BGer 1A.182/2006 | |||
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BGer 1A.182/2006 vom 09.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.182/2006 /biz
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Sentenza del 9 agosto 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Gianluca Generali,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, casella postale,
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6900 Lugano 3.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 2 agosto 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera, il 10 giugno 2004, una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di B.________, C.________ e D.________ per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. L'autorità estera sospetta illeciti trasferimenti di risorse finanziarie, distratte da società facenti capo al "Gruppo G.________" a favore di società comprese nella "parte alta" del gruppo, tra le quali figura la E.________SA di Lussemburgo e a favore di terzi, derivanti altresì da acquisizioni e cessioni societarie non profittevoli. Tali attività avrebbero causato una mancanza di liquidità: per sopperirvi vi sarebbe stato un progressivo indebitamento nei confronti delle banche, sostituito poi nel 2000 con un indebitamento nei confronti del mercato del risparmio in Italia dovuto all'emissione di obbligazioni. L'indebitamento, riconducibile anche al pagamento preferenziale di terzi creditori con il ricavato della citata emissione, avrebbe comportato il dissesto dell'intero gruppo. Il reato di truffa aggravata sarebbe stato realizzato mediante l'emissione sul mercato lussemburghese di obbligazioni per un ammontare di 1'125'000'000 euro, destinate in realtà al mercato interno italiano, in elusione della relativa normativa italiana. L'autorità estera ha chiesto di identificare la relazione bancaria xxx, che avrebbe ricevuto fondi dalla società E.________.
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B.
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Con decisione di entrata nel merito del 15 giugno 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'assunzione dei documenti del citato conto presso la banca F.________ di Lugano, relazione di cui A.________ è il titolare. Questi ha potuto esprimersi sulla prospettata trasmissione di detti atti. Il 13 giugno 2006 ha avuto luogo un'udienza per la cernita degli atti alla presenza del titolare del conto e dell'autorità rogante. Mediante decisione di chiusura del 2 agosto 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti sequestrati.
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C.
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Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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L'Ufficio federale di giustizia e il MPC propongono di respingere, in quanto ammissibile, il gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998, che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (art. 9a OAIMP).
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2.
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2.1 Il ricorrente sostiene che il suo conto non sarebbe in relazione con i fatti oggetto dell'inchiesta italiana. Sullo stesso, aperto nel luglio 1999, è stato effettuato un solo bonifico di un miliardo di lire in data 9 dicembre 1999, corrisposto dalla società G.________SpA quale corrispettivo variabile "una tantum" ("premio") per l'attività manageriale da lui svolta negli anni 1997-1999, ossia per compiti esclusivamente operativi e gestionali di natura straordinaria, visto che non si sarebbe mai occupato di compiti di natura finanziaria connessi al dissesto del gruppo. Egli precisa di non essere stato a conoscenza, e che non avrebbe potuto esserlo, del fatto che il versamento in suo favore fosse avvenuto su istruzione di G.________Holding SpA a G.________SpA per il tramite della società E.________SA. Al momento del pagamento egli non era infatti più dipendente del Gruppo G.________ e non aveva alcuna possibilità di verificare le modalità del versamento e da che società è stato effettuato. Non gli si può quindi, oggettivamente, rimproverare alcuna responsabilità.
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Egli insiste sull'assunto secondo cui il versamento litigioso costituisce unicamente il compenso per la citata attività, lecita, da lui svolta. Precisa di non essere coinvolto nel procedimento penale italiano, giunto alla fase dibattimentale. Sottolinea ch'egli non teme un proprio coinvolgimento in quel procedimento, che si trova nella sua fase finale, bensì gli effetti che potrebbero derivare dall'utilizzazione da parte dei media e degli organi di stampa dei documenti trasmessi. Egli si diffonde poi sulla sua estraneità ai fatti oggetto del processo, ritenuto che il suo nome non figura nell'atto di accusa.
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2.2 Certo, il ricorrente si diffonde sull'asserita qualità di terzo non implicato nel procedimento penale estero. L'assunto non è decisivo. In effetti, incentrando il suo gravame su questa argomentazione, egli disattende che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). Il fatto che il ricorrente non figuri tra le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio all'estero non è pertanto determinante. Lo stesso vale per gli argomenti relativi all'asserita assenza dell'elemento soggettivo.
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Egli scorda inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5B; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, il ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Né spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova raccolti o prodotti, esaminare compiutamente la fondatezza della testi accusatoria o delle ipotesi d'inchiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244; 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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In effetti, come rettamente rilevato nella risposta del MPC, il ricorso configura in sostanza un'arringa che potrebbe essere presentata, semmai, dinanzi ai magistrati italiani. Ora, la connessione tra il conto del ricorrente, oggetto di un versamento da parte di una società coinvolta nel processo estero, è data. La questione di sapere se egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il pagamento perveniva da una società diversa da quella per la quale aveva effettuato le sue prestazioni lavorative, non dev'essere esaminata nell'ambito dell'assistenza, ma valutata, semmai, da parte degli inquirenti esteri.
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2.3 Per di più, fondando il gravame sulla sua estraneità ai reati indicati nella domanda il ricorrente misconosce che questo argomento non è decisivo, visto che la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Come si è visto, l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Sul conto del ricorrente è stato accreditato un importo riconducibile a una relazione bancaria chiaramente coinvolta nei sospettati reati. La trasmissione dei documenti bancari del suo conto alle autorità italiane è quindi giustificata: essa, contrariamente all'autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti.
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2.4 In effetti, la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti, che nella fattispecie hanno ribadito, durante la cernita dei documenti, l'utilità di dette informazioni. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Nella fattispecie, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c): i documenti bancari litigiosi permetteranno infatti agli inquirenti italiani di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse società oggetto di indagini e, quindi, di confermare o confutare i suoi sospetti. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia sempre ancora fondata o se debbano essere esaminate nuove ipotesi di reato, come pure di verificare l'asserita estraneità del citato importo ai fatti oggetto d'inchiesta.
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2.5 Il ricorrente sostiene poi che l'importo versatogli, di un miliardo di lire, non sarebbe parte delle somme, ben maggiori, indicate nella domanda di assistenza. Nell'ambito del procedimento penale si menziona un danno superiore al miliardo di euro, mentre il pagamento sul suo conto è inferiore a 500'000 euro: quest'ultimo importo sarebbe, al suo dire, irrilevante rispetto alle ipotesi accusatorie.
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Ora, ricordato che i prospettati reati non sono stati perpetrati mediante un unico versamento, la tesi ricorsuale manifestamente non può essere seguita. La somma da lui ricevuta è tutt'altro che irrilevante e proviene da una società oggetto di ripetuti trasferimenti di ingenti importi, dei quali è sospettata una natura distrattiva. Non spetta d'altra parte al giudice dell'assistenza, ma a quello estero del merito, pronunciarsi sulla valutazione delle prove e sul carattere lecito dell'accredito (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 347 consid. 4). Tali quesiti, come quello di sapere se detta somma sia stata o no distratta dal gruppo, dovranno quindi essere verificati dal giudice italiano del merito; non si può infatti escludere, senza verificare l'insieme delle distrazioni di fondi, di cui solo le autorità italiane sono a conoscenza, che l'accredito litigioso, anche ad insaputa del ricorrente, sia connesso con gli asseriti reati. Quest'ultimo potrà dimostrare, dinanzi alle autorità estere, ch'esso ha un fondamento legittimo ed estraneo ai fatti oggetto di indagine: la valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito dell'assenza di colpevolezza sul quale è incentrato il ricorso, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). La circostanza ch'egli non è stato indagato nel procedimento penale estero non può quindi chiaramente comportare il rifiuto dell'assistenza.
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Anche l'ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui la regolarizzazione dell'importo litigioso ai fini fiscali costituirebbe una prova che la somma era da lui considerata quel premio per l'attività svolta non è, per i motivi appena esposti, decisivo.
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3.
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3.1 Il ricorrente insiste inoltre sull'aspetto temporale del versamento litigioso, avvenuto alla fine del 1999, quindi, al suo dire, in un periodo in cui non era paventabile per il Gruppo G.________ la crisi che si sarebbe manifestata tre anni dopo, crisi ch'egli non poteva conoscere né prevedere.
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Egli disattende tuttavia che l'autorità estera ha chiesto la consegna di tutte le movimentazioni del conto, a partire dalla data di apertura. Anche su questo punto il ricorrente sostiene a torto che sarebbe stata riconosciuta in maniera errata l'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; 126 II 258 consid. 9c pag. 264). L'utilità delle richieste informazioni per delineare compiutamente il quadro complessivo dei reati oggetto di giudizio e per definire l'articolato meccanismo delle operazioni finanziarie poste in essere per attuarli non può essere negata. La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale scopo. La circostanza che le autorità inquirenti estere avrebbero già accertato documentalmente i bonifici a favore della società E.________ non implica affatto, contrariamente all'assunto ricorsuale, che la trasmissione dei documenti bancari del suo conto sarebbe inutile. Esse non sono infatti formalmente a conoscenza del titolare del conto destinatario del bonifico proveniente dalla citata società. Solo dopo averne accertato la sua identità potranno valutarne l'estraneità ai noti fatti.
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3.2 Trasmettendo i documenti di apertura richiesti dall'autorità estera, il MPC non ha leso il principio della proporzionalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano in particolare proprio di tali documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Al riguardo non è quindi decisivo che l'accredito in esame sia avvenuto in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, né lo è l'ammontare del versamento. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3).
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3.3 Infine, le asserite conseguenze e i timori, sul piano personale e professionale, di un'eventuale divulgazione da parte dei mass media e dell'impatto mediatico del coinvolgimento del tutto casuale del ricorrente nel procedimento penale italiano, non possono comportare il rifiuto dell'assistenza. L'interesse alla sua "privacy" chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG). Contrariamente all'assunto ricorsuale, in concreto il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi degli inquirenti italiani, per cui anche il principio della proporzionalità non è stato disatteso.
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4.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 145329).
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Losanna, 9 agosto 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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