BGer I 894/2005 | |||
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BGer I 894/2005 vom 16.05.2007 | |
Tribunale federale
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I 894/05 {T 7}
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Sentenza del 16 maggio 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, presidente,
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Borella, Brioschi-Gianella, giudice supplente,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente,
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contro
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L.________, opponente, rappresentato dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio, via Giovannini 16, 6710 Biasca.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 novembre 2005.
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Fatti:
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A.
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Dal 15 gennaio 1988 al 31 gennaio 2001 L.________, nato nel 1963, ha lavorato alle dipendenze della X._________ in qualità di consulente di assicurazioni. Rimasto assente dal lavoro per malattia dal 29 marzo 2000, in data 1° marzo 2001 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità lamentando un'inabilità lavorativa completa addebitabile a disturbi di natura psichica.
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Dopo avere ordinato una perizia a cura del dott. D.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) con decisione del 23 maggio 2003, sostanzialmente confermata il 20 novembre 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha respinto la richiesta di prestazioni osservando che il grado d'invalidità (del 30%) accertato ostava al diritto a una rendita.
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B.
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Con il patrocinio dell'avv. Biaggi-Fabio, l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti i propri accertamenti e preso in particolare atto delle risultanze della perizia giudiziaria affidata al dott. C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha accolto il gravame, assegnando all'insorgente una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2001 (pronuncia del 7 novembre 2005).
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C.
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L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione del 20 novembre 2003. In via subordinata, postula di posticipare l'inizio del diritto alla rendita. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
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Producendo due certificati medici, L.________, sempre rappresentato dall'avv. Biaggi-Fabio, propone la reiezione del gravame e domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Per parte sua, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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D.
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Pendente causa, l'assicurato ha informato il Tribunale che, contrariamente a quanto espresso dal dott. D.________, quest'ultimo non aveva interpellato il medico curante, dott. F.________, prima di allestire il proprio referto peritale. In data 21 marzo 2006 l'Ufficio ricorrente ha prodotto la presa di posizione del dott. D.________.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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1.2 Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
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2.
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Oggetto della lite è il tema di sapere se l'assicurato abbia diritto a una rendita d'invalidità e, in caso affermativo, se la stessa debba essergli riconosciuta già a partire dal 1° marzo 2001.
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3.
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3.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio i primi giudici hanno già esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che affinché un rapporto medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, deve tenere conto delle censure del paziente e giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).
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3.2 Giova inoltre rammentare che i danni alla salute psichica possono, come i danni fisici, determinare un'invalidità ai sensi degli art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI. Non sono considerati effetti di un danno alla salute psichica, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità, le limitazioni della capacità di guadagno cui la persona assicurata potrebbe ovviare dando prova di buona volontà. La misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna quindi stabilire se, e in quale misura, l'esercizio di un'attività lucrativa sul mercato di lavoro equilibrato sia compatibile coni disturbi psichici. Un danno alla salute psichica produce pertanto una incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) solo laddove è lecito ammettere che l'impiego della capacità lavorativa (art. 6 LPGA) non possa più essere pretesa dalla persona assicurata dal profilo pratico sociale (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 294 consid. 4c in fine pag. 298).
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4.
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4.1 Nel caso di specie, i primi giudici - alla luce dei discordanti pareri medici agli atti, rilasciati rispettivamente dai curanti dell'assicurato (dott. F.________ e dott. G.________) e dai consulenti dell'UAI (dott. D.________ e dott. L.________) - hanno fondato la propria pronuncia sulle risultanze della perizia giudiziaria 31 maggio 2005 e del complemento peritale 12 settembre 2005 dello specialista in psichiatria dott. C.________.
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Posta la diagnosi di agorafobia con sindrome di attacchi di panico ed episodio depressivo di media gravità con sindrome biologica, il perito ha concluso per un'incapacità lavorativa a quel momento totale dell'assicurato. Secondo l'esperto, sussistevano tenui possibilità di un miglioramento sul piano clinico, e ciò a condizione che l'interessato si sottoponesse alle cure adeguate. Quest'ultimo necessitava di una cura stazionaria - sfortunatamente mai realizzata - per un periodo prolungato e con una presa a carico intensiva di tipo sia psicofarmacologico sia psicoterapeutico. Solo in caso di successo di questa misura, ha soggiunto l'esperto, si sarebbe potuto rivalutare la sua idoneità a eventuali misure di reintegrazione professionale.
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4.2 Esaminata l'ulteriore documentazione agli atti, non sussiste motivo di scostarsi dalle conclusioni della perizia del dott. C.________, ritenuto che la valutazione della capacità lavorativa dell'interessato è scaturita da approfonditi accertamenti specialistici di natura psicologica e psichiatrica. A nulla giova, in tale contesto, all'Ufficio ricorrente contrapporre i concetti medico-legali espressi dal dott. D.________ in data 2 maggio 2003, che, per quanto riferiti all'aspetto valetudinario dell'assicurato, concordano con quelli esposti nella perizia giudiziaria. In sostanza, non vi può essere ragionevole dubbio che l'opponente, quando è stato sottoposto alle varie indagini peritali esperite il 2, 15 e 23 aprile 2005, fosse completamente inabile al lavoro.
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5.
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5.1 Questa Corte non può tuttavia aderire alle conclusioni dei giudici cantonali, nel senso di riconoscere all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità intera già a partire dal 1° marzo 2001. Infatti, dalla documentazione agli atti emergono attestazioni di segno contrario quo al momento della nascita del diritto alla prestazione. A tal proposito è utile ricordare che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.
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5.1.1 Nel suo rapporto 30 marzo 2001 lo psichiatra dott. F.________ ha constatato che l'assicurato appariva persona differenziata, in grado di stabilire un buon contatto, con buone possibilità di verbalizzazione; che spiegava con chiarezza e lucidità la sua sintomatologia, dalla quale però non riusciva a prendere distanza; che temeva la solitudine, il corso e il contenuto del pensiero risultando inalterati. Ultimamente l'interessato appariva inquieto, insicuro, e aveva paura a riprendere l'attività lavorativa perché riteneva di non esserne all'altezza, evidenziando, nel contempo, delle paure claustrofobiche. Concludendo il dott. F.________ ha osservato che, sebbene la sintomatologia non fosse ancora completamente riassorbita, poteva notare una remissione dei sintomi tale da giustificare o una ripresa lavorativa nella misura del 70% o una riconversione professionale. In sede di allegato al citato rapporto, il dott. F.________ ha poi specificato che esisteva una diminuzione di rendimento nella misura del 30% e che, vista la sintomatologia fobica, che impediva all'assicurato di potersi muovere liberamente, un'attività d'ufficio poteva essere l'occupazione più indicata. Secondo il curante, una simile attività poteva essere svolta per 5-6 ore al giorno; bisognava tuttavia tenere particolarmente conto dei disturbi fobici e degli attacchi di panico dell'assicurato.
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5.1.2 Queste dichiarazioni risultano in contrasto con quanto asserito dallo stesso dott. F.________, nel rapporto in oggetto, in risposta alla specifica domanda sull'incapacità lavorativa dell'assicurato per l'ultima attività esercitata, avendo lo specialista nella circostanza attestato un'inabilità del 100% dal 30 marzo 2000. In queste condizioni appaiono di maggiore affidabilità le ulteriori conclusioni del curante secondo cui il paziente il 30 marzo 2001 non aveva ancora maturato il diritto a una rendita d'invalidità.
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5.1.3 In data 12 febbraio 2002 la dott.ssa E.________, anch'essa specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia della Y._________ SA, ha da parte sua esposto che, accompagnando il paziente sul piano psichiatrico e psicoterapeutico attraverso il programma di una preferibilmente tempestiva riqualifica professionale tramite l'AI, la possibilità di riacquisto di una piena capacità lavorativa era senz'altro data, con prognosi relativamente buona.
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5.1.4 Il successivo 22 agosto, il dott. F.________, dopo avere rilevato una riacutizzazione dei sintomi, tale da poter affermare che l'assicurato non fosse in grado di spostarsi quotidianamente in modo autonomo per raggiungere il luogo di lavoro e da non poter pertanto nemmeno garantire una presenza sufficiente sul luogo di lavoro, in modo da affrontare una riformazione professionale, ha reputato che la soluzione migliore sarebbe stata quella di proporre al paziente una riqualifica che potesse svolgersi residenzialmente. Il dott. F.________ ha altresì precisato che esisteva una diminuzione di rendimento pari al 100%, la capacità di lavoro potendo tuttavia essere migliorata purché l'interessato potesse svolgere delle mansioni d'ufficio, che non lo obbligassero ad uscire più volte al giorno per recarsi dai clienti. Questo provvedimento avrebbe potuto permettergli di riprendere un'attività, a quell'epoca nella misura del 50%. Vista la sintomatologia fobica, secondo il curante era prevedibile che di fronte ad una proposta di riqualifica il paziente rispondesse inconsciamente con una riacutizzazione dei sintomi, finalizzata ad evitare qualsiasi cambiamento nella sua vita, che, seppure attualmente non molto gratificante e serena, era comunque una situazione conosciuta, stabile e pertanto rassicurante.
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5.1.5 Il 16 ottobre 2002 il dott. F.________ ha comunicato al dott. M.________ dell'Ufficio insorgente che l'unica possibilità per l'assicurato, data la sua sintomatologia (crollo della vita familiare, conseguente esacerbazione della sintomatologia fobica), fosse quella di offrirgli delle opportunità reintegrative professionali a domicilio, ritenuto che le sue fobie in pratica non gli permettevano degli spostamenti da casa, se non accompagnato.
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5.1.6 Nella perizia 2 maggio 2003 il dott. D.________, interpellato dall'amministrazione, ha dal canto suo rilevato che la sintomatologia clinica aveva portato a una limitazione della capacità lavorativa che non superava tuttavia il 30% a partire dal marzo 2001, ritenuto come fosse terapeuticamente indicata la ripresa di un'attività lavorativa nella professione precedentemente svolta; la prognosi rimaneva però incerta a causa dell'atteggiamento regressivo assunto dal paziente e a causa dei benefici secondari che la situazione concreta comportava. Per il perito era pure esigibile che il paziente si spostasse autonomamente da casa per raggiungere un eventuale luogo di lavoro.
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5.1.7 Il 4 dicembre seguente, di nuovo il dott. F.________ ha concluso nel senso che l'opponente, nella sua professione di consulente di assicurazioni, restava inabile al lavoro in misura superiore all'80% per causa di disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico.
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5.1.8 Mediante relazione medica del 24 febbraio 2004, il dott. G.________, curante dell'assicurato dal 1996, ha segnalato una incapacità lavorativa pari almeno al 50% sia per l'attività precedente di consulente di assicurazioni sia in qualsiasi altra occupazione.
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5.1.9 Infine, in data 27 febbraio 2004, il dott. F.________ ha riferito di una situazione invariata, ma ingravescente a livello psicosociale e socioeconomico. A mente di detto medico, l'interessato, che continuava a dover essere considerato incapace al lavoro nella misura descritta nei precedenti rapporti, avrebbe dovuto sottoporsi ai trattamenti prescritti, e questo in modo perentorio, ritenuto che, appena possibile, si sarebbe reso necessario un ricovero presso una clinica psichiatrica, dove andava effettuata un'indagine psicodiagnostica, oltre che una cura psicofarmacologica, ed iniziata una presa a carico psicoterapeutica. Per il dott. F.________, con questo ricovero si sarebbe potuto ottenere non solo un miglioramento sintomatico soggettivo, ma anche una miglior apertura ad un discorso psicoterapeutico e psicofarmacologico.
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5.2 I documenti sanitari summenzionati non consentono di stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento), a partire da quale data l'assicurato abbia maturato il diritto alla rendita d'invalidità, atteso che le varie opinioni espresse dai vari medici intervenuti tra il 2001 e il 2005 non trovano un riscontro del tutto concludente, segnatamente mancando indicazioni sufficientemente univoche, precise e affidabili per stabilire in quale momento sia sorto il diritto a prestazioni.
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Il perito giudiziale, dott. C.________, sembra non aver considerato pienamente il fatto che altri medici abbiano formulato valutazioni contestualmente ad esami clinici, esperiti in momenti diversi, come pure sulla base di verifiche puntuali dirette e non meramente retrospettive. Detto altrimenti, la valutazione sulla base della visione diretta prevale, in concreto, su quella ipotetica riportata nel tempo, a parità di formazione specifica di chi ha formulato gli apprezzamenti.
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Ne consegue la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla questione topica dell'inizio del diritto alla rendita. È quindi opportuno retrocedere gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché completi gli accertamenti sull'evoluzione dell'incapacità lavorativa dell'opponente e si pronunci di nuovo sul momento della nascita del diritto alla rendita.
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5.3 Infine, questa Corte reputa di non dover considerare i due certificati medici prodotti dall'opponente in sede di risposta al gravame, avuto riguardo al fatto che a questo stadio di procedura essi non risultano decisivi per il giudizio sul momento del sorgere del diritto alla rendita; gli stessi potranno comunque essere suscettibili di apprezzamento nell'ambito degli approfondimenti istruttori ordinati con il rinvio ai primi giudici.
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6.
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L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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6.1 Trattandosi di una lite in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza I 698/04 del 16 ottobre 2006, consid. 6). Di conseguenza, nella misura in cui è tesa ad ottenere la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
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6.2 Considerato che il ricorso di diritto amministrativo è respinto nella sua domanda principale, mentre è accolto in quella subordinata, si giustifica di riconoscere all'opponente delle ripetibili ridotte, che saranno poste a carico dell'Ufficio insorgente (art. 135 e 159 cpv. 3 OG).
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6.3 Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG, il Tribunale può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa della Corte.
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Ora, i citati requisiti appaiono in concreto adempiuti. Dall'incarto risulta infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'interessato viene comunque esplicitamente avvertito che, qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 7 novembre 2005, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia. Per il resto, il ricorso è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'Ufficio AI del Cantone Ticino verserà a L.________ la somma di fr. 1000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale federale rifonderà alla rappresentante di L.________ la somma di fr. 1'500.- (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale.
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5.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 maggio 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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