VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer P 60/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer P 60/2006 vom 10.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
P 60/06
 
Sentenza del 10 maggio 2007
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, presidente,
 
Schön e Frésard,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
C.________, ricorrente,
 
rappresentato dal tutore e fratello G.________,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 ottobre 2006.
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 25 ottobre 2005 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto una richiesta inoltrata da C.________, nato nel 1953, tramite il tutore e fratello G.________, intesa ad ottenere l'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita AI. Secondo l'amministrazione, i redditi determinanti del richiedente superavano il fabbisogno riconosciuto, per cui il diritto a una prestazione doveva essere negato.
 
Chiamata a statuire su opposizione dell'interessato, sempre rappresentato dal tutore e fratello, l'amministrazione, pur ravvisando un'eccedenza dei redditi rispetto alle spese riconosciute per un importo inferiore a quello stabilito in precedenza, ha confermato il proprio provvedimento per decisione su opposizione 19 dicembre 2005.
 
B.
 
Adito con gravame dell'interessato, ancora rappresentato dal tutore, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, malgrado un'ulteriore rettifica dei calcoli dell'amministrazione concernenti la sostanza immobiliare computabile, ha mediante giudizio 19 ottobre 2006 tutelato la decisione su opposizione.
 
C.
 
Sempre tramite il tutore e fratello, C.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e una diversa, più bassa valutazione del valore attribuito alla sua proprietà immobiliare. In particolare censura la pronuncia di primo grado nella misura in cui quest'ultima si è fondata su indicazioni incomplete, imprecise, non motivate e contraddittorie fornite dall'Ufficio cantonale di stima.
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a pronunciarsi sul gravame, la Cassa cantonale di compensazione ne postula la reiezione.
 
Diritto:
 
1.
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già esposto a quali condizioni il disciplinamento applicabile subordini il riconoscimento di prestazioni complementari a una rendita dell'AI, indicando come l'importo delle medesime debba corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti. Essa ha pure rilevato come la sostanza immobiliare debba essere computata al valore corrente se, come in concreto, non serve d'abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). All'esposizione del primo giudice può essere fatto riferimento.
 
3.
 
3.1 Come già in sede cantonale e con argomenti analoghi a quelli esposti nella procedura di prima istanza, l'insorgente critica il valore venale attribuito alla sua proprietà fondiaria. Rimprovera al primo giudice di avere deciso senza entrare nel merito delle contestazioni ricorsuali, riponendo invece piena fiducia nelle indicazioni fornite dall'Ufficio cantonale di stima. Asserisce di non avere nessun motivo di contestare la legittimità di tale agire, che garantirebbe ai cittadini parità ed equità di trattamento. Ritiene però che in concreto la valutazione operata dalla competente autorità di stima sia più che censurabile e poco degna della fiducia che la giurisprudenza in materia di principio le affida.
 
3.2 La tesi ricorsuale non può essere condivisa. Dopo attento esame dell'incarto, questa Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha fondato il proprio giudizio sulla perizia immobiliare e sul relativo complemento allestiti, rispettivamente, il 19 maggio e il 14 luglio 2006 per conto dell'amministrazione dall'Ufficio cantonale di stima. Rammentate le condizioni - in concreto non adempiute - alle quali il giudice può scostarsi dalle risultanze di una perizia, l'istanza precedente ha rilevato come l'esperto abbia espresso il suo parere dopo avere esperito i necessari sopralluoghi ed avere esaminato attentamente tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, tenendo segnatamente conto anche delle osservazioni e contestazioni sollevate dall'insorgente. Alla luce di queste premesse, pure questa Corte non ravvisa alcun valido motivo per dipartirsi dal chiaro e convincente apprezzamento dell'ing. L.________, il quale ha stabilito il valore commerciale della proprietà immobiliare dell'insorgente in fr. 1'020'000.- anziché in fr. 718'000.-, così come richiesto dall'interessato. Le censure sollevate al riguardo da quest'ultimo non sono sufficientemente sostanziate. In sostanza, il ricorrente non propone nessun argomento suscettibile di seriamente mettere in dubbio le conclusioni dell'autorità giudiziaria cantonale.
 
3.3 Considerato che gli altri elementi di calcolo presi in considerazione dall'amministrazione non sono contestati e che peraltro i medesimi appaiono incensurabili a questa Corte, il giudizio cantonale impugnato non può che essere confermato.
 
4.
 
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 36a OG, rinviando, a complemento delle considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato (art. 36a cpv. 3 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 10 maggio 2007
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
p. Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).