BGer 1P.430/2006 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.430/2006 vom 15.06.2007 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1P.430/2006 /biz
| |
Sentenza del 15 giugno 2007
| |
I Corte di diritto pubblico
| |
Composizione
| |
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
| |
Reeb, Eusebio,
| |
cancelliere Crameri.
| |
Parti
| |
A.________,
| |
B.________,
| |
ricorrenti,
| |
patrocinati dall'avv. Fabio Taborelli,
| |
contro
| |
Municipio di Morbio superiore,
| |
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
| |
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
| |
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia,
| |
via Pretorio 16, 6900 Lugano.
| |
Oggetto
| |
piano regolatore,
| |
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
| |
il 23 maggio 2006 dal Tribunale della pianificazione
| |
del territorio del Cantone Ticino.
| |
Fatti:
| |
A.
| |
A.________ e B.________ sono comproprietari del fondo part. xxx ubicato in località C.________ del Comune di Morbio Superiore. La particella, di complessivi 1851 m2, è censita come fabbricato (18 m2) e prato (1833 m2). Il 23 marzo 2004 il Consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano regolatore, attribuendo il citato fondo alla zona agricola, segnatamente ai comparti comprendenti altri terreni idonei all'uso agricolo. Questa assegnazione riprende quella già prevista dal previgente piano regolatore, approvato dal Governo cantonale nel 1984, nel quale la particella era inserita nella zona idonea a un'utilizzazione agricola (prato).
| |
B.
| |
Con risoluzione del 6 settembre 2005, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la menzionata revisione e respinto nel contempo un ricorso inoltrato dai citati proprietari. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto, in particolare, che il sovradimensionamento della zona edificabile ne impediva un'ulteriore estensione mediante la richiesta attribuzione alla zona residenziale semi-estensiva del fondo part. xxx. Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, adito dai proprietari, dopo aver esperito un'udienza e un sopralluogo in contraddittorio, ne ha respinto il ricorso con decisione del 23 maggio 2006.
| |
C.
| |
Avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarlo e di attribuire la loro particella alla zona edificabile. Dei motivi del ricorso si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
| |
Non sono state chieste osservazioni, ma il TPT è stato invitato a produrre l'incarto cantonale.
| |
Diritto:
| |
1.
| |
1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Alla presente procedura ricorsuale rimane quindi applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
| |
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
| |
1.3 Il ricorso di diritto pubblico, diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, con cui viene eccepita, implicitamente, una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT. La legittimazione dei ricorrenti, comproprietari di un fondo direttamente toccato dal contestato regime pianificatorio, è pacifica (DTF 129 I 337 consid. 1.3; 119 Ia 362 consid. 1a).
| |
1.4 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, segnatamente la richiesta di attribuire il fondo part. xxx alla zona edificabile, è pertanto inammissibile (DTF 131 I 137 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 1.2.1).
| |
1.5 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1). Inoltre, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132 I 13 consid. 5.1).
| |
2.
| |
2.1 I ricorrenti fanno valere un'applicazione arbitraria dell'art. 15 lett. a LPT e si diffondono, tuttavia in larga misura soltanto in maniera teorica, sulla nozione di vuoti edificatori ("Baulücke": sulla delimitazione tra le nozioni di "spazio vuoto tra le costruzioni" e "superficie più estesa non costruita all'interno di un comprensorio insediativo" vedi DTF 132 II 218 consid. 4.3-4.4; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 all'art. 15).
| |
2.2 Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, il mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è di regola compatibile con la garanzia costituzionale invocata soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2). Il Tribunale federale esamina di massima liberamente tali questioni, salvo imporsi un certo riserbo, poiché non è un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edificabili. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii).
| |
2.3 I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'utilizzazione funzionale del suolo e un'abitabilità razionale del territorio, compito costituzionale che spetta ai Cantoni secondo l'art. 75 cpv. 1 Cost. A questo riguardo devono essere delimitate in primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempie le esposte esigenze va attribuito alla zona edificabile, a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio intende salvaguardare (cfr. in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso parzialmente o totalmente nel territorio fuori della zona edificabile (DTF 118 Ia 151 consid. 4b e rinvii).
| |
Sotto il profilo dell'art. 15 lett. a LPT, l'area edificabile include essenzialmente il territorio edificato ristretto, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già urbanizzate e di superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6a-c/aa, 455 consid. 6a; 121 II 417 consid. 5a; sentenza 1A.162/2001 del 13 marzo 2002, in: RDAT II-2002 n. 78, consid. 3.1).
| |
2.4 A questo riguardo, il TPT ha rilevato che il fondo litigioso si trova a valle del nucleo del Comune. Esso confina a monte con la zona fabbricabile, addossata alla sovrastante strada cantonale che da Morbio Inferiore conduce al citato nucleo, dove si trovano nove abitazioni, di cui sette case a schiera. A est la particella confina invece con la zona agricola, mentre a valle è delimitata dalla menzionata strada cantonale. I terreni posti sotto questa strada sono attribuiti anch'essi alla zona agricola, quale zona di protezione del paesaggio agricolo tradizionale (vigneti, prati alberati e cespugliame). Il terreno dei ricorrenti si presenta come un declivio che da nord s'adagia in un pianoro di modeste dimensioni, cui fa seguito un nuovo corto pendio, sostenuto da un muro, censito nel piano del paesaggio quale elemento naturale protetto (muro a secco). La particella è occupata da alcune piante, da una legnaia coperta da una tettoia in lamiera e da una piccola baracca di legno: per il resto il terreno ha sostanzialmente carattere prativo.
| |
Il TPT ha poi ritenuto che il fondo litigioso non adempie il requisito dell'art. 15 lett. a LPT, visto che è parte integrante dell'ampio comparto verde che si apre sotto la zona edificabile del Comune. Il semplice fatto di confinare, a monte, con la zona edificabile residenziale semi-estensiva, ritagliata in questo settore, contro la volontà del Comune e del Governo cantonale, per decisione del Gran Consiglio del 2 giugno 1986 adottata nell'ambito dell'evasione di ricorsi interposti contro l'approvazione del previgente piano regolatore, non permette, ovviamente secondo i giudici cantonali, di mutare tale conclusione. Ciò a maggior ragione perché il comparto edificabile in discussione risulta piuttosto isolato dal residuo comprensorio fabbricabile del Comune e presenta dimensioni tutto sommato contenute, per cui è addirittura dubbio che possa adempiere ai requisiti per costituire una zona edificabile.
| |
2.5 La circostanza, sulla quale insistono i ricorrenti, che le particelle yyy-zzz, già edificate, sono, come il loro fondo, urbanizzate, non è tuttavia, come peraltro rettamente rilevano, decisivo (DTF 122 II 326 consid. 6a pag. 333, 455 consid. 4a). Per il resto, essi si limitano a sostenere che l'insediamento del comprensorio in esame avrebbe un carattere unitario e compatto, una fisionomia molto marcata e una chiara coerenza formale e funzionale. Aggiungono, che il loro fondo sarebbe fortemente marcato dalle costruzioni esistenti, in maniera tale da condividerne la qualità e il destino pianificatorio, per cui sarebbe logico inserirlo nella zona edificabile, completando così un comprensorio già largamente edificato. Al loro dire, l'accertamento del TPT secondo cui questo comparto edificabile risulta isolato dal restante comprensorio fabbricabile sarebbe semplicemente errato. Con questi accenni, meramente appellatori e generici, i ricorrenti non dimostrano tuttavia per nulla che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti o valutato le prove in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. L'idoneità del fondo quale terreno edificabile non è d'altra parte sufficiente per imporne l'attribuzione alla zona edificabile, ritenuto che occorre procedere a una valutazione globale di tutti gli interessi pianificatori (DTF 117 Ia 434 consid. 3e). I ricorrenti disattendono al proposito che nella determinazione delle zone edilizie occorre fare capo a criteri pianificatori generali, che si riferiscono al comprensorio interessato nel suo complesso e non alle esigenze edificatorie della singola particella o del singolo proprietario interessato (DTF 114 Ia 245 consid. 5b pag. 251).
| |
2.6 Con riferimento al requisito dell'art. 15 lett. b LPT, ossia alle prevedibili necessità insediative nei prossimi quindici anni, i ricorrenti non criticano del tutto le deduzioni dei giudici cantonali sull'esistente abbondante sovradimensionamento delle zone edificabili del Comune, compiutamente illustrato anche nella risoluzione governativa del 6 settembre 2005, dove si precisa che l'evoluzione demografica posta a fondamento della contenibilità teorica del piano regolatore appare altamente improbabile, per non dire irrealistica. In particolare, i ricorrenti non si esprimono affatto sul rapporto tra la contenibilità del piano regolatore e il tasso di crescita della popolazione indicato nell'impugnato giudizio, limitandosi a definire del tutto gratuita la tesi dei giudici cantonali, secondo cui un ulteriore ampliamento non appare giustificato. Questo accenno di censura non adempie manifestamente le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è quindi inammissibile (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6).
| |
2.7 Giova inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di zone edificabili sovradimenionate non è solo inopportuna, ma anche illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b, 434 consid. 3e; 116 Ia 221 consid. 3b; 115 Ia 384 consid. 4a; 114 Ia 254 consid. 3; sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001, apparsa in RDAT II-2001 n. 63, consid. 4 e sentenza 1P.18/1996 del 28 gennaio 1997, apparsa in RDAT II-1997 n. 52, consid. 5D; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 37 all'art. 15). Non risulta al proposito, né è seriamente prospettato dai ricorrenti, che la mancata attribuzione alla zona edificabile della loro particella sia stata confermata dai giudici cantonali abusando del loro potere d'apprezzamento. In considerazione di tutti questi aspetti, il rifiuto di assegnare il fondo litigioso alla zona edificabile si avvera di conseguenza fondato su una corretta applicazione delle norme pianificatorie, risponde ad un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello dei ricorrenti all'edificazione, e rispetta inoltre il principio di proporzionalità.
| |
3.
| |
3.1 I ricorrenti accennano infine a un'asserita violazione del diritto all'uguaglianza di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), visto che la particella zzz, contrariamente al loro fondo, è stata attribuita alla zona edificabile.
| |
3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (DTF 131 I 1 consid. 4.2; 130 I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare delle zone, è necessario poterle delimitare: non è quindi insostenibile trattare differentemente sotto il profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione (DTF 121 I 245 consid. 6e/bb; 117 Ia 302 consid. 4b; 116 Ia 193 consid. 3b). L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere definita arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e; 115 Ia 384 consid. 5b).
| |
3.3 Anche su questo punto l'ammissibilità del ricorso nell'ottica dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG appare alquanto dubbia, poiché i ricorrenti si limitano ad addurre che le due particelle sono ubicate nel medesimo comparto ed entrambe sono urbanizzate. La circostanza che la zona edificabile semi-residenziale, dove si trova la confinante particella zzz, è stata imposta dal Gran Consiglio, contro la volontà del Comune, e del Governo cantonale, nell'ambito dell'evasione dei ricorsi interposti contro l'approvazione del previgente piano regolatore, dimostra che non si è in presenza della medesima fattispecie. Limitandosi a sostenere che la citata decisione granconsigliare sarebbe irrilevante, decisiva essendo al loro dire soltanto l'esistenza della limitrofa zona edificabile, i ricorrenti neppure tentano di dimostrare che il Comune prima e la Corte cantonale poi avrebbero trattato in maniera diversa, senza fondarsi su criteri oggettivi, due fattispecie analoghe. Visto che le situazioni poste a confronto sono differenti, non può esserne dedotta la violazione del diritto alla parità di trattamento. In effetti la zona edificabile in esame è stata decisa nel quadro di una procedura anteriore. Le ragioni precedentemente esposte attestano comunque, che la controversa esclusione dalla zona edificabile e la distinzione tra le zone nel comparto in discussione non integrano gli estremi dell'arbitrio.
| |
4. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
| |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
| |
1.
| |
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
| |
2.
| |
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
| |
3.
| |
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Municipio di Morbio Superiore, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 15 giugno 2007
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il giudice presidente: Il cancelliere:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |