BGer 5A_424/2007 | |||
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BGer 5A_424/2007 vom 03.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_424/2007 /viz
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Sentenza del 3 agosto 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________, ricorrente,
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contro
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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casella postale, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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ricovero coatto,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
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il 24 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 24 aprile 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica del Cantone Ticino, la quale aveva a sua volta respinto un ricorso avverso il ricovero caoatto dell'insorgente;
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che con scritti 18 e 25 luglio 2007 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo e le decisioni emanate dalle autorità inferiori nel quale narra gli antecedenti del ricovero coatto, definisce la sentenza dell'ultima istanza cantonale inaccettabile e annuncia l'intenzione di chiedere i danni morali;
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che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;
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che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
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che la decisione del Tribunale amministrativo risulta essere stata notificata il 30 aprile 2007, motivo per cui l'impugnativa al Tribunale federale del mese di luglio è manifestamente tardiva;
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che inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta pure le decisioni delle altre autorità, il gravame non è diretto contro una decisione di ultima istanza;
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che del resto il ricorrente, non essendo manifestamente più ricoverato, non è più leso dalla decisione impugnata (DTF 109 II 350) e facendo quindi difetto un interesse giuridicamente protetto, il rimedio si rivela pure inammissibile per questo motivo (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
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che nella misura in cui il ricorrente intende chiedere il risarcimento di "danni morali" subiti, egli deve far capo ad un'azione ex art. 429a CC innanzi ai tribunali cantonali;
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che non si prelevano spese giudiziarie;
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non vengono prelevate spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 agosto 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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