BGer C 246/2006 | |||
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BGer C 246/2006 vom 16.07.2007 | |
Tribunale federale
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C 246/06{T 7}
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Sentenza del 16 luglio 2007
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, presidente,
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Frésard, Brioschi-Gianella, giudice supplente,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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Segretariato di Stato dell'economia, Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente,
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concernente T.________ SA, Lugano,
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 ottobre 2006.
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Fatti:
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A.
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A.a La T.________ SA di Lugano, società costituita nel 2003, attiva in particolare nella produzione di bancali in legno, il 9 giugno 2005 ha preannunciato lavoro ridotto per tutta l'azienda dal 21 giugno al 15 settembre 2005 adducendo quale motivo la necessità di procedere ad una ristrutturazione finanziaria.
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La Sezione del lavoro del Cantone Ticino si è con un primo provvedimento del 22 giugno 2005 opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, per poi riconoscerle, mediante decisione su opposizione dell'11 luglio 2005, per il periodo dal 21 giugno al 15 settembre 2005.
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A.b Comunicando che stava per concludere degli accordi con un imprenditore italiano, il quale avrebbe dovuto garantire i posti di lavoro forse già, parzialmente, dall'inizio del mese di ottobre, il 22 settembre 2005 la società ha inoltrato un nuovo preannuncio, chiedendo di poter prolungare il lavoro ridotto introdotto il 21 giugno 2005 e di poter beneficiare delle relative indennità oltre il 15 settembre 2005, e più precisamente fino al 30 novembre 2005.
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Per decisione dell'11 novembre 2005 la Sezione cantonale del lavoro ha sollevato opposizione parziale al pagamento delle chieste indennità, le prestazioni medesime non potendo essere versate prima del 2 ottobre 2005, poiché il lavoro ridotto era stato annunciato solamente il 22 settembre 2005.
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Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) si è opposto alla decisione facendo valere che le difficoltà finanziarie in cui versava la società rientravano tra i normali rischi aziendali, circostanza che per legge escludeva l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto.
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Per decisione del 22 febbraio 2006 la Sezione cantonale del lavoro ha respinto l'opposizione confermando sostanzialmente il contenuto del suo precedente provvedimento.
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B.
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Il seco si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 2 ottobre 2006, ha parzialmente accolto il ricorso e modificato la decisione su opposizione querelata nel senso che il diritto della società a percepire indennità per lavoro ridotto è stato unicamente riconosciuto per i dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non era stato disdetto, ad esclusione della perdita di lavoro provocata dal non corretto funzionamento di un macchinario (chiodatrice).
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C.
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Il seco ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di negare alla T.________ SA il diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi ottobre-novembre 2005. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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La Sezione cantonale del lavoro ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre T.________ SA chiede, in via principale, che le indennità per lavoro ridotto le vengano integralmente riconosciute. In via subordinata, postula la conferma del giudizio di prime cure. Nella denegata ipotesi in cui il gravame fosse accolto, la società chiede il risarcimento dei danni subiti per avere fatto affidamento sulla decisione dell'11 luglio 2005 e per avere in questo modo ritirato i licenziamenti cautelativi precedentemente emessi nei confronti di tutti i dipendenti.
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Diritto:
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1.
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La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se T.________ SA abbia diritto al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 2005.
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3.
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Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno già correttamente illustrato le norme legali e i principi giurisprudenziali che disciplinano la vertenza.
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3.1 L'istanza precedente ha in particolare rammentato che le indennità per lavoro ridotto vengono versate a favore di quei lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se, tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).
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Per l'art. 32 cpv. 1 LADI una perdita di lavoro è computabile se, secondo la lett. a, è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e, per la lett. b, per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.
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Giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Si tratta segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
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3.2 Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 498 consid. 1 pag. 500; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
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Per quanto riguarda il concetto di temporaneità, va precisato che in assenza di indizi concreti contrari si deve partire dal presupposto che una perdita di lavoro è transitoria (DTF 121 V 371 consid. 2a pag. 373). Il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto non significa inoltre che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384).
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4.
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4.1 Il Tribunale di prime cure ha deciso di riconoscere alla T.________ SA le indennità per lavoro ridotto in sostanza perché, conformemente alla giurisprudenza, in una situazione del genere, nella quale un'azienda deve operare degli interventi di carattere strutturale per proseguire la propria attività, questi devono essere considerati di carattere economico ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. I giudici cantonali hanno inoltre osservato che, pur trattandosi di un caso limite, a ragione l'amministrazione avrebbe ritenuto tale circostanza come imprevedibile ed esulante dal quadro di ciò che normalmente può essere considerato come prevedibile per ogni datore di lavoro. La perdita di lavoro dovuta ad un simile motivo non rientrerebbe nella sfera normale del rischio aziendale e sarebbe quindi computabile. Questa soluzione si giustificherebbe tanto più quando si consideri che per i tre mesi precedenti il periodo oggetto della lite il seco non avrebbe inoltrato alcun ricorso, sebbene l'amministrazione gli avesse trasmesso copia della decisione su opposizione dell'11 luglio 2005 con la quale aveva modificato un precedente provvedimento di rifiuto.
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4.2 Il seco contesta la tesi dell'autorità giudiziaria cantonale. Rileva in primo luogo che oggetto del contendere è il preavviso di lavoro ridotto dell'11 novembre 2005 e non quello dell'11 luglio 2005. Secondo l'insorgente, ritornare su una decisione cresciuta in giudicato sarebbe contrario al principio della protezione della buona fede. Afferma però che, qualora fosse stata esaminata, la decisione su opposizione dell'11 luglio 2005 sarebbe stata impugnata. A mente del ricorrente sarebbe contrario al diritto negargli ora la possibilità di opporsi soltanto perché non avrebbe agito in occasione del preavviso precedente. Infatti, possono esservi più motivi affinché un preavviso sia giustificato in una determinata occasione, mentre invece un suo rinnovo non appare opportuno. Il Segretariato ricorrente osserva che un'azienda non ha diritto di per sè al rinnovo della concessione dell'indennità di lavoro ridotto, quest'ultimo sottostando in tale occasione ad un esame completo dei fatti da parte dell'amministrazione. Soggiunge che la Sezione del lavoro ha in casu esplicitamente menzionato di mai aver dato garanzie alla società per l'ottenimento di un rinnovo del diritto alle indennità. Il Segretariato ricorrente precisa poi che la cessazione dell'attività aziendale dal mese di giugno 2005 sarebbe riconducibile esclusivamente a motivi di politica finanziaria e non a mancanza di lavoro. L'insorgente conclude asserendo che la cessazione volontaria dell'attività, ovvero la messa a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione degli oneri salariali in assenza di vera e propria perdita di lavoro, non può rappresentare una circostanza che possa dar luogo al versamento dell'indennità per lavoro ridotto. Il seco evidenzia che, qualora si volesse, per denegata ipotesi, ammettere una perdita di lavoro, la stessa rientrerebbe nel normale rischio aziendale, in quanto dovuta sia a circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione sin dall'inizio dell'attività che ad eventi annoverabili nell'ambito del normale uso dei macchinari, implicanti se del caso la responsabilità del fabbricante.
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5.
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5.1 Nel caso concreto, dagli atti emerge che T.________ SA, pur disponendo di clientela, dal giugno 2005 non ha più prodotto. Questo perché era in atto una ristrutturazione finanziaria secondo cui le vie perseguibili erano due: o si creava un'alleanza economica produttiva con una società italiana attiva nel medesimo settore o si procedeva ad una riorganizzazione strutturale della produzione con l'acquisto di nuovi macchinari che avrebbero aumentato notevolmente la produttività interna.
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Va poi evidenziato che la società ha avuto modo di affermare, in occasione di uno scritto 8 luglio 2005 alla Sezione del lavoro, che sin dal primo giorno di attività di T.________ SA la ricerca di clienti non è mai stato un problema. Le richieste superavano infatti la capacità produttiva dell'azienda. La società ha pure precisato che la produzione media giornaliera di bancali, secondo i dati forniti dal produttore delle macchine, doveva essere di circa 2'000 unità, mentre in realtà la resa della segheria era notevolmente inferiore a quanto previsto (pari circa al 36%). Questa notevole differenza avrebbe comportato delle perdite importanti per tutto il primo anno di produzione. Con una resa così bassa, anche la linea di chiodatura non avrebbe mai potuto produrre quanto previsto (media produttiva di circa 1'000 pallet giornalieri).
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L'opponente ha inoltre soggiunto che con l'apertura delle attività della E.________ SA all'interno del medesimo capannone di T.________ SA, la resa di taglio del legname sarebbe salita al 100% perché avrebbe potuto vendere anche gli scarti di produzione della segheria, migliorando in tal modo la redditività.
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5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla T.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.
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La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.
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In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.
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Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla T.________ SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).
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Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di credito.
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Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti, l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un lasso di tempo oltre i sei mesi.
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6.
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Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo va accolto e la pronuncia cantonale annullata, il diritto di T.________ SA alle indennità per lavoro ridotto per i mesi ottobre-novembre 2005 dovendo essere negato.
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7.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, la pronuncia cantonale del 2 ottobre 2006 e la decisione su opposizione 22 febbraio 2006 della Sezione cantonale del lavoro sono annullate, essendo accertato che T.________ SA non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto per i mesi ottobre-novembre 2005.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e a T.________ SA.
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Lucerna, 16 luglio 2007
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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