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Informationen zum Dokument  BGer 4A_98/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_98/2007 vom 30.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_98/2007 /biz
 
Sentenza del 30 agosto 2007
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
avv. C.________,
 
quale rappresentante della
 
Comunione ereditaria fu D.________, composta di:
 
E.________,
 
F.________,
 
B.A.________,
 
opponente,
 
Oggetto
 
sfratto,
 
ricorso contro la sentenza emanata
 
il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________;
 
che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualità di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006;
 
che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
 
che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validità della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________;
 
che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007;
 
che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale;
 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate;
 
che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi;
 
che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata;
 
che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
 
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido;
 
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi.
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,
 
il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti,
 
in solido.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 agosto 2007
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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