BGer 6B_232/2007 | |||
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BGer 6B_232/2007 vom 24.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_232/2007 /biz
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Sentenza del 24 agosto 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Wiprächtiger, giudice presidente,
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Ferrari, Foglia, giudice supplente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. I.________,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Indennità per ingiusto procedimento (art. 317 CPP/TI),
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2007
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dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a Con decisione del 24 giugno 2005, motivata il 13 luglio 2005, il Procuratore Pubblico decretava il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al procedimento penale aperto nei confronti di A.________ nonché di B.________ e C.________ per titolo di riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
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A.b Il procedimento, aperto su segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, riguardava la vendita immobiliare del 21 dicembre 2001 dell'azienda agricola di D.________SA, di cui A.________ era presidente del consiglio di amministrazione, ad E.________SA, amministrata e gestita da B.________ e C.________. Si interessava pure al contratto che l'accompagnava per cui A.________ personalmente - ancorché con il supporto di A.________AG da lui fondata e di cui era, oltre che dipendente, membro del consiglio di amministrazione - avrebbe dovuto prestare consulenza alla E.________SA per un periodo di tempo di cinque anni e un importo complessivo di fr. 1'250'000.-- (fr. 250'000.--/anno) da versare su un conto presso la banca F.________ di Lugano amministrato dall'avv. G.________.
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A.c Nel contesto dell'assunzione di informazioni preliminari nel suddetto procedimento, il Procuratore pubblico ordinava con decreto del 4 settembre 2003 l'identificazione e il sequestro di tutte le relazioni bancarie intrattenute da A.________, A.________AG e D.________SA presso la banca H.________ di Aarau, relazioni poi dissequestrate in data 29 settembre 2003 a fronte del deposito presso il Ministero pubblico dell'importo oggetto del presunto riciclaggio. Veniva ordinato altresì il sequestro del conto intestato a A.________ presso la banca F.________ di Lugano, misura poi revocata con il decreto di non luogo a procedere.
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Il magistrato inquirente assumeva agli atti la documentazione prodotta dal notaio G.________ relativa al contratto di compravendita, dai predetti istituti bancari, da A.________ nonché i documenti raccolti nell'ambito dell'inchiesta fiscale speciale condotta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti di B.________. L'8 giugno 2004 procedeva inoltre all'audizione di A.________ e il 16 luglio 2004 a quella di B.________ e del teste avv. G.________.
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B.
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Il 26 giugno 2006 A.________ presentava alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza di indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI. Egli chiedeva, protestando spese e ripetibili, di condannare lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a versargli, quale risarcimento del danno patito in seguito al procedimento penale, gli importi di fr. 22'104.95 oltre interessi per spese di patrocinio, fr. 315'647.60 oltre interessi per danni materiali e fr. 50'000.-- oltre interessi per torto morale.
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C.
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Con sentenza del 20 aprile 2007, in parziale accoglimento dell'istanza di indennizzo, la CRP condannava lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a rifondere a A.________ l'importo di fr. 6'817.15, oltre interessi del 5 % su fr. 6'679.55 dal 26 giugno 2006, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP/TI.
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In sostanza, la Corte riteneva eccessive le pretese di indennizzo delle spese legali e accordava quindi l'importo di fr. 5'529.55 per l'attività svolta dall'avv. I.________ a fronte di una nota professionale di fr. 15'726.80 (di cui fr. 13'350.-- di onorario, pari a 44 ore e 30 minuti a fr. 300.--/ora, fr. 1'266.-- di spese e fr. 1'110.80 di IVA). Accordava altresì la somma di fr. 1'000.-- per l'attività svolta dall'avv. J.________ a fronte di una nota professionale - peraltro non indirizzata direttamente a A.________ - di fr. 6'378.15 (di cui fr. 5'843.75 di onorario, pari a 21 ore e 15 minuti a fr. 275.--/ora, fr. 83.90 di spese e fr. 450.50 di IVA). Eccezion fatta per il rimborso del costo della trasferta Villigen/ Lugano/Villigen, pari a fr. 137.60, e di spese inerenti scritti, telefonate e e-mails, quantificate a fr. 150.--, la CRP respingeva le pretese di risarcimento dei danni materiali in quanto non comprovate. Respingeva altresì la richiesta di un risarcimento per torto morale e dichiarava irricevibile la domanda di rimborso dei pregiudizi sofferti da A.________AG e dal figlio dell'istante K.________.
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D.
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A.________ adisce il Tribunale federale con ricorso in materia penale postulando la riforma della sentenza cantonale e la condanna dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino alla rifusione di fr. 22'104.95, oltre interessi al 5 % dal 26 giugno 2006, per le spese di patrocinio, fr. 315'647.60, oltre a interessi al 5 % dal 26 giugno 2006, per i danni materiali e fr. 50'000.--, oltre a interessi al 5 % dal 4 settembre 2003, per torto morale.
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E.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
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2.
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Secondo l'art. 317 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1), l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
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2.1 La procedura principale - il procedimento penale condotto contro il ricorrente - è una procedura in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il decreto di non luogo a procedere soggiace pertanto al ricorso in materia penale. Le ripetibili - essenzialmente le spese di patrocinio - sono strettamente connesse alla procedura penale e sono di regola fissate, come accade per le spese di procedura, dal giudice penale nella decisione di merito o con decisione separata. Le censure relative alla loro determinazione da parte dell'ultima istanza cantonale devono perciò essere sollevate nell'ambito di un ricorso in materia penale.
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2.2 Le altre pretese risarcitorie presentano un nesso con la procedura penale nella misura in cui si fondano sul comportamento - legale o illegale - delle autorità di perseguimento penale, quale per esempio un ordine di perquisizione e/o di sequestro, comportamento che causa danni materiali rispettivamente morali. Si tratta in sostanza di pretese di risarcimento danni contro il Cantone e perciò di pretese pecuniarie fondate sul diritto pubblico cantonale. Contrariamente alle decisioni concernenti le pretese civili che, come esplicitamente previsto all'art. 78 cpv. 2 lett. a LTF, devono essere impugnate con ricorso in materia penale se trattate unitamente alla causa penale, la sorte delle pretese fondate sulla responsabilità dello Stato per pregiudizi causati dalla procedura penale non è espressamente disciplinata dagli art. 78 e segg. LTF. A questo proposito il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale è silente (FF 2001 3764, segnatamente pag. 3871 e seg.) e così pure la dottrina. Il rapporto di queste pretese con la procedura penale non è così stretto da poter essere ragionevolmente giudicate solo nell'ambito della procedura penale, come è invece il caso per le spese di procedura e le ripetibili. Tali pretese perciò, in particolare in considerazione dell'inesistenza di una disposizione corrispondente all'art. 78 cpv. 2 lett. a LTF per le pretese fondate sul diritto pubblico, soggiacciono al ricorso in materia di diritto pubblico degli art. 82 e segg. LTF.
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2.3 Come detto, dunque, le pretese fondate sulla responsabilità dello Stato devono essere fatte valere con ricorso in materia di diritto pubblico. Perché questo rimedio giuridico sia possibile occorre però che il loro valore litigioso sia di almeno fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF a contrario). Nella fattispecie questa condizione è realizzata.
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3.
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3.1 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente deve motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). L'impugnativa deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).
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3.2 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore può venir rettificato o completato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF) ed è solo in questa stessa misura che può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere compiute le condizioni di una delle eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF), altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella sentenza impugnata.
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4.
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4.1 Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito. Egli sostiene che, di fronte all'ipotesi di ridurre drasticamente le pretese di indennizzo, la CRP avrebbe dovuto offrirgli la possibilità di esprimersi personalmente davanti a essa. In questo modo avrebbe potuto illustrare compiutamente le implicazioni personali e professionali derivate dalla procedura penale aperta contro di lui. L'autorità cantonale non avrebbe inoltre motivato a sufficienza la sua decisione.
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4.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Il diritto di essere sentito non implica il diritto di potersi esprimere oralmente (DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c).
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Dal diritto di essere sentito la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'art. 29 cpv. 2 Cost. non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).
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4.3 Nel concreto, la censura del ricorrente non ha pregio. La procedura istituita dagli art. 317 e segg. CCP/TI tende a far accertare se ed eventualmente in che misura siano dati i presupposti per allocare all'accusato prosciolto un'indennità volta a risarcirgli le spese di patrocinio, il danno materiale e quello morale. L'onere della prova del danno spetta all'istante che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (Rep. 1998, n. 126, pag. 380, consid. 3; v. pure DTF 113 IV 93 consid. 3e; 107 IV 155 consid. 5). Come rilevato dalla CRP e ammesso esplicitamente dallo stesso ricorrente, la procedura cantonale è essenzialmente documentale. Questo principio è ormai espressamente sancito dal nuovo art. 320a cpv. 3 CPP/TI, disposizione non direttamente applicabile alla fattispecie in quanto entrata in vigore posteriormente all'inoltro dell'istanza di indennizzo (BU 2006, 296). Posto come né il diritto cantonale né il diritto federale (v. consid. 4.2) conferiscano il diritto a potersi esprimere oralmente, l'insorgente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze legali (v. consid. 3.1), perché la sua mancata audizione violi il diritto di essere sentito. In particolare, egli non indica quale forza ed efficacia probatoria avrebbe potuto avere la sua audizione personale, né spiega in che misura eventuali difficoltà particolari della causa imponevano all'autorità cantonale di procedere a tale audizione. Egli ha potuto esprimersi compiutamente con la sua istanza scritta del 26 giugno 2006 sicché il suo diritto di essere sentito è stato rispettato.
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La sentenza cantonale regge alla critica anche sotto il profilo della sua motivazione. La CRP si è infatti confrontata puntualmente con tutti gli argomenti sollevati dal ricorrente per giustificare la sua richiesta di indennità, quantomeno su quegli elementi del danno a lui personalmente riconducibili. Ha viceversa escluso dall'esame tutte le poste di danno asseritamente subite da terzi sostenendo - senza incontrare critica alcuna da parte del ricorrente - che la procedura prevista agli art. 317 e segg. CPP/TI mira a risarcire i danni occorsi all'accusato prosciolto ma non a terzi. La CRP ha poi aggiunto che nessuna prova agli atti dimostrava l'asserito dovere del ricorrente di assumere i danni patiti da terzi. L'autorità cantonale si è pertanto pronunciata su ogni punto dell'istanza di indennizzo, la censura del ricorrente si rivela dunque infondata.
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5.
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Secondo l'art. 317 CPP/TI, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n. 7). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (v. DTF 113 IV 93 consid. 3e; 107 IV 155 consid. 5). In questa valutazione, al giudice cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4; 118 II 410 consid. 2a; 116 II 295 consid. 5a e rinvii).
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6.
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6.1 Il ricorrente critica anzitutto la riduzione delle note d'onorario esposte dagli avv. I.________ e J.________. Per quanto attiene alla nota professionale del primo, censura da un lato la riduzione del dispendio di tempo necessario all'esecuzione del mandato, dall'altro la rimunerazione oraria ritenuta dalla CRP.
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6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b). Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 111 V 48 consid. 4a; 109 Ia 107 consid. 2c).
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6.2.1 Il ricorrente critica la rimunerazione oraria stabilita dalla CRP in fr. 250.--. Sostiene che, il mandato dell'avv. I.________ essendo stato svolto in tedesco - lingua del ricorrente - la tariffa oraria avrebbe dovuto essere fissata a fr. 300.-- in applicazione dell'art. 12 lett. a della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TAO; RL 3.2.1.1.2) secondo cui l'onorario normale calcolato secondo l'art. 9 può essere eccezionalmente aumentato dal 20 al 40 % se la pratica ha richiesto tra l'altro corrispondenza, atti e riunioni in lingua che non sia l'italiano.
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6.2.2 La CRP ha stabilito la rimunerazione di fr. 250.-- all'ora per le prestazioni fornite dall'avv. I.________ fondandosi sugli importi di base riconosciuti, per quanto concerne l'onorario del difensore di fiducia, dalla prassi del Consiglio di moderazione nell'applicazione della TAO (v. RtiD I-2004, n. 29 pag. 97 e seg.). Non condividendo la rimunerazione oraria di fr. 300.-- esposta dal patrocinatore e riducendola di conseguenza, l'autorità cantonale ha sostanzialmente ritenuto che la pratica non presentava difficoltà particolari e considerato irrilevante il fatto che l'avv. I.________ abbia prestato i suoi servigi in tedesco, posto come egli, su vari siti web, offra le sue prestazioni anche in lingua tedesca. Le obiezioni del ricorrente, per cui trattare una pratica legale in una lingua che non sia quella madre richiede un impegno e un dispendio di tempo superiori, pur non essendo prive di pertinenza non bastano a rendere arbitraria la decisione cantonale. L'arbitrio, infatti, non è ravvisabile nella mera possibilità che un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile o addirittura preferibile, occorre piuttosto che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). Se è vero che l'art. 12 lett. a TOA prevede un aumento dell'onorario normale qualora la pratica abbia richiesto tra l'altro corrispondenza, atti e riunioni in lingua che non sia l'italiano, è vero anche che, secondo il testo della stessa disposizione, ciò può avvenire solo eccezionalmente, di modo che, rifiutando una maggiorazione della tariffa oraria del patrocinatore per aver svolto il mandato in tedesco, la CRP non è incorsa in arbitrio. Una rimunerazione di fr. 250.-- l'ora, anche per una procedura condotta essenzialmente in un'altra lingua, non appare infatti arbitraria, posto come la rimunerazione oraria riconosciuta dall'autorità cantonale è comunque sensibilmente superiore, a titolo indicativo, sia alla tariffa minima di fr. 180.-- all'ora considerata dal Tribunale federale quale base per l'indennizzo del difensore d'ufficio (DTF 132 I 201 consid. 8), sia all'importo orario di fr. 200.-- recentemente confermato dal Tribunale federale per quanto concerne la procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 131 V 153 consid. 7). Orientativamente, essa è inoltre superiore all'onorario minimo di fr. 200.-- all'ora previsto dal regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31) e non si scosta sostanzialmente dalla prassi cantonale applicabile ancora in tempi recenti a cause penali di difficoltà superiori alla media (v. sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3). Stabilendo in fr. 250.-- l'indennità oraria litigiosa, la CRP non ha quindi abusato del proprio potere d'apprezzamento.
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6.2.3 Il ricorrente critica poi, ritenendola arbitraria, la riduzione del dispendio di tempo eseguita dalla CRP sulla nota dell'avv. I.________. Attraverso questa riduzione, continua l'insorgente, l'autorità cantonale sembrerebbe dubitare della realtà delle prestazioni effettuate, subordinatamente che queste fossero utili o attinenti alla procedura. Il riconoscimento di sole 18 ore sulle oltre 44 esposte non terrebbe in debito conto la complessità del procedimento e delle operazioni effettuate nonché le concrete esigenze oggettive e soggettive di patrocinio.
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6.2.4 Contrariamente a quanto congetturato nel gravame, la CRP non ha messo in dubbio la realtà delle prestazioni compiute dall'avv. I.________. Nello stabilire il dispendio di tempo del mandato in questione, essa ha preso quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale e ha precisato che non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto a essere determinante, quanto piuttosto quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso nell'esecuzione di un mandato di analoga complessità. Considerando che il caso non presentava difficoltà particolari in fatto e in diritto, l'autorità cantonale ha giudicato il dispendio orario esposto nella nota professionale oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di inchiesta e di patrocinio. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare, in maniera generica, che il procedimento è stato complesso soprattutto dal profilo soggettivo. I tempi ritenuti dalla CRP non sarebbero conformi alle esigenze reali connesse alla gestione di un mandato come quello in parola. Tuttavia egli non si confronta puntualmente con le specifiche decurtazioni effettuate dalla corte cantonale spiegando per quali motivi esse sarebbero arbitrarie, segnatamente per quali ragioni un avvocato diligente avrebbe mediamente profuso, secondo la normale esperienza, per un mandato di complessità analoga un dispendio di tempo simile a quello esposto dal suo patrocinatore. Evidenzia unicamente una posizione, presa a caso, segnatamente quella relativa alla durata dell'interrogatorio del ricorrente dell'8 giugno 2004, per cui la CRP ha ritenuto solo 6 ore a fronte delle 7 ore esposte, ma non sostanzia arbitrio. L'insorgente si limita a generici accenni, di natura meramente appellatoria, ma non dimostra che la contestata decisione, nella quale sono compiutamente indicate le singole posizioni della nota professionale litigiosa e spiegate le riduzioni, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria.
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6.2.5 Il ricorrente censura altresì la decurtazione della nota professionale dell'avv. J.________ effettuata dalla CRP. Sostiene che il suo intervento è stato indispensabile a intraprendere quanto necessario nel Cantone Argovia, suo cantone di domicilio, in relazione al procedimento penale aperto nei suoi confronti. Su questo punto tuttavia il gravame è carente di motivazione. L'insorgente, infatti, non va oltre la semplice contestazione della riduzione senza confrontarsi con la sentenza impugnata, segnatamente su quanto ritenuto dall'autorità cantonale per la riduzione dell'onorario. La critica non deve quindi essere ulteriormente esaminata.
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7.
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Nel gravame il ricorrente si duole inoltre del mancato riconoscimento del danno materiale che definisce arbitrario. Sostiene che il procedimento penale l'ha costretto a distogliere tempo dalla sua attività professionale per seguire gli sviluppi dell'inchiesta penale. Pretende di aver dedicato a tale scopo quasi 230 ore pari a un mancato guadagno di fr. 46'921.25 e di aver sostenuto spese di trasferta e di cancelleria per un totale di fr. 4'510.70.
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In questa sede, il ricorrente si limita a ribadire, con una motivazione meramente appellatoria e quindi inammissibile, le pretese già fatte valere con l'istanza di indennizzo. Non si confronta però con le ragioni esposte dalla CRP per negare il risarcimento del danno asseritamente subito. Oltre ad aver riscontrato la mancanza di documentazione atta a dimostrare o a rendere almeno verosimile il danno patito - al di là dei conteggi elaborati dallo stesso ricorrente considerati al pari di mere allegazioni di parte - l'autorità cantonale ha ritenuto che il procedimento penale, che ha comportato un intervento modesto del suo patrocinatore, non può che aver richiesto anche al ricorrente un impegno corrispondente, cioè modesto. Essa ha inoltre considerato che, per stessa ammissione dell'insorgente, egli è dedito da qualche anno solo a un'attività di consulenza a tempo parziale, dimodoché è verosimile ritenere che nella sua attività professionale disponesse di una flessibilità nell'organizzazione del lavoro tale da permettergli di seguire vicende come quella in narrativa senza alcun pregiudizio per i suoi - solo parziali - impegni lavorativi e questo in applicazione dell'art. 44 CO quale diritto supplettivo. La CRP ha per contro riconosciuto le spese, ancorché non documentate, inerenti a scritti, telefonate e e-mails per un importo di fr. 150.-- nonché fr. 137.60 pari al costo della trasferta Villigen/Lugano/Villigen per il suo interrogatorio davanti al magistrato, le minime necessità di patrocinio non imponendo ulteriori trasferte in Ticino. Le critiche del ricorrente, come detto, non vanno oltre l'esposizione del proprio punto di vista senza tuttavia sostanziare con un'argomentazione precisa ed esaustiva arbitrio. Non occorre dunque attardarsi maggiormente nell'esame di questa censura.
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8.
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L'insorgente, che ha opportunamente lasciato cadere la rivendicazione di un danno quale azionista di D.________SA, fa valere una perdita effettiva (lucrum cessans) di fr. 77'935.25 corrispondente a un interesse rimunerativo annuo del 5 % calcolato sull'importo di fr. 750'000.-- depositato presso la banca F.________ di Lugano per la durata del sequestro ordinato dal magistrato inquirente. Sul conto oggetto del provvedimento erano depositate tre annualità che sarebbero state fatturate e incassate dal ricorrente alla fine del 2003, 2004 e 2005 quale onorario previsto dal contratto di consulenza concluso con la E.________SA. A causa del sequestro il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di impiegare il denaro in modo fruttifero, di qui il danno di cui chiede riparazione. Pregiudizio inesistente agli occhi dell'autorità cantonale per cui con la cessazione dell'attività della E.________SA - conseguente all'apertura del procedimento penale - è venuta meno la necessità di adempiere il suddetto contratto, il ricorrente non ha quindi più dovuto fornire consulenza.
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Ancorché formulata in modo succinto, la decisione della CRP non risulta arbitraria e va pertanto tutelata. In sostanza, l'autorità cantonale ritiene che l'asserito danno derivato dal mancato tempestivo pagamento degli onorari maturati in base al noto contratto di consulenza per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stato compensato con il risparmio conseguente la mancata fornitura di prestazioni contrattuali. A tutta evidenza, infatti, il risparmio conseguito dal ricorrente (e dalla A.________AG) sulle prestazioni che avrebbe dovuto svolgere per essere onorate in fr. 250'000.-- all'anno, pur tenuto conto del guadagno (rispettivamente dell'utile aziendale) compreso in tale importo, è senza dubbio, in base alla normale esperienza economica e commerciale, superiore all'interesse di mora che sarebbe maturato su tale importo pari a fr. 12'500.-- l'anno, e ancora maggiore della remunerazione attualmente conseguibile con l'investimento sul mercato finanziario dell'importo di fr. 250'000.-- per gli anni 2003 (comunque solo parzialmente), 2004 e 2005 (pure solo parzialmente). La critica non merita quindi accoglienza.
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9.
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Il ricorrente reclama anche in questa sede la riparazione del danno materiale subito dalla ditta A.________AG, segnatamente il rimborso di prestazioni di dipendenti e collaboratori di quest'ultima esatte dal procedimento penale, di spese di cancelleria, nonché di spese per collaborazioni di terzi e spese bancarie legate al blocco dei conti esistenti e all'apertura di nuovi conti, pari a un importo complessivo di fr. 172'341.15. La CRP ha ritenuto inammissibili tali pretese in quanto la domanda di indennità per danni occorsi a terzi non è proponibile nell'ambito della procedura dell'art. 317 CPP/TI. Al riguardo, l'insorgente sostiene che l'autorità cantonale ha arbitrariamente omesso di ritenere che, dati i suoi rapporti di collaborazione con la ditta A.________AG, egli deve rimborsare i costi sostenuti dalla società in relazione al procedimento penale. Ne consegue che considerare i costi assunti dalla A.________AG come costi di terzi sarebbe, secondo il ricorrente, errato e costituirebbe un formalismo eccessivo.
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Neppure in questo caso, però, il ricorrente va oltre mere allegazioni appellatorie. Contrariamente a quanto gli incombeva (v. consid. 3), non spiega infatti perché la CRP sarebbe incorsa in arbitrio e commesso un formalismo eccessivo ritenendo che le pretese in discussione, peraltro indicate dallo stesso insorgente come pretese di terzi, costituiscano degli eventuali danni subiti da terze persone. Nemmeno illustra in che modo l'autorità cantonale abbia arbitrariamente disatteso il presunto obbligo del ricorrente di rimborsare alla società A.________AG le spese asseritamente sostenute. La censura, non sostenuta da documentazione se non le affermazioni e calcolazioni del ricorrente medesimo, si rivela pertanto inammissibile.
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10.
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Il ricorrente rimprovera poi alla CRP di aver commesso un arbitrio e di aver applicato in modo errato l'art. 49 CO negandogli un'indennità per torto morale. Sostenendo che le conseguenze subite per effetto del procedimento penale avviato nei suoi confronti, poi non formalizzato, sono state gravi, tanto sul piano personale quanto su quello delle relazioni professionali e familiari, ripropone la pretesa di fr. 50'000.-- formulata in sede cantonale.
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10.1 L'art. 49 CO, applicabile in concreto a titolo di diritto cantonale suppletivo, prevede che un'indennità per torto morale sia concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (DTF 123 II 210 consid. 2c). Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione alla personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b; 113 IV 93 consid. 3a; v. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1; 128 IV 53 consid. 7a pag. 71; 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con il divieto dell'arbitrio solo se l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c). In questo contesto si inserisce anche l'art. 319a cpv. 1 CPP/TI, secondo cui l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto, disposizione tuttavia entrata in vigore dopo la presentazione dell'istanza di indennità in esame (BU 2006, pag. 296).
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10.2 La CRP ha rilevato che le ipotesi di reato - riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti - erano oggettivamente gravi, atte a nuocere alla reputazione del ricorrente sia nei confronti della sua famiglia che degli istituti bancari con cui lavorava. Essa ha tuttavia rifiutato di riconoscergli un importo a titolo di riparazione per torto morale, ritenuto come A.________ - che peraltro non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica - da esperto orticoltore qual è, accettando di concludere un contratto con la società E.________SA pur sapendo che questa avrebbe coltivato della canapa, si è assunto il rischio di essere coinvolto in procedimenti penali come quello di cui è stato l'oggetto.
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A torto l'insorgente ravvisa arbitrio nella decisione impugnata. È vero che per valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può fondarsi sulla reazione dell'uomo "medio" in un caso simile, senza quindi che sia necessario un certificato medico, occorre tuttavia che il richiedente adduca e provi le circostanze dalle quali si possa dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Roland Brehm, Commentario bernese, 3a ed., Berna 2006, n. 22 ad art. 49 CO). Accennando unicamente alla pretesa gravità dell'ingiustizia patita, il ricorrente non ha addotto dinanzi alla CRP eventuali pregiudizi subiti all'integrità fisica e psichica tali da giustificare il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale. Peraltro, perché si possa ammettere una grave lesione alla personalità non è sufficiente che l'istante abbia subito un leggero pregiudizio nella sua reputazione familiare, professionale o sociale (DTF 130 III 699 consid. 5.1 e rinvii, riguardante l'art. 49 CO). Nelle esposte circostanze è quindi senza incorrere nell'arbitrio che l'autorità cantonale ha respinto la richiesta di indennità per torto morale del ricorrente.
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11.
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Stante quel che precede, in quanto ammissibile il gravame dev'essere integralmente respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 agosto 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: La cancelliera:
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Wiprächtiger Ortolano
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