BGer 4A_98/2007 | |||
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BGer 4A_98/2007 vom 30.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_98/2007 /biz
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Sentenza del 30 agosto 2007
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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avv. C.________,
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quale rappresentante della
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Comunione ereditaria fu D.________, composta di:
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E.________,
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F.________,
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B.A.________,
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opponente,
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Oggetto
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sfratto,
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ricorso contro la sentenza emanata
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il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________;
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che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualità di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006;
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che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
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che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validità della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________;
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che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007;
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che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale;
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate;
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che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi;
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che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata;
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che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
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che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido;
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che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi.
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Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,
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il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti,
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in solido.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 agosto 2007
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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