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Informationen zum Dokument  BGer 6B_257/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_257/2007 vom 10.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_257/2007 /biz
 
Sentenza del 10 luglio 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Ferrari, Zünd,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
B.A.________,
 
C.A.________,
 
D.A.________,
 
E.A.________,
 
ricorrenti,
 
tutti patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,
 
contro
 
F.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Omicidio colposo (art. 117 CP),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 3 maggio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
La sera del 17 febbraio 2000, di ritorno verso casa, F.________, alla guida di una vettura targata xxx, imboccava la via Z.________ che da Porza prosegue in direzione di Comano. Giunta presso il grotto Y.________ essa investiva il pedone A.A.________ che in quel frangente tentava di attraversare la strada a una decina di metri dalle strisce pedonali. Il pedone decedeva in seguito alle gravi ferite riportate.
 
B.
 
B.a Con decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico riteneva F.________ autrice colpevole di omicidio colposo per avere cagionato con imprevidenza colpevole la morte di A.A.________, proponendo una condanna penale di quarantacinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Statuendo sull'opposizione sollevata dall'accusata contro il detto decreto, il giudice della Pretura penale, con sentenza del 23 settembre 2003, la assolveva. Il 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso del Procuratore pubblico che quello di B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ avverso la sentenza pretorile che veniva pertanto confermata.
 
B.b Con sentenza del 28 agosto 2006, il Tribunale federale, pur respingendo il ricorso di diritto pubblico interposto da B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________, accoglieva il loro parallelo ricorso per cassazione così come quello presentato dal Procuratore pubblico, annullava la sentenza della CCRP e rinviava la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio in applicazione dell'art. 277 PP.
 
In breve, il Tribunale federale riteneva che, tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo, la conducente difficilmente sarebbe riuscita a evitare completamente l'impatto col pedone. Tuttavia, se lei avesse perlomeno frenato, l'urto sarebbe stato meno brutale. La CCRP veniva pertanto invitata a svolgere ulteriori accertamenti al fine di determinare se, adottando un comportamento corretto alla guida del suo veicolo, F.________ avrebbe potuto ridurre il rischio di esito letale dello scontro col pedone, in altre parole se l'evento oltre che prevedibile fosse anche evitabile.
 
C.
 
Il 12 settembre 2006, la CCRP annullava la sentenza di primo grado e rinviava gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio.
 
Con sentenza del 16 febbraio 2007, il Presidente della Pretura penale proscioglieva F.________ dall'imputazione di omicidio colposo. Avvalendosi di accertamenti peritali, il giudice stabiliva che, secondo la versione più favorevole all'accusata, ritenendo una velocità iniziale di 49 km/h, un avanzamento del pedone di 1 metro sulla carreggiata e tenendo conto anche di un tempo di reazione di 1 secondo, la velocità d'urto sarebbe stata di 41,08 km/h. In queste circostanze, le probabilità di decesso sarebbero del 27 - 28 % secondo le tabelle utilizzate dall'esperto. Veniva inoltre precisato che, sulla base del rapporto dell'Ufficio federale dell'energia, con una velocità d'urto di 45 km/h queste probabilità raggiungerebbero il 50 %.
 
D.
 
Adita dal Procuratore pubblico e da B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________, il 3 maggio 2007 la CCRP respingeva, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi interposti contro la decisione pretorile.
 
E.
 
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ impugnano la sentenza dell'ultima istanza cantonale con ricorso in materia penale chiedendo che F.________ venga riconosciuta colpevole di omicidio colposo e condannata a risarcire le parti civili.
 
F.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.2 I ricorrenti sono il coniuge e i figli della vittima. In virtù dell'art. 2 cpv. 2 LAV, essi sono parificati alla vittima diretta dell'infrazione per quanto concerne l'esercizio dei diritti processuali. Gli insorgenti hanno inoltre partecipato al procedimento dinanzi alle autorità inferiori e notificato pretese civili di risarcimento sia in prima che in seconda istanza cantonale nei confronti di F.________. La decisione impugnata, confermando la sentenza di proscioglimento dell'imputata, può influire sul giudizio relativo alle loro pretese civili. B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ sono quindi legittimati a interporre ricorso in materia penale (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF).
 
1.3 Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
 
2.
 
2.1 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella decisione impugnata (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
 
2.2 Nel precedente procedimento dinanzi a questo Tribunale sfociato nella sentenza del 28 agosto 2006, i seguenti fatti accertati dall'autorità cantonale sono rimasti incontestati e sono quindi definitivi:
 
- verso le ore 18.35 - 18.55, proveniente dal centro di Porza con i fari anabbaglianti accesi, l'automobile dell'opponente cominciava la discesa in direzione di Comano alla velocità di 46 - 49,5 km/h;
 
- il fondo stradale era asciutto e la visibilità era buona grazie all'illuminazione notturna di lampioni, la quale è più intensa nella zona del passaggio pedonale e consente di avvedersi di eventuali pedoni sulle strisce o nelle immediate vicinanze;
 
- la carreggiata è larga 6 m e il marciapiede 1,6 m;
 
- dall'inizio del rettilineo in discesa al punto d'impatto la distanza è di 165 m e occorrono 12 - 13 secondi per percorrerli a una velocità di 50 km/h, pari a 13,8 m al secondo;
 
- il pedone, accomiatatosi dall'amico G.________ nei pressi del parcheggio del grotto Y.________, ha dapprima attraversato la strada da sinistra verso destra, impiegando circa 6,5 secondi a un'andatura di 1,5 m/sec, per raggiungere un piazzale posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista dalla strada;
 
- il pedone ha indi deciso di fare "dietro front", riattraversando la strada da destra verso sinistra, ed è stato investito una decina di metri oltre il passaggio pedonale in direzione di Comano;
 
- il pedone è stato travolto a circa 1 - 1,5 m dal marciapiede destro;
 
- tra il momento in cui è restato sul piazzale dietro la siepe, dopo il primo attraversamento, e l'impatto sono passati 5,5 secondi;
 
- l'automobilista non ha visto il pedone né da che direzione questo provenisse e ha frenato 20 m dopo l'impatto.
 
In conseguenza del rigetto del ricorso di diritto pubblico e dell'accoglimento dei ricorsi per cassazione, i fatti seguenti sono altresì da considerare definitivamente accertati:
 
- l'automobile di F.________ si trovava a 75 m dal punto d'impatto quando il pedone ha terminato il primo attraversamento;
 
- il pedone, sbucato da dietro la siepe, è stato visibile per poco meno di due secondi (un secondo sul marciapiede e poco meno di un secondo sulla strada).
 
2.3 Nella misura in cui i ricorrenti rimettono in discussione gli accertamenti di fatto suesposti (ricorso pag. 14 e segg.), il gravame si rivela inammissibile.
 
3.
 
Il ricorso in materia penale può essere fondato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).
 
4.
 
I ricorrenti lamentano innanzi tutto una violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La CCRP avrebbe evaso, in modo sbrigativo e senza una sufficiente motivazione, la loro censura relativa all'inadeguatezza della velocità del veicolo dell'opponente.
 
4.1 Il diritto di essere sentito comprende vari aspetti tra cui, effettivamente, quello di ottenere una decisione motivata (DTF 129 I 232 consid. 3.2). L'esigenza della motivazione ha essenzialmente quale scopo di permettere alle parti interessate di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può in effetti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c).
 
4.2 In concreto, la decisione impugnata adempie i requisiti costituzionali minimi. È vero che, in merito alla questione dell'adeguatezza della velocità, la motivazione è breve, tuttavia la CCRP ha ritenuto, a ragione, che la censura dei ricorrenti fosse fuori luogo in quanto l'adeguatezza della velocità, considerata adatta alle circostanze sin dalla prima sentenza, non è mai stata contestata. Essendo quindi questo un punto ormai acquisito, non era necessario che l'autorità cantonale si diffondesse in lunghe motivazioni. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
 
5.
 
Contestata nel gravame è la velocità d'urto con la quale l'opponente, se non avesse avuto un comportamento disattento alla guida del suo veicolo, avrebbe investito il pedone.
 
5.1 I ricorrenti rimproverano alla CCRP di aver ritenuto un tempo di reazione di 1 secondo che considerano eccessivo. Essi sostengono che l'opponente, vedendo un pedone anziano attraversare perpendicolarmente la strada una decina di metri oltre un passaggio illuminato, dovesse considerare l'eventualità di un possibile, ulteriore comportamento inusuale o scorretto da parte della vittima. Cognita della zona, che percorre quotidianamente per rientrare al proprio domicilio, la conducente poteva e doveva tenere conto del fatto che, provenendo dal grotto-ristorante situato sul lato sinistro della strada, il pedone poteva essere in compagnia di altri avventori che potevano apprestarsi ad attraversare. Era quindi tenuta ad adeguare la velocità del proprio veicolo e a prepararsi a un'eventuale manovra d'arresto. Per conseguenza, il tempo di reazione massimo da ritenere è di 0,6 - 0,7 secondi (ricorso pag. 10 e segg.).
 
5.2 Il tempo di reazione attribuibile a un conducente è una questione di diritto (DTF 92 IV 20 consid. 2) e, in quanto tale, esaminata con piena cognizione da questo Tribunale. Per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di 1 secondo, tuttavia questo viene ridotto a 0,6 - 0,7 secondi qualora, in base alle circostanze concrete, il conducente doveva tenersi pronto a frenare (DTF 115 II 283 consid. 1a; Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, n. 4.6 ad art. 31 LCStr pag. 301 e rinvii giurisprudenziali). Nella fattispecie, contrariamente alla tesi formulata dagli insorgenti, non si poteva certo pretendere dall'opponente che prevedesse che lo stesso pedone che aveva appena terminato di attraversare la strada da sinistra verso destra decidesse poco dopo di riattraversarla in senso opposto. Va rilevato poi che il pedone, una volta compiuto il primo passaggio da una parte all'altra della carreggiata, si è portato sul piazzale posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista dalla strada, rendendosi così invisibile agli occhi degli automobilisti. Terminato il primo attraversamento la presenza del pedone non era quindi più percettibile. Occorre viepiù aggiungere che dal momento in cui il pedone è sbucato dalla siepe, rendendosi di nuovo visibile, a quello in cui è stato travolto sono trascorsi poco meno di due secondi. Per il resto, non vi sono altri indizi concreti che avrebbero dovuto indurre l'opponente a tenersi pronta a frenare. In particolare, la mera eventualità che dall'esercizio pubblico situato in prossimità del luogo dell'incidente potessero uscire clienti intenzionati ad attraversare non è sufficiente per pronunciarsi nel senso voluto dai ricorrenti. In simili circostanze, non sussistono i presupposti per concludere che la conducente avrebbe dovuto tenersi pronta a frenare il proprio veicolo, per cui dev'essere ritenuto un tempo di reazione di 1 secondo. Su questo punto l'impugnativa si rivela pertanto infondata e dev'essere respinta.
 
5.3 Nel loro gravame, i ricorrenti contestano pure il coefficiente di decelerazione ritenuto nella sentenza impugnata. La prima perizia, svolta dall'Ing. I.________, indicava un coefficiente di decelerazione compreso tra 7 e 8 m/s2. e si fondava su rilievi specifici effettuati in una rivista specializzata nell'ambito di un test di frenata realizzato con un autoveicolo di medesima marca e modello di quello guidato da F.________. La seconda perizia, allestita dall'Ing. H.________, designava un coefficiente medio pari a 6,4 m/s2 e si riferiva a dati ipotetici e non reali. A mente degli insorgenti, i giudici sarebbero incorsi in arbitrio utilizzando i risultati ottenuti nella seconda perizia, omettendo viepiù di motivare la loro scelta (ricorso pag. 12 e segg.).
 
5.4 Per quanto concerne i valori di decelerazione giova rilevare che l'appendice 7 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) esige una decelerazione minima di 5,8 m/s2. A fronte di diversi studi tecnici che rivelano un'accresciuta efficacia dei freni dei veicoli attualmente in circolazione, entrambi i periti hanno fondato i loro calcoli su coefficienti di decelerazione sensibilmente superiori a quello legale.
 
I ricorrenti sostengono in sostanza che il dato fornito dall'Ing. I.________ è più attendibile in quanto risulta da rilievi specifici, mentre quello utilizzato dall'Ing. H.________ si riferisce unicamente a dati ipotetici. Essi però disattendono che il test di frenata effettuato dalla rivista specializzata, consulatata dal primo perito, concerneva sì un veicolo di medesima marca e modello di quello condotto dall'opponente, ma, contrariamente a quest'ultimo, era dotato di sistema ABS. Per tener conto di questa differenza, il perito ha quindi ridotto il valore di decelerazione massima ottenuta nel test da 9,4 m/s2 a 7 - 8 m/s2, procedendo così a una stima. Ne consegue che il coefficiente di decelerazione contenuto nella prima perizia non può essere definito più attendibile di quello indicato dal secondo perito interpellato. In queste circostanze, non si può rimproverare ai giudici cantonali di essere incorsi in arbitrio per aver preferito il dato fornito dall'Ing. H.________, sebbene la motivazione a sostegno di tale decisione sia effettivamente alquanto succinta. D'altronde, dinanzi a due coefficienti di decelerazione figuranti in due diverse perizie, non si può certo biasimare i giudici di aver optato per quello che risulta essere più favorevole all'accusata, in corretta applicazione del principio "in dubio pro reo". La censura dei ricorrenti è quindi volta all'insucesso.
 
6.
 
Da quanto precede risulta che, anche se F.________, prestando la dovuta attenzione alla strada, avesse frenato per tempo, molto probabilmente non avrebbe potuto evitare le conseguenze letali per il pedone. È quindi a ragione che la CCRP ha confermato la sentenza di assoluzione dell'accusata dall'imputazione di omicidio colposo. In quanto ammissibile il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono dunque addossate congiuntamente ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegna per contro un'indennità per ripetibili della sede federale all'opponente che non è stata invitata a formulare osservazioni al gravame.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 luglio 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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