di confisca o mediante un decreto di abbandono. È stato quindi deciso, che fino all'emanazione di una siffatta decisione, il sequestro doveva essere mantenuto. Il MPC doveva pertanto invitare lo Stato richiedente a produrre, entro un termine ragionevole, una decisione di confisca o a indicare se la confisca poteva avvenire fondandosi sul giudizio di condanna o, se del caso, ordinare il dissequestro.
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L'UFG aveva sottolineato che, come ritenuto dall'autorità richiedente, la situazione patrimoniale del ricorrente (conto bancario con un saldo attivo di oltre due milioni di franchi e altri beni) non corrispondeva minimamente ai suoi redditi, che si aggiravano sui 70 milioni di lire italiane: questa circostanza non bastava tuttavia per far concludere sulla manifesta provenienza delittuosa della somma sequestrata (sentenza 1A.125/2003 del 15 luglio 2003 consid. 2.2).
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4.
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4.1 Nella decisione impugnata il MPC precisa d'aver invitato, il 7 gennaio 2004, lo Stato richiedente a produrre una decisione di confisca entro il 31 gennaio 2005. L'autorità estera ha chiesto una proroga di sei mesi: il termine è quindi stato fissato al 30 giugno 2005. Il 17 gennaio 2005 la Procura estera aveva richiesto al Procuratore generale della Repubblica di sollecitare presso la Corte di appello di Venezia, giudice dell'esecuzione riguardo alla sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, divenuta irrevocabile, la confisca del denaro sequestrato in Svizzera, allo scopo di poterlo trasferire in Italia: si precisava che gli averi litigiosi erano oggetto di sequestro conservativo, definitivo, sollecitato all'epoca dalle parti civili. Con ordinanza del 18 giugno 2005 la Corte d'appello, dopo un'udienza in contraddittorio alla presenza dei difensori del ricorrente e delle parti civili, ha rilevato che gli effetti del provvedimento di sequestro sono disciplinati dalla legge e che non v'è quindi spazio per superare il dato normativo dell'art. 320 1° comma CPP italiano concernente l'esecuzione sui beni sequestrati, secondo cui il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.
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La Corte d'appello ha precisato che sui beni sequestrati dalle parti civili è stato richiesto e disposto dal competente Tribunale di Venezia, con provvedimento non impugnato, il sequestro conservativo, eseguito dalle autorità svizzere. È poi stabilito che il tenore della citata norma è palese nel suo significato e inequivoco nei suoi effetti: in sintonia con quanto previsto nel codice di rito civile, nel momento in cui la sentenza di condanna passa in giudicato il sequestro conservativo si converte in pignoramento e la normativa processuale civile andrà a regolare il procedimento di esecuzione, con la conseguenza che la parti potranno, tra l'altro, proporre istanza di vendita o assegnazione per la soddisfazione dei propri interessi.
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4.2 Nel quadro della procedura svizzera il ricorrente ha nondimeno chiesto la revoca della criticata misura, adducendo che il sequestro conservativo penale si è convertito in pignoramento civile, ma che, non avendo le parti civili richiesto l'assegnazione o la vendita entro i termini predisposti dal diritto civile italiano, il pignoramento avrebbe cessato ogni sua efficacia, per cui non esisterebbe più nessun vincolo, civile o penale, sul conto litigioso. Nella decisione impugnata, ricordato che il sequestro conservativo eseguito dal MPC non è stato contestato in Italia dalle parti, è stato ritenuto che sarà pertanto la normativa processuale civile italiana a regolare la procedura di esecuzione. Questa tesi è corretta e d'altra parte il ricorrente non solleva più la censura d'inefficacia del contestato sequestro. Per di più, il ricorrente ha potuto fare valere compiutamente i suoi diritti nel quadro dell'udienza in contraddittorio del 14 giugno 2005.
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4.3 Il ricorrente, richiamando la sentenza del Tribunale federale del 10 dicembre 2003, sostiene che la decisione di sequestro conservativo non sarebbe sufficiente per la trasmissione dei beni ai sensi dell'art. 74a AIMP, occorrendo una decisione di confisca dalla quale si possa desumere la contestata provenienza delittuosa dei beni, segnatamente ch'essi costituirebbero il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP. Ripropone la tesi, addotta nel precedente ricorso, della mancanza di connessione tra i reati per i quali è stato condannato, commessi nel 1995 e 1996 (tranne un'imputazione per fatti perpetrati all'inizio del 1994), e l'apertura del conto litigioso, avvenuta il 17 novembre 1993 con un versamento per cassa di fr. 1'800'000.--. Sostiene quindi, che non vi sarebbe connessione temporale tra gli averi sequestrati e il periodo in cui furono commessi i reati.
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4.3.1 L'assunto è impreciso. In effetti, nel passaggio della sentenza del 29 novembre 2000 della Corte d'appello di Venezia richiamato dal ricorrente, è stato precisato che "pur non esistendo rigorosa coincidenza temporale tra quei depositi e l'acquisto di quei gioielli da un lato e i reati di corruzione e concussione per cui è processo dall'altro, sta di fatto che nel corso di pochi anni (coincidenti in parte con quelli di commissione di tali reati), X.________ accumulò un patrimonio (tra contanti e gioielli) di quasi quattro miliardi, sicuramente non provenienti dal suo stipendio di colonnello della Guardia di Finanza o di altra lecita attività di cui non vi è traccia in atti, di cui il predetto non ha fornito alcuna plausibile giustificazione". Da questo passaggio non risulta affatto l'asserita assenza di una connessione temporale, ma soltanto la mancanza di una prova rigorosa e inconfutabile della stessa, di cui si dirà ancora in seguito. Giova inoltre ricordare che il Tribunale di Venezia, già nella decisione del 4 novembre 1998 con la quale aveva accolto a favore della parte civile l'istanza di sequestro conservativo, presentata dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 316 CPP italiano, relativo al sospettato provento dell'asserita concussione operata ai danni della parte civile, aveva rilevato ch'essa sarebbe stata costretta a sborsare una somma di poco inferiore ai due miliardi di lire.
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4.3.2 Del resto, non vi è alcun motivo per credere che la Corte estera, a conoscenza della decisione di condanna ed esprimendosi su espressa richiesta della Svizzera sulla portata del sequestro litigioso e sulla emanazione di una decisione di confisca, avrebbe riconfermato la domanda di consegna degli averi qualora non sussistesse una chiara relazione tra essi e i reati oggetto della condanna. Ciò vale a maggior ragione visto che il ricorrente, nell'ambito del contraddittorio, ha potuto addurre gli argomenti che si opporrebbero al criticato mantenimento del sequestro e alla sua asserita inefficacia.
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4.4 Il ricorrente sostiene inoltre che, in applicazione dell'art. 316 comma 1 CPP italiano, oggetto del sequestro conservativo sarebbero i beni mobili o immobili dell'imputato o somme o cose a lui dovute e non il prodotto o il ricavo di un reato. Aggiunge che, contrariamente alla tesi del MPC, una decisione di confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, secondo l'art. 240 CP italiano (concernente la confisca) in relazione con l'art. 321 CPP italiano (relativo al sequestro preventivo), non avrebbe un contenuto analogo al sequestro conservativo di cui all'art. 316 CPP italiano, nell'ambito del quale non è necessario stabilire se i beni da sequestrare costituiscano provento di reato, essendo sufficiente ch'essi siano di pertinenza dell'imputato.
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Certo, di primo acchito, l'assunto ricorsuale non parrebbe privo di fondamento, visto che il sequestro preventivo dell'art. 321 CPP italiano dev'essere "pertinente al reato" e deve sussistere un nesso strumentale tra il bene da sequestrare e la perpetrazione del reato (cfr. Alberto Crespi/Giuseppe Zuccalà/Federico Stella, Commentario breve al codice penale, Complemento giurisprudenziale, Padova 2004, n. XII n. 6 all'art. 240; Giorgio Lattanzi, Codice penale, 2a ed., Milano 2001, n. 2 all'art. 240). Per contro, secondo la dottrina, in presenza di un sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 CPP italiano, il parallelismo con il processo civile e l'impostazione sistematica dell'art. 320 CPP italiano comportano che il giudice dell'esecuzione penale sia funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo, in quanto il codice attuale, a differenza di quello abrogato, attribuisce al passaggio in giudicato della sentenza di condanna la conversione automatica in pignoramento, per cui la competenza a giudicare su domande di terzi che contestano il vincolo appartiene al giudice civile (Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova 2005, n. I all'art. 320).
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4.5 Il ricorrente, incentrando e riprendendo in sostanza l'argomentazione contenuta nel precedente ricorso, si confronta tuttavia soltanto in maniera sommaria e generica con i nuovi motivi addotti dall'autorità richiedente dopo l'emanazione della sentenza del 10 dicembre 2003. In effetti, nella richiesta 17 gennaio 2005 della Procura estera alla Corte di Appello di Venezia concernente la confisca degli averi litigiosi e la loro consegna all'Italia, il Procuratore sostituto istante insisteva sull'esistenza dell'ordinanza, definitiva, di sequestro conservativo sollecitato e ottenuto dalle parti civili: precisava che gli effetti di detto sequestro cesserebbero soltanto con una sentenza di proscioglimento, ricordato che la sua finalità è evitare di disperdere le garanzie previste dalla legge, ivi compresa la confisca dell'art. 240 CP italiano, chiedendo di ordinarne, come richiesto dalle autorità svizzere, la confisca. Sottolineava che durante il dibattimento era stata ampiamente provata l'illecita provenienza dei beni sequestrati che costituiscono, secondo la Procura estera, il frutto e il prezzo di attività concussive attuate dal ricorrente. Tenuto conto di questi ulteriori chiarimenti, la connessione tra i beni litigiosi e i reati per i quali è stato condannato il ricorrente dev'essere ammessa (cfr. DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; 129 II 453 consid. 4.1).
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Come si è visto, il 14 giugno 2005 la Corte d'appello di Venezia ha stabilito che gli effetti del provvedimento di sequestro sono regolati dalla legge, per cui non v'è spazio alcuno per superare il dato normativo offerto dall'art. 320 1° comma CPP italiano. Quale giudice dell'esecuzione della sentenza di condanna, nell'ambito della quale il ricorrente è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore delle persone offese costituitesi parti civili, ha precisato che risulta ampiamente documentato agli atti, né è stato contestato in alcun modo, come nei confronti dei beni litigiosi è stato richiesto e disposto, con provvedimento non impugnato, il sequestro conservativo eseguito dalle autorità svizzere.
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4.6 Il 13 luglio 2005 la Procura estera ha poi comunicato alle autorità svizzere che, per contro, la Corte di appello di Venezia ha potuto disporre la confisca di un altro conto aperto presso un'altra banca luganese, riconducibile al ricorrente, richiamato nella decisione impugnata, poiché la relazione era stata individuata successivamente ai giudizi di merito. Anche riguardo a questo conto, la Corte estera ha ritenuto che la provenienza illecita degli averi ivi depositati si situa in un contesto temporale del tutto compatibile con la commissione dei noti reati. La Procura ha ribadito che per contro riguardo al conto litigioso esisteva già il sequestro conservativo definitivo, per cui la menzionata Corte ha ritenuto di non potere e dovere emettere un'ulteriore decisione di confisca, le somme sequestrate essendo già oggetto di sostanziale confisca pronunciata nel giudizio di merito di primo grado, decreto rimasto immutato fino all'esito dei gradi di appello e di cassazione.
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Il ricorrente disconosce che è per questo motivo, e non per l'asserita mancanza di connessione tra gli averi litigiosi e la sua condanna, che non può essere pronunciata la loro confisca. Secondo le autorità estere, il chiaro e inequivocabile dettato legislativo di cui all'art. 320 CPP italiano impedisce, di fatto, una seconda pronuncia sullo stesso oggetto. Il ricorrente non contesta l'impossibilità, nel caso di specie, di pronunciare una decisione di confisca.
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4.7 Viste le particolarità della fattispecie, precisata e chiarita dalle competenti autorità estere mediante i citati complementi di informazioni, gli averi sequestrati a scopo conservativo possono quindi essere consegnati allo Stato richiedente a scopo di restituzione agli aventi diritto, anche in assenza di una formale decisione di confisca la cui adozione è superflua. In effetti, le competenti autorità giudiziarie estere, esprimendosi compiutamente sugli effetti del contestato sequestro, hanno stabilito che questa misura, passata in giudicato ed esecutiva, dev'essere parificata a una decisione di confisca. Per di più, il ricorrente, condannato in maniera definitiva, ha potuto esprimersi e partecipare ai predetti procedimenti, per cui le garanzie della CEDU e del PATTO ONU II, come peraltro da lui non contestato, sono state rispettate; né è violato l'ordine pubblico elvetico e alla consegna non si oppongono gli interessi della Svizzera (DTF 123 II 268 consid. 4b/bb). Ci si trova quindi dinanzi, come espressamente confermato dalle autorità italiane, a una decisione cresciuta in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente pronunciata dalla competente Corte penale estera (art. 74 cpv. 3 AIMP; DTF 123 II 595 consid. 3 in fine). Il suo fondamento, ritenuto che la procedura istituita dall'art. 74a AIMP non è una procedura di exequatur, non dev'essere di massima esaminato dall'autorità svizzera (cfr. DTF 129 II 453 consid. 3.2; 123 II 595 consid. 4b pag. 601 e 4e pag. 605). Ora, per le autorità estere la provenienza delittuosa degli averi sequestrati è sufficientemente accertata, per cui un'ulteriore chiarificazione di questo quesito da parte delle autorità svizzere non è necessario (cfr. DTF 123 II 595 consid. 4e-f; 126 II 462 consid. 5c pag. 469; Zimmermann, op. cit., n. 189).
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4.8 In siffatte circostanze, il MPC non ha abusato dell'ampio potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 74a cpv. 1 AIMP. Del resto, la locuzione contenuta al cpv. 3 di questa norma, secondo cui la consegna può avvenire "di regola" su decisione passata in giudicato, è stata introdotta proprio per tener conto delle particolarità delle eccezioni all'art. 74a AIMP riguardo a casi concreti e alle peculiarità del diritto estero e quindi delle specificità della legislazione straniera (DTF 123 II 268 consid. 4a pag. 274, 595 consid. 4).
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5.
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5.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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5.2 Le spese, ridotte per tener conto della durata della procedura di sequestro e del fatto che il ricorrente poteva ritenersi spinto in buona fede a piatire, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 3 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 109461).
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Losanna, 24 aprile 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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