BGer 6B_33/2007 | |||
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BGer 6B_33/2007 vom 12.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_33/2007 /biz
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Sentenza del 12 agosto 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata
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il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro C.________ per titolo di furto e di danneggiamento.
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Contro questa decisione A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale e formula domanda di assistenza giudiziaria.
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2.
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La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nel caso in rassegna, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per titolo di furto e di danneggiamento. Si tratta di reati contro il patrimonio per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, lo stesso insorgente non pretende il contrario. Egli è dunque un semplice denunciante. Non dimostra e nemmeno sostiene di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
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3.
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Difettando la legittimazione ricorsuale del ricorrente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia.
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Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 agosto 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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