BGer 1P.639/2006 | |||
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BGer 1P.639/2006 vom 11.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.639/2006 /viz
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Sentenza dell'11 maggio 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
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contro
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B.________ e C.________,
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patrocinati dall'avv. Battista Ghiggia,
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D.________,
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patrocinata dall'avv. Massimo Bionda,
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E.________,
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patrocinato dall'avv. John Noseda,
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banca X.________ SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 agosto 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 25 marzo 2004 A.________ è stata riconosciuta dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano autrice colpevole di ripetuta truffa per avere, tra l'aprile del 1997 e il novembre del 2001, ingannato astutamente B.________, E.________, D.________ e C.________, in Svizzera e in Italia, a scopo d'indebito profitto, inducendoli a sottoscrivere, a loro insaputa, quattro atti di pegno comportando per B.________ un addebito di US$ 450'790.60 da parte della banca X.________ SA. L'accusata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di truffa per avere ingannato astutamente B.________ e i funzionari della banca X.________ SA utilizzando quattro ordini di bonifico falsi con cui ha conseguito un illecito profitto. In relazione a operazioni finanziarie relative alle citate persone essa è pure stata riconosciuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita e di ripetuta falsità in documenti. Le è quindi stata inflitta una pena di 2 anni di detenzione, oltre all'obbligo di rifondere un'indennità ai danneggiati costituitisi parti civili.
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B.
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Adita dall'accusata, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha parzialmente accolto il ricorso, prosciogliendola dall'accusa di truffa nei confronti di B.________ e di E.________ in relazione con la sottoscrizione di atti di pegno. Ha quindi ridotto la pena a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 26 settembre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e in via subordinata di rinviare gli atti alla Corte cantonale, affinché proceda nel senso dei considerandi. La ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del principio "in dubio pro reo" e l'arbitrio nella valutazione delle prove. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
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D.
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B.________ e D.________ comunicano di rinunciare a presentare una risposta, mentre la banca X.________ SA postula la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
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1.
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1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla procedura ricorsuale in esame rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
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1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
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1.3 Nella misura in cui la ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del principio "in dubio pro reo", e del divieto dell'arbitrio, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 vPP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico adempie gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
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2.
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2.1 La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che le istanze cantonali non hanno accolto la sua richiesta di richiamare, quale mezzo di prova, gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di F.________, già direttore della banca X.________ SA. Sostiene che l'acquisizione di tali atti sarebbe stata idonea ad alleggerire la sua posizione riguardo all'accusa di truffa, permettendo in particolare di chiarire il ruolo assunto dall'ex direttore nell'ambito della sottoscrizione dell'atto di pegno da parte di D.________. Secondo la ricorrente, il richiamo si giustificherebbe inoltre poiché l'interessato, che disponeva di maggiori conoscenze nel campo economico, aveva danneggiato numerosi clienti della banca.
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2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di questa valutazione all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a).
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2.3 La CCRP ha osservato che il presidente della prima Corte aveva rilevato che F.________, non comparso in aula, nel corso dell'istruzione formale aveva preteso che l'imputata fosse solita chiedere ai clienti di rilasciarle atti di pegno, siccome utilizzava il proprio conto a favore dei mandanti, beneficiando così di un patrimonio più consistente e potendo eseguire operazioni di cambio impossibili su conti di piccoli clienti. La prima Corte aveva tuttavia rilevato che tali affermazioni erano contraddette dalle parti civili e che erano da valutare con cautela. L'ex direttore era inoltre stato costretto a lasciare l'istituto perché aveva arrecato danni ingenti, tanto che la banca aveva dovuto risarcire almeno 30 clienti. La prima Corte aveva altresì ricordato che la ricorrente si riteneva a sua volta danneggiata da malversazioni (poi risarcite parzialmente) commesse dal banchiere, contro il quale era stato promosso un procedimento penale di cui non si conoscevano però i particolari.
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La CCRP ha ritenuto che la rinuncia della prima Corte a richiamare gli atti di quel procedimento poteva apparire discutibile, ma non era arbitraria. Non risultava in effetti verosimile che, acquisendo tali atti, si potesse desumere con qualche attendibilità la sola e unica responsabilità dell'ex direttore, che da solo avrebbe mandato in passivo il conto personale della ricorrente e a sua insaputa. La CCRP ha altresì rilevato come il reato di truffa già si perfezionava facendo sottoscrivere atti di pegno a clienti ignari e ha concluso che la rinuncia da parte del primo giudice al richiamo dell'incarto relativo al procedimento penale contro l'ex direttore si fondava su un apprezzamento non arbitrario della sua irrilevanza.
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2.4
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2.4.1 Adducendo in questa sede che l'assunzione di una prova richiesta si giustifica quando è "motivata per quanto attiene all'oggetto e allo scopo per rapporto ai fatti" e quando adempie "i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza per rapporto alla questione sottoposta all'esame della Corte", la ricorrente disattende che, per reggere di fronte alla garanzia costituzionale, è sufficiente che il rifiuto del giudice di assumerla si fondi su un apprezzamento anticipato non arbitrario della sua rilevanza (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Al proposito la ricorrente sostiene semplicemente che il richiamo dell'incarto del procedimento penale a carico dell'ex direttore avrebbe consentito di stabilire le singole responsabilità riguardo al reato di truffa in relazione con la sottoscrizione di un atto di pegno da parte di clienti ignari. Tuttavia, la CCRP non ha di per sé escluso che anche l'ex direttore potesse avere commesso reati, ma ha ritenuto non decisiva la circostanza, in particolare poiché, da un lato, non sarebbe seriamente ravvisabile un'esclusiva responsabilità dell'ex direttore e, dall'altro, il reato di truffa si perfezionava già facendo sottoscrivere detti atti di pegno. Limitandosi in sostanza a richiamare la necessità di stabilire compiutamente anche le responsabilità dell'ex direttore, la ricorrente non sostiene che questi sarebbe l'unico responsabile, né essa si confronta puntualmente con le citate argomentazioni, né anche solo adombra la possibilità di essere estranea alla fattispecie incriminata. Del resto, perlomeno implicitamente, essa riconosce che il reato di truffa era adempiuto già con la sottoscrizione dell'atto di pegno da parte dei clienti ingannati astutamente, a prescindere quindi dall'effettiva realizzazione di un danno patrimoniale.
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2.4.2 La ricorrente nemmeno fa valere, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, che la CCRP avrebbe negato a torto l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove operato dall'istanza inferiore, la quale aveva privilegiato le dichiarazioni dei testimoni rispetto a quelle fornite dall'ex direttore in sede predibattimentale (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Comunque, al proposito, la prima Corte aveva rilevato che le affermazioni dell'ex direttore contrastavano con quelle rese da quattro parti lese, apparse credibili e disinteressate. Questi aveva inoltre dovuto lasciare la banca dopo il pesante danneggiamento di numerosi clienti, che ha comportato il versamento di risarcimenti ingenti da parte dell'istituto bancario e l'apertura nei suoi confronti di un procedimento penale. La prima istanza aveva poi anche osservato che riguardo alle operazioni di cambio, che sarebbero state possibili solo dal conto della ricorrente, egli era stato vago quanto quest'ultima e che almeno per una cliente, che disponeva da sola di un patrimonio importante, la spiegazione non si rilevava plausibile. Alla luce di queste circostanze, la prima Corte poteva quindi, senza con ciò incorrere nell'arbitrio, valutare con cautela le dichiarazioni dell'ex direttore e fondarsi innanzitutto sulle dichiarazioni dei testimoni ritenute affidabili, rinunciando quindi a richiamare gli atti della procedura relativa all'ex direttore, siccome non decisiva per la fattispecie in esame. A ragione la CCRP ha quindi a sua volta confermato su questo punto il giudizio di primo grado.
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3.
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3.1 Laddove lamenta la violazione del principio "in dubio pro reo", la ricorrente richiama in sostanza la censura di violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che la mancata acquisizione agli atti dell'incarto relativo al procedimento penale contro l'ex direttore della banca lascerebbe aperti dubbi sulla responsabilità della ricorrente e imporrebbe di prendere in considerazione la fattispecie a lei più favorevole, secondo la quale gli ammanchi sarebbero riconducibili essenzialmente all'agire del banchiere. Sollevata in detti termini la censura non riveste una portata propria, rimettendo nuovamente in discussione un preteso arbitrio nella valutazione delle prove concernenti l'operato dell'ex direttore. Come visto, l'apprezzamento eseguito dai giudici cantonali su questo aspetto non è però stato manifestamente insostenibile, sicché i dubbi prospettati dalla ricorrente riguardo alla sua colpevolezza si rivelano d'acchito infondati.
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3.2 La ricorrente accenna infine a una lesione del suddetto principio e del divieto dell'arbitrio, sostenendo che, senza fondarsi su prove adeguate, la CCRP l'avrebbe, da un canto, perlomeno implicitamente, considerata sprovvista di conoscenze in ambito finanziario, e, dall'altro, reputata in grado di comprendere le implicazioni economiche derivanti dalla sottoscrizione degli atti di pegno. Premesso che sollevando simile argomentazione la ricorrente sembra piuttosto criticare ulteriormente il mancato richiamo degli atti relativi al procedimento penale contro l'ex direttore, non risulta che la CCRP si sia espressa sulle competenze finanziarie della ricorrente nei termini citati. Al considerando 5 del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha anzi ritenuto appellatorie le critiche sollevate al proposito nel ricorso per cassazione e non ha quindi proceduto a un approfondito esame di merito della questione. Spettava pertanto alla ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a). Pertanto, poiché ripropongono genericamente la diversa opinione della ricorrente senza riferirsi puntualmente ai considerandi del giudizio impugnato, le accennate critiche ricorsuali risultano parimenti inammissibili.
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4.
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Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà alla resistente banca X.________ SA, la quale ha presentato una compiuta risposta al gravame, un'indennità per ripetibili di questa sede (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla banca X.________ SA un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 maggio 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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