BGer 2P_48/2007 | |||
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BGer 2P_48/2007 vom 07.06.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.48/2007 /biz
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Sentenza del 7 giugno 2007
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Karlen, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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ricorrenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Silvano Pianezzi,
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contro
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Comune di Massagno, rappresentato dal Municipio
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e patrocinato dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
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Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
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casella postale, 6901 Lugano,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale 4583,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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Responsabilità dell'ente pubblico,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata
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il 7 dicembre 2006 dalla II Camera civile del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che il 20 marzo 2001 A.________ e B.________ hanno promosso azione dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che il Comune di Massagno fosse condannato a pagare loro fr. 20'000.-- (ridotti poi a fr. 11'478.--) e che per tale importo fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzioni di Lugano;
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che l'azione, la quale aveva per oggetto i danni consecutivi al taglio di alberi su una proprietà degli attori ad opera dell'Azienda elettrica comunale, è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza del 9 novembre 2006 in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto;
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che il 7 dicembre 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con procedura semplificata l'appellazione degli attori;
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che il 26 gennaio 2007 A.________ e B.________ hanno presentato davanti al Tribunale federale un ricorso per riforma, con cui chiedono che la sentenza cantonale sia riformata, che il convenuto sia condannato a versare loro fr. 11'478.-- e che venga rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo;
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che invitati ad esprimersi, il Comune di Massagno ha domandato che il ricorso sia respinto in ordine e nel merito, mentre la II Camera civile del Tribunale d'appello si è riconfermata nella propria sentenza senza formulare osservazioni;
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che siccome la decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069), alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF) conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF;
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che la sentenza querelata è fondata sulla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (Lresp), la quale pertiene al diritto pubblico cantonale;
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che, infatti, conformemente all'art. 61 cpv. 1 CO, la responsabilità per i danni cagionati da pubblici funzionari o impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale (sentenza inedita 2P.224/2005 del 18 aprile 2006 pubblicata in ZBl 107/2006 pag. 596 segg.; DTF 128 III 76 consid. 1a e riferimenti);
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che, di conseguenza, non essendo in discussione l'applicazione del diritto privato federale, se non a titolo di diritto pubblico cantonale suppletivo (art. 29 Lresp), il ricorso per riforma non è ammissibile (art. 43 cpv. 1 OG; ZBl 107/2006 pag. 596 segg.; DTF 128 III 76 consid. 1a e riferimenti);
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che, in altre parole, il giudizio cantonale doveva essere impugnato con un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), segnatamente per applicazione arbitraria del diritto cantonale;
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che le condizioni per convertire l'allegato ricorsuale in un ricorso di diritto pubblico non sono manifestamente adempiute, non potendo i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, ignorare la natura della responsabilità sulla quale hanno fondato le loro pretese (DTF 129 III 415 consid. 2 e rinvio) e non ossequiando in ogni caso il loro gravame le esigenze di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c);
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che i ricorrenti sopporteranno con responsabilità solidale le spese processuali (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG) e verseranno al Comune resistente il quale, vista la sua entità, è privo di servizio giuridico e si è avvalso dell'assistenza di un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 132 I 140 consid. 4.2 e richiamo);
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che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall'art. 36a OG.
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta, con vincolo di solidarietà, a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno al Comune di Massagno fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 giugno 2007
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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