VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.738/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.738/2006 vom 22.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.738/2006 /viz
 
Sentenza del 22 maggio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
patrocinati dall'avv. Rupen Nacaroglu,
 
contro
 
C.C.________ e D.C.________,
 
Comune di Cureglia,
 
rappresentato dal Municipio, 6944 Cureglia,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 26 settembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 12 ottobre 2005 D.C.________ ha presentato al Municipio di Cureglia una domanda di costruzione per una casa d'abitazione di due appartamenti sul fondo part. n. 196 di proprietà di C.C.________. Il progetto, che prevede la realizzazione di un edificio strutturato su tre livelli con due piani abitabili fuori terra e uno scantinato, sorgerebbe sul terreno ancora libero da costruzioni tra lo stabile di appartamenti (sub A) esistente sullo stesso fondo e un fabbricato vecchio e cadente di tipo rustico, utilizzato quale deposito attrezzi (sub C). A.A.________ e B.A.________, proprietari del fondo confinante part. n. 199, si sono opposti alla domanda, contestando il progetto sotto il profilo dell'altezza, del numero dei piani abitabili e dell'indice di sfruttamento.
 
Con risoluzione del 1° dicembre 2005 il Municipio di Cureglia, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
 
B.
 
Gli opponenti si sono allora aggravati dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che con decisione del 7 febbraio 2006 ne ha parzialmente accolto il ricorso, subordinando la licenza edilizia alla condizione che i due locali hobby previsti nello scantinato fossero riuniti in un locale per lo svago unico e comune, non computabile nella superficie utile lorda (SUL).
 
C.
 
Con sentenza del 26 settembre 2006, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato dagli opponenti contro la risoluzione governativa, assoggettando la licenza edilizia, oltre alla condizione dell'unificazione dei locali hobby, alle ulteriori condizioni che l'eccedenza di SUL di 12,7 m2 fosse trasferita a carico della particella vicina n. 209 e che il vecchio fabbricato (sub C) esistente sulla particella oggetto dell'edificazione fosse demolito. La Corte cantonale ha in effetti accertato un superamento della SUL massima disponibile e una distanza insufficiente dal vecchio fabbricato esistente sullo stesso fondo. Ha nondimeno ritenuto che tali difetti non giustificavano l'annullamento della licenza, potendo essere facilmente sanati con l'imposizione delle citate condizioni. La Corte cantonale ha posto le spese processuali nella misura di 2/3 a carico dei ricorrenti e per il terzo rimanente a carico dei resistenti.
 
D.
 
A.A.________ e B.A.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 6 novembre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti, del divieto dell'arbitrio e dell'autonomia comunale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
E.
 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, precisando che sia la demolizione del vecchio edificio sia il trasferimento di indici erano stati prospettati dal beneficiario della licenza edilizia e dall'autorità comunale. Il Consiglio di Stato, il Municipio di Cureglia e l'istante comunicano di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla procedura ricorsuale in esame rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
 
1.3 Nella misura in cui si richiamano a disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello proprio dei vicini e rientrano nell'ambito di protezione di dette norme, risultando toccati dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa, i ricorrenti, proprietari del fondo confinante con quello oggetto dell'edificazione, sono di principio legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG: ciò è in particolare il caso laddove invocano la violazione di norme concernenti l'indice di sfruttamento (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii; cfr. sentenza 1P.325/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 1.2, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2005, n. 25, pag. 100). Per contro, in quanto contestano l'obbligo di demolire il vecchio manufatto adibito a deposito attrezzi, i ricorrenti non risultano pregiudicati nei loro interessi da tale rimozione, sicché non sono abilitati a censurarla.
 
Quali parti nella procedura cantonale, i ricorrenti sono inoltre legittimati a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte, e quindi dell'invocata garanzia di essere sentiti, dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 I 337 consid. 1.3 pag. 341 e rinvii). Questa censura viene subito esaminata, siccome il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola la cassazione della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza di merito del gravame (DTF 122 II 464 consid. 4a e rinvii).
 
2.
 
2.1 I ricorrenti reputano disattesa la garanzia sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost. per il fatto di non avere potuto preventivamente esprimersi sulle condizioni cui il Tribunale cantonale amministrativo intendeva assoggettare la licenza edilizia. Rilevano, in particolare, che le soluzioni del trasferimento degli indici e della demolizione non erano state prospettate loro nel corso della procedura.
 
2.2 Il diritto di essere sentito non conferisce tuttavia di principio a una parte né la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in generale, di pronunciarsi sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2 e 3.4). Una simile esigenza deve essere ossequiata solo quando l'autorità prevede di fondare la propria decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente supporre la pertinenza (DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii). Ora, nel caso in esame, la questione dell'indice di sfruttamento e conseguentemente della superficie utile lorda come pure quella del rispetto della distanza dal vecchio fabbricato erano gli oggetti del litigio dinanzi alla Corte cantonale e sono stati sollevati in quella sede proprio dai ricorrenti. Essi si sono quindi potuti ampiamente esprimere sia sulla fattispecie litigiosa sia sulla portata delle disposizioni cantonali e comunali applicabili. Il diritto di essere sentito non risulta in tali circostanze essere stato disatteso dai giudici cantonali, che non erano tenuti a sottoporre preventivamente ai ricorrenti la propria argomentazione giuridica, motivata peraltro in modo chiaro e puntuale. D'altra parte, una possibile demolizione del vecchio manufatto era stata evocata dai resistenti nella risposta al gravame dinanzi alla precedente istanza, sicché i ricorrenti, riguardo alla questione del rispetto della distanza tra edifici, avrebbero anche potuto contare su una possibile motivazione in tal senso.
 
3.
 
3.1 I ricorrenti lamentano l'arbitrio e l'eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale, sostenendo ch'essa non avrebbe potuto stabilire direttamente le clausole della licenza edilizia. Rimproverano ai giudici cantonali di avere sostituito il proprio potere di apprezzamento a quello del Comune, operando una valutazione di adeguatezza e di opportunità che di principio non spettava loro, violando in tal modo l'autonomia comunale.
 
3.2 Con la loro argomentazione i ricorrenti di per sé non fanno valere, perlomeno con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali o comunali in materia di indice di sfruttamento, di SUL, di trasferimento delle quantità edificatorie (cfr. art. 37 segg. della edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 [LE]) e di distanza tra edifici (cfr. art. 18 delle norme di attuazione del piano regolatore [NAPR]). Né essi censurano su questi aspetti eventuali accertamenti di fatto manifestamente insostenibili (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). I ricorrenti sembrano anzi condividere le considerazioni di merito esposte nel giudizio impugnato, criticando in sostanza unicamente la circostanza che le clausole accessorie siano state imposte dal Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito della procedura ricorsuale. Ora, argomentando in tal modo, i ricorrenti disattendono che, affinché il Tribunale federale annulli la decisione impugnata, occorre ch'essa sia arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 132 I 167 consid. 4.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1).
 
3.3 Nel diritto ticinese il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo è definito in primo luogo dall'art. 61 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm), secondo cui il ricorso è proponibile per la violazione del diritto, in particolare per l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, per l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, per l'eccesso e l'abuso di potere e per la violazione di una norma essenziale di procedura. La Corte cantonale, adita con un ricorso, può quindi esaminare la decisione inferiore e di riflesso quella comunale solo nel quadro delle citate violazioni, rispettando il margine di apprezzamento che compete alle autorità inferiori. Essa non può in particolare sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, scegliendo la soluzione che a suo avviso meglio risponde alle circostanze del caso (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 318 segg.).
 
3.4 In concreto, la Corte cantonale ha rettamente esaminato il gravame sotto il profilo del diritto, applicando in particolare gli art. 38 e 38a LE e l'art. 18 NAPR, ravvisando in ultima analisi un superamento di 12,7 m2 della SUL massima disponibile e il mancato rispetto della distanza tra edifici. Ha ritenuto che le carenze del progetto non giustificavano comunque l'annullamento della licenza edilizia, siccome potevano essere sanate mediante l'imposizione delle criticate clausole. Procedendo in tal modo la Corte cantonale non ha prevaricato le competenze del Comune, poiché ne ha sostanzialmente confermato la decisione di rilascio del permesso di costruire, adottando direttamente solo le misure meno incisive, ragionevolmente idonee a correggere lievi carenze puntuali del progetto. Del resto, nemmeno in questa sede l'esecutivo comunale pretende che occorreva in concreto lasciargli un margine di intervento al fine di sanare in altro modo i ravvisati contrasti con il diritto edilizio. Il principio della proporzionalità giustifica infatti di non pronunciare il diniego della licenza edilizia quando una situazione conforme al diritto può essere conseguita già mediante l'imposizione di oneri o di condizioni, segnatamente nei casi in cui le manchevolezze rivestono, come in concreto, un'importanza secondaria (cfr. DTF 124 II 146 consid. 3b; Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 189, n. 902; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 684 all'art. 2 LE). L'unificazione dei due locali hobby in un unico vano comune e il trasferimento dell'eccedenza di 12,7 m2 di SUL a carico della particella vicina costituiscono interventi tutto sommato minimi, strettamente connessi con l'oggetto della licenza e limitati a quanto necessario per sanare il lieve contrasto del progetto sotto il profilo dell'indice di sfruttamento (cfr. sentenza 1A.96/1992, del 6 maggio 1993, consid. 3a, parzialmente pubblicata in: RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.). Contrariamente all'opinione dei ricorrenti e a prescindere dalla loro mancanza di legittimazione a contestare la demolizione del vecchio manufatto (consid. 2.2), anche la rimozione di tale opera, già in condizioni precarie, poteva essere disposta mediante la criticata clausola accessoria, trattandosi di un intervento di secondaria importanza - di principio rientrante nella procedura della notifica - prospettato dalle controparti medesime nel corso della procedura (cfr. art. 11 LE in relazione con l'art. 6 n. 5 del relativo regolamento di applicazione; Scolari, op. cit., n. 680 seg. all'art. 2 LE). In tali circostanze, stabilendo le contestate clausole, il Tribunale cantonale non è incorso nell'arbitrio né ha ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento né ha quindi violato l'autonomia comunale.
 
4.
 
I ricorrenti rimproverano infine alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per averli ritenuti prevalentemente soccombenti, ponendo a loro carico le spese processuali nella misura di 2/3. Contrariamente alla loro opinione, la precedente istanza ha accolto il gravame in misura soltanto limitata, poiché ha sostanzialmente confermato la licenza edilizia rilasciata dall'esecutivo comunale, imponendo unicamente alcune clausole supplementari, che rivestono tutto sommato una portata ridotta sul complesso del progetto. Ricordato ch'essi avevano postulato il diniego della licenza, è pertanto senza incorrere nell'arbitrio che i giudici cantonali li hanno considerati prevalentemente soccombenti ed hanno accollato loro la parte maggiore delle spese processuali.
 
5.
 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alle controparti, al Comune di Cureglia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 maggio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).