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Informationen zum Dokument  BGer 1C_114/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_114/2007 vom 25.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_114/2007 /biz
 
Sentenza del 25 maggio 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese OCST,
 
contro
 
Comune di Bellinzona, rappresentato dal Municipio, piazza Nasetto, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
casella postale, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Cessazione del rapporto d'impiego,
 
"ricorso" contro la sentenza emanata il 5 aprile 2007
 
dal Tribunale cantonale amministrativo.
 
Fatti:
 
A.
 
L'11 ottobre 2003 A.________, impiegato presso il Comune di Bellinzona, è rimasto vittima di un infortunio non professionale, subendo gravi lesioni alla mano destra. Da allora è rimasto assente dal lavoro sino alla fine di febbraio 2005, quando ha ripreso l'attività a tempo parziale, con lunghi periodi di assenza. Il 25 agosto 2006 il Municipio di Bellinzona l'ha licenziato in applicazione dell'art. 66 del regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), secondo cui il rapporto d'impiego decade in caso di assenza per malattia o infortunio ininterrotta superiore a due anni.
 
B.
 
Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decisione del 9 gennaio 2007 ha annullato il provvedimento, ritenendo che il Municipio avrebbe omesso di verificare se il dipendente poteva continuare il rapporto d'impiego sulla base di un'eccezione prevista dalla citata norma.
 
C.
 
Adito dal Comune di Bellinzona, con giudizio del 5 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione governativa e ripristinato quella municipale.
 
D.
 
A.________ impugna questa pronunzia con un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede di accoglierlo e di valutare concretamente le possibilità di riqualifica professionale all'interno dell'azienda.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.2 Il ricorrente, che si limita a richiamare l'art. 66 ROD, non si esprime del tutto sui requisiti formali del rimedio esperito. Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile.
 
1.3 Nella fattispecie, anche se il ricorrente, contrariamente all'obbligo che gli incombeva, non si esprime del tutto riguardo al valore litigioso minimo di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, si può ritenere ch'esso sia raggiunto. Giova nondimeno ricordare, che la Corte cantonale è tenuta a indicare i rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso, nei casi in cui la LTF prevede, come nella fattispecie, un valore litigioso minimo (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF).
 
1.4 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale.
 
2.
 
2.1 La Corte cantonale ha stabilito non essere controverso sia che dopo l'infortunio il ricorrente è rimasto assente per periodi esattamente indicati nel contestato giudizio sia che nei due anni successivi all'infortunio non ha ripreso il lavoro a tempo pieno per più di 60 giorni consecutivi, le riprese del lavoro intervenute in questo periodo non avendo interrotto la continuità dell'assenza. È stato quindi ritenuto che il rapporto d'impiego è cessato il 14 ottobre 2005, ossia due anni dopo l'infortunio. I giudici cantonali hanno poi deciso che, contrariamente alla tesi governativa, l'art. 64 cpv. 1 lett. a ROD, secondo cui in caso di assenza per infortunio assicurato è riconosciuto al dipendente il diritto all'intero stipendio per 24 mesi e, in seguito, alle prestazioni versate dall'assicuratore al comune fino al pensionamento o alla ripresa del lavoro, non sancisce alcuna eccezione al principio dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego dopo i due anni di assenza enunciato dall'art. 66 ROD. L'art. 64 ROD, secondo i giudici cantonali, regola soltanto il versamento dello stipendio e delle prestazioni assicurative in caso di assenza per infortunio, ma non comporta un diritto del dipendente ad essere mantenuto ulteriormente in servizio dopo un'assenza ininterrotta di due anni per infortunio. È stato infine sottolineato che la decisione municipale è più che favorevole al ricorrente, nella misura in cui pone termine al rapporto d'impiego, di per sé cessato già il 14 ottobre 2005, soltanto per la fine del 2006.
 
2.2 Il ricorrente, rilevato che con scritto del 24 aprile 2007 il Municipio gli ha comunicato la cessazione del rapporto d'impiego per il 30 aprile 2007, si limita ad addurre che lo stesso non avrebbe considerato nella giusta misura il fatto ch'egli, dal 6 marzo 2006, avrebbe ripreso il lavoro a metà tempo, circostanza alla quale la Corte cantonale non avrebbe dato il meritato rilievo.
 
2.3 Con questo accenno, peraltro ininfluente ai fini del giudizio, egli non dimostra affatto che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF: essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale, indipendentemente dall'ulteriore premessa che l'eliminazione del vizio potrebbe essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
In effetti, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente, che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore, deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). In quanto rivolto contro l'accertamento dei fatti il ricorso è quindi inammissibile.
 
2.4 Il ricorrente nemmeno tenta d'altra parte di dimostrare che il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe interpretato in maniera insostenibile e quindi arbitraria l'art. 64 ROD (sulla nozione di arbitrio v. DTF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). Al riguardo, egli si limita infatti a sostenere che con il suo agire il Municipio avrebbe implicitamente ammesso la presenza di un caso eccezionale. Con quest'argomentazione, che disattende peraltro le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3), egli misconosce che la Corte cantonale ha stabilito che detta norma non sancisce alcuna eccezione al menzionato principio dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego. L'accenno alla sua futura abilità lavorativa e alle possibilità di riqualifica professionale sono questioni che esulano quindi dall'oggetto del litigio.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto in quanto ammissibile (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Si può eccezionalmente rinunciare, tenuto conto anche della situazione finanziaria del ricorrente, a prelevare una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Comune di Bellinzona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 maggio 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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